F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 26 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 14 Luglio 2011 1) RECLAMO A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL SIG. AUTIERI GAETANO SEGUITO GARA FOGGIA/NOCERINA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 26 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 14 Luglio 2011
1) RECLAMO A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL SIG. AUTIERI GAETANO SEGUITO GARA FOGGIA/NOCERINA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva al signor Gaetano Autieri. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Foggia/Nocerina disputato il 23.4.2011, l’Autieri dopo essere stato insultato negli spogliatoi da un dirigente della squadra avversaria, rivolgeva allo stesso una frase ingiuriosa. Avverso tale provvedimento l’A.S.G. Nocerina S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.4.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.5.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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