F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011 9) RECLAMO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. ZOCCHI MORENO, DIRETTORE SPORTIVO DELL’A.C. PAVIA S.R.L.; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., – NOTA N. 6162/290PF/10-11/AM/MA DEL 3.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 19.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011
9) RECLAMO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. ZOCCHI MORENO, DIRETTORE SPORTIVO DELL’A.C. PAVIA S.R.L.; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., - NOTA N. 6162/290PF/10-11/AM/MA DEL 3.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 19.4.2011)
Con tale provvedimento la Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato le riferite sanzioni risultando dagli atti di causa che il dirigente della società aveva inviato messaggi telefonici dal contenuto minaccioso e finalizzati al raggiungimento di ingiusti risultati (la rinuncia del signor Gigliotti, osservatore dell’A.C. Pavia, a partecipare al corso per direttori sportivi indetto dal Settore tecnico della F.I.G.C.) ed essendo la società responsabile oggettivamente dell’operato del proprio dirigente; con il medesimo provvedimento la Commissione Disciplinare Nazionale aveva poi
applicato la sanzione della inibizione per mesi 2 e giorni 20 al signor Alessandro Zanchi, amministratore delegato della società, che aveva depositato, in relazione ai medesimi episodi, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.. Ritiene la Corte che il carattere oggettivamente minaccioso delle comunicazioni accertate dal primo Giudice rendano congrua la sanzione da questi irrogata e che la responsabilità oggettiva della società sia conseguente, risultando la condotta del dirigente incolpato quantomeno in rapporto di occasionalità necessaria con il ruolo societario rivestito. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pavia S.r.l. di Pavia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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