F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 26 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 14 Luglio 2011 2) RECLAMO U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ;INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2011 AL SIG. CASILLO PASQUALE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA), INFLITTE SEGUITO GARA FOGGIA/NOCERINA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 26 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 14 Luglio 2011 2) RECLAMO U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ;INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2011 AL SIG. CASILLO PASQUALE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA), INFLITTE SEGUITO GARA FOGGIA/NOCERINA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011) La società U.S. Foggia S.p.A. ha presentato tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011, con la quale è stata inflitta alla reclamante l’ammenda di € 20.000,00 e l’inibizione a tutto il 31.12.2011 al signor Pasquale Casillo perché propri sostenitori prima della gara accompagnavano l’ingresso nel parcheggio dell’impianto sportivo del pullman della squadra avversaria che subiva evidenti danni; perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere alcuni petardi di notevole potenzi in parte nel proprio settore e in parte sul terreno di gioco, senza conseguenze, gli stessi, durante la gara, lanciavano in direzione degli assistenti arbitrali lattine vuote e semipiene, bottigliette di acqua e di caffè e una bottiglietta di vetro; in particolare uno degli assistenti arbitrali veniva colpito al braccio destro da una bottiglietta piena d’acqua che gli procurava forte dolore; al termine dell’incontro un assistente arbitrale che rientrava negli spogliatoi veniva ripetutamente spintonato da addetti alla sicurezza, uno dei quali gli spegneva una sigaretta sull’avambraccio destro provocandogli dolore e conseguente escoriazione; per indebita presenza al termine della gara negli spogliatoi di persone non identificate, ma riconducibili alla società i quali rivolgevano reiterate frasi offensive agli ufficiali di gara e a tesserati della squadra avversaria (sanzione aggravata per la totale assenza di collaborazione da parte dei dirigenti e degli addetti alla sicurezza,; lettera di diffida art. 18 comma c), C.G.S.. L’inibizione è stata irrogata in quanto il dirigente Casillo, tesserato in favore della società reclamante, al termine della si introduceva indebitamente negli spogliatoi rivolgendo all’arbitro reiterate frasi offensive; analogamente rivolgeva frasi offensive all’allenatore della squadra avversari e alla reazione verbale di quest’ultimo, lo colpiva con due schiaffi causando un principio di colluttazione, prontamente sedata dalle forze dell’ordine (R.A. CC e Proc. Fed.). La reclamante sostiene, in primo luogo, che la sanzione irrogata alla società sia sproporzionata ed eccessiva, nella parte in cui, oltre all’ammenda di ventimila euro, prevede anche la diffida. A sostegno della propria tesi, sostiene che il fatto ascritto alla società sarebbe sostanzialmente unitario e, quindi, dovrebbe essere punito in modo meno severo. La censura non ha fondamento. Le diverse condotte illecite, così come risultano accertate in modo univoco dagli atti ufficiali di gara, riguardano momenti del tutto differenti e sono stati posti in essere da soggetti diversi (sostenitori, addetti alla sicurezza, altre persone non identificate). Non è quindi possibile ipotizzare la sussistenza di una sorta di concorso personale di più persone, nella realizzazione di un unitario illecito. D’altro canto, anche volendo seguire la tesi della società, la congruità della sanzione inflitta resterebbe intatta, se non addirittura rafforzata, in considerazione del carattere reiterato e plurimo delle violazioni commesse. Per quanto riguarda, invece, la sanzione inflitta al tesserato Casillo, la reclamante sostiene che i dati istruttori non evidenzierebbero in modo certo ed univoco la sussistenza dei fatti materiali ascrittigli. Neanche questa tesi merita condivisione. È forse vero, infatti, che il rapporto della Procura Federale è meno dettagliato degli altri atti in ordine alla ricostruzione della vicenda, poiché menziona “uno scambio violento di accuse” tra il dirigente Pasquale Casillo e il tecnico della Nocerina Auteri, senza indicarne la precisa sequenza. Ma gli altri atti ufficiali descrivono in modo assolutamente preciso e dettagliato tutte le circostanze che giustificano la sanzione inflitta, in relazione alla gravità dei fatti commessi. In particolare, il rapporto dell’ispettore di Lega evidenzia che il Casillo, non autorizzato a sostare nello spazio adiacente agli spogliatoi, “attaccava verbalmente” l’allenatore della Nocerina. E, in modo ancora più preciso, il referto arbitrale espone che il Sig. Casillo, al rientro negli spogliatoi del signor Auteri, “lo aggrediva colpendolo con due schiaffi”. In questo contesto, pertanto, risulta pienamente dimostrata la sussistenza dei fatti addebitati al Casillo, il quale, introdottosi abusivamente in area non autorizzata, ha dapprima offeso verbalmente e ripetutamente l’Auteri, per poi aggredirlo fisicamente, sino all’intervento delle forze dell’ordine. In relazione alla obiettiva gravità degli illeciti e al contesto in cui essi si collocano, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2011 risulta del tutto congrua e proporzionata. In definitiva, quindi, l’impugnata decisione del giudice sportivo deve essere integralmente confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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