F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 26 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 14 Luglio 2011 4) RECLAMO A.C. BELLARIA – IGEA MARINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER 4 MESI AL SIG. SAURO NICOLINI; AMMENDA DI € 8.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7656/1487/PF09- 10/AM/MA DEL 15.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8, COMMA 15 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84/CDN del 4.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 26 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 14 Luglio 2011
4) RECLAMO A.C. BELLARIA – IGEA MARINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER 4 MESI AL SIG. SAURO NICOLINI; AMMENDA DI € 8.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7656/1487/PF09- 10/AM/MA DEL 15.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8, COMMA 15 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84/CDN del 4.5.2011)
La società A.C. Bellaria ricorre contro la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che, con il Com. Uff. n. 84/CDN del 4.5.2011 ha condannato il signor Sauro Nicolini all’inibizione di mesi 4 e la società stessa all’ammenda di € 8.000,00. Il provvedimento ha tratto origine dal deferimento della Procura Federale a carico dei ricorrenti: dell’amministratore unico signor Nocolini “per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento di quanto stabilito con decisione della C.G.F. di cui al Com. Uff n. 51/CGF del 6.10.2009”; della società Bellaria “a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Amministratore unico”. Nel proprio ricorso, la società Bellaria rileva innanzitutto che il provvedimento di condanna infligge una sanzione più grave di quella adottata in un caso che si ritiene analogo, pubblicato nel Com. Uff. n. 36/CDN del 6.12.2010, quando la Commissione ha condannato un tesserato deferito “per mancato adempimento” al pagamento di una somma inferiore a € 2.000,00 e all’inibizione per 15 giorni. Sostiene poi la società ricorrente che il differimento del versamento disposto dal provvedimento della C.G.F. e non mai effettuato sarebbe giustificato “da due ordini di motivi”: innanzitutto dalla convinzione che la Lega Pro avrebbe potuto sostituirsi alla ricorrente nel pagamento “scontando parte dei crediti federali dell’A.C. Bellaria – Igea Marina già maturati ma non ancora corrisposti”. In secondo luogo, la società Bellaria ha differito il pagamento nella convinzione che gli organi federali stessero procedendo a una revisione o abrogazione degli articoli 96, 97 e 99 N.O.I.F., e che da tale revisione sarebbe emersa una disciplina diversa proprio in merito alla questione che origina la controversia. Una volta appurato che né l’uno né l’altro motivo avrebbero giustificato una dilazione del pagamento, la ricorrente afferma di avere adempiuto all’ordine degli Organi Federali, dimostrando così la propria buona fede. Richiede che queste circostanze siano prese in considerazione per riformare il provvedimento disciplinare della Commissione Disciplinare Nazionale, che all’inverso avrebbe contravvenuto all’art. 16 C.G.S. quando ha determinato l’entità delle sanzioni senza far riferimento alle circostanze attenuanti o giustificanti menzionate. Il rappresentante del Bellaria, presente in udienza, ha sottolineato che l’impugnativa non verte tanto sulla contestazione del fatto imputato alla ricorrente, ma sulla particolare situazione, che si sarebbe creata anche per le notizie diffuse dagli organi di stampa, la quale avrebbe indotto a ritardare il pagamento. Ha perciò chiesto di rideterminare la quantificazione della sanzione, che ritiene troppo elevata in rapporto alla somma complessiva di cui si è ritardato il pagamento. Il rappresentante della Procura, dal canto suo, ha rilevato in udienza che nelle more del procedimento era stata anche proposta una conciliazione, che avrebbe configurato una sanzione ridotta. Risultato inefficace tale tentativo, la decisione aveva inasprito la parte economica della sanzione per evitare di comprendere in essa anche la penalizzazione di un punto in classifica che, a campionato in corso, avrebbe determinato un danno piuttosto grave alla società ricorrente. La determinazione dell’entità della sanzione è stata dunque fissata in via equitativa, compensando la mancata penalizzazione di un punto con un inasprimento della parte pecuniaria. La C.G.F. rileva che le circostanze ritenute giustificative del ritardo erano state già considerate nel deferimento della Procura Federale del 15.4.2011. Osserva, d’altra parte, che la determinazione della sanzione da parte della Commissione Disciplinare Nazionale non tiene conto del fatto che la somma dovuta era stata in quel momento effettivamente già versata, il che costituisce motivo sufficiente per ridimensionare l’entità della sanzione. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Bellaria Igea – Marina S.r.l. di Bellaria – Igea Marina (Ravenna) ridetermina la sanzione inflitta in mesi 2 di inibizione per il Sig. Sauro Nicolini ed in € 4.000,00 l’ammenda per la società. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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