CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 luglio 2011 promosso da: Sig. Ivan Nicola Bellarosa / Automobile Club d’Italia – Commissioen Sportiva Automobilistica Italiana

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 luglio 2011 promosso da: Sig. Ivan Nicola Bellarosa / Automobile Club d'Italia - Commissioen Sportiva Automobilistica Italiana IL COLLEGIO ARBITRALE composto da: Avv. Dario Buzzelli Presidente Prof. Avv. Ferruccio Auletta Arbitro Avv. Gabriella Palmieri Arbitro riunito in conferenza personale in Roma in data 14 luglio 2011, ha deliberato all’unanimità il seguente “LODO PARZIALE” (art. 26 Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S.) nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0794 dell’ 1.4.2011) promosso da: Sig. Ivan Nicola BELLAROSA, in proprio e nella qualità di rappresentante del concorrente Avelon Formula rappresentato in via disgiunta dagli avvocati Lorenzo Mazzarelli e Wladimiro Scalvini del Foro di Brescia, domiciliati in Roma, via E. De Cavalieri n. 11, presso l’Avv. Vito Antonio Mazzarelli - parte istante - contro ACI-CSAI-Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, in persona del Presidente legale rappresentate ing. Angelo Sticchi Damiani, con sede in Roma, Via Solferino n. 32, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Capo con studio in Roma, Via Adige n. 43 - parte intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 1. In data 2 ottobre 2010 si sono disputate, presso l’autodromo di Vallelunga, le prove di qualificazione per una gara automobilistica valida per il Campionato Sport Prototipi Italia 2010, organizzata dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (di seguito per brevità, CSAI), cui ha partecipato il sig. Ivan Bellarosa, della scuderia Avelon Formula, con la vettura n. 45. 2. Al termine di tali prove il Davide Uboldi presentava reclamo con riferimento alla posizione della predetta vettura 45 chiedendo: “1) controllo collegamento tra pedale dell’acceleratore e farfalla, come da art. 259.5.9 all. J 2010; 2) controllo struttura anti ribaltamento post carenatura o profilatura come rif. Art. 259-15.4.3.”. I commissari tecnici procedevano alle verifiche richieste e, con verbale n. 3, contestavano la non conformità tecnica dell’autovettura n. 45 del concorrente Avelon formula per violazione della norma 259.16.4.3. All. J 2010. Successivamente, il Collegio dei Commissari sportivi, presa visione del verbale dei Commissari tecnici, con decisione n. 9 del 2 ottobre 2010, notificata al concorrente Avelon Formula alle ore 20,25 del medesimo giorno, accoglieva il reclamo presentato dal concorrente Davide Uboldi e, per l’effetto, comminava al reclamato la sanzione dell’annullamento dei tempi di qualificazione ammettendolo alla partenza della gara in fondo allo schieramento. Il Sig. Bellarosa, in proprio e quale rappresentante della Avelon Formula, impugnava la predetta decisione dinanzi al Tribunale nazionale d’Appello, chiedendo in via principale l’annullamento e/o la revoca del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, in via subordinata la commutazione della sanzione in semplice ammenda. A sostegno dell’impugnazione, deduceva la violazione del diritto di difesa, l’inammissibilità del reclamo, l’insussistenza delle violazioni poste a base della decisione impugnata, la sproporzione della sanzione inflitta. Il Tribunale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. Uboldi, e udita all’udienza del 25.1.2011 la discussione orale delle parti, emetteva la sentenza n. 8/11, depositata in Segreteria il 23.2.2011, con la quale rigettava l’impugnazione. Con tale decisione il Tribunale, rigettate le censure preliminari di parte appellante, riteneva sussistenti le difformità rilevate e proporzionata la sanzione. 3. Con atto depositato presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (d’ora in poi, per brevità T.N.A.S. o Tribunale) in data 1.4.2011, il Sig. Ivan Bellarosa ha proposto istanza di arbitrato con contestuale nomina di arbitro «chiedendo in via preliminare: accertata la violazione dell’art. 162, comma 4°, del Regolamento Nazionale Sportivo, dichiarare la nullità della decisione n. 9 del Collegio dei Commissari sportivi e per l’effetto annullare e/o revocare la sanzione inflitta e ogni altro atto e provvedimento conseguente o comunque connesso. In via principale e nel merito: accertata la conformità tecnica dell’autovettura n. 45 modello WOLF GB08 del concorrente Avelon formula condotta dal sig. Ivan Bellarosa, dichiararsi nulla e/o annullarsi la decisione n. 9 del Collegio dei Commissari sportivi e per l’effetto annullare e/o revocare la sanzione inflitta. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l’autovettura dell’esponente fosse ritenuta non conforme alle norme regolamentari, commutarsi la sanzione dell’esclusione dalla classifica in quella dell’ammenda, da quantificarsi ai sensi dell’art. 4 R.N.S., Norma supplementare NS 12, comma 3°, per le ragioni esposte in narrativa, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia e/o equa dal costituendo Collegio Arbitrale». L’istante nominava arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1°, lett. g) del Codice dei Giudici innanzi al TNAS, il Prof. Avv. Ferruccio Auletta. A sostegno delle proprie richieste la parte istante deduceva violazione del diritto di difesa ai sensi del’art. 162, comma 4, del R.N.S. e contestava la sussistenza delle difformità rilevate dai commissari tecnici. Quanto al primo profilo, esponeva di aver appreso del reclamo solo tramite comunicazione verbale di alcuni Commissari, quando orami era decorso il termine regolamentare per presentare ricorso. Deduceva inoltre la erroneità della decisione impugnata. In particolare, secondo l’istante, il Collegio dei Commissari tecnici avrebbe erroneamente interpretato l’art. 259.16.4.3. dell’Allegato J 2010, avendo riscontrato una difformità tecnica con riferimento alla roll-bar della vettura, in prossimità della quale (e precisamente nella zona in cui detta roll-bar si salda al telaio) si riscontrava una misura della carenatura superiore ai 200 mm. previsti dal regolamento. Osservava l’ACI-CSAI che il modello di vettura in esame, per la sua particolare tecnica costruttiva, presenta delle parti di telaio che sono esposte all’aria e non nascoste dalla carrozzeria. Pertanto, le parti della vettura eccedenti i 200 mm. sarebbero a tutti gli effetti parti della carrozzeria, e non rappresenterebbero una copertura della roll-bar. In subordine, rileva che la sanzione inflitta sarebbe sproporzionata rispetto alla violazione contestata. 4. Con memoria depositata in data 18.4.2011 si è costituta l’ACI-CSAI, eccependo, ai sensi dell’art. 19, comma 1°, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, l’incompetenza arbitrale del T.N.A.S., rilevando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del concorrente Davide Uboldi e censurando nel merito le deduzioni della parte istante con riguardo alle difformità riscontrate e alla proporzionalità della sanzione. Quanto alla competenza, la Federazione intimata rileva che l’istante non avrebbe potuto rivolgersi al T.N.A.S. in quanto, ai sensi dell’art. 33, comma 1°, del Regolamento della CSAI gli associati sono obbligati a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo solo le controversie che non rientrino nella competenza del giudice amministrativo e degli organi di giustizia federali. Il ricorso al T.N.A.S. sarebbe previsto, secondo la Federazione, quale alternativa alla procedura arbitrale disciplinata dall’art. 39 del Regolamento stesso, nei limiti residuali individuati dall’art. 33, comma 1°, dello stesso regolamento. La parte intimata eccepiva inoltre l’incompetenza del Collegio arbitrale ai sensi dell’art. 12 ter dello statuto del CONI in quanto «mai il Collegio dei Commissari sportivi avrebbe potuto applicare nel caso di specie una sanzione pecuniaria superiore ad € 10.000,00 o ai 120 giorni di sospensione (delle licenze)». Sul merito dell’istanza, osserva che le difformità tecniche riscontrate dai commissari di gara, non contestate da parte istante, hanno portato la Commissione e il Tribunale Nazionale di Appello ad escludere la conformità della struttura antiribaltamento. Conclude quindi chiedendo che «venga dichiarata la manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite, nel merito, previa integrazione del contraddittorio con il sig. Davide Uboldi, che le richieste del Sig. Bellarosa, in proprio e nella qualità, vengano integralmente respinte perché infondate in fatto e in diritto». 5. Con ordinanza del 18.4.2011 il Presidente del T.N.A.S. respingeva la richiesta dell’ACI-CSAI di declaratoria di manifesta incompetenza del Tribunale e assegnava alla medesima parte un termine di cinque giorni per la designazione del proprio arbitro. A ciò provvedeva l’ACI-CSAI, con nota del 21 aprile 2011, nominando quale arbitro l’Avv. Gabriella Palmieri. 6. Costituito il Collegio, in data 20 maggio 2011 si teneva la prima udienza, nella quale le parti costituite dichiaravano di accettare la composizione del Collegio arbitrale e di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti dello stesso. Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Collegio concedeva alle parti termine fino alla data del 10 giugno 2011 per il deposito di memorie e documenti. Entrambe le parti depositavano memorie, illustrando le rispettive posizioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La parte intimata ha eccepito l’incompetenza del Tribunale a conoscere della controversia. E poiché si tratta di questione dotata di speciale autonomia nella disciplina dell’arbitrato (art. 817 c.p.c.), il Collegio, ai sensi degli artt. 816 bis 3° co. c.p.c. e 26, co. 2, Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S., reputa opportuno assumere tale decisione in via preliminare mediante lodo (non definitivo). 2. L’ACI-CSAI, a sostegno dell’eccezione sollevata, richiama l’art. 12 ter, comma 1, dello Statuto del CONI, il quale, mentre contempla la competenza arbitrale del T.N.A.S. sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale a soggetti affiliati o tesserati ove sia previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, esclude comunque tale competenza per le controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, o 10.000,00 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping. Sotto un primo profilo, la parte intimata osserva come il vigente Regolamento CSAI preveda un sistema di giustizia sportiva in base al quale, esauriti i gradi di giustizia della Federazione (Ufficio del Giudice Sportivo e Tribunale Nazionale d’Appello), i tesserati avrebbero unicamente la possibilità di far ricorso ad un giudizio arbitrale, per la risoluzione di controversie «che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale e nella competenza del Giudice Amministrativo» (artt. 33 Regolamento CSAI). E poiché nel caso di specie la questione controversa rientrerebbe, invece, nella competenza normale degli organi di giustizia federali, se ne dovrebbe inferire la sicura impossibilità di rimetterne la decisione al T.N.A.S. Né Isecondo la parte intimataI a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in forza della norma contenuta nell’art. 39, comma 5, dello stesso regolamento CSAI, che fa espressamente «salvo il ricorso agli Organi di Giustizia del CONI di cui allo Statuto del CONI», dacchè risultando la norma in parola inserita nella disposizione (l’art. 39, per l’appunto) che regola l’anzidetto giudizio arbitrale endofederale, il ricorso agli organi di giustizia del CONI si porrebbe come “alternativo” rispetto al giudizio arbitrale e di esso condividerebbe il relativo limitato ambito applicativo. A giudizio della parte intimata, la competenza del Collegio arbitrale andrebbe poi negata risultando la sanzione comminata inferiore a quelle che, a norma del richiamato art. 12 ter dello Statuto del CONI, sono espressamente escluse dal novero delle controversie soggette alla competenza arbitrale del T.N.A.S.. L’eccezione di incompetenza sollevata dall’ACI-CSAI, sotto entrambi i profili considerati, non è fondata e deve essere pertanto rigettata. Occorre premettere al riguardo che l’art. 2 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. al comma 1, rubricato «controversie deferite alla competenza arbitrale del Tribunale», stabilisce che «le Federazioni sportive nazionali (…) possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel loro ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale». L’art. 12 ter dello Statuto del CONI prevede, a sua volta, che il T.N.A.S., ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, ha la competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati o tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale. In tale delineato quadro normativo si inserisce la previsione contenuta nell’art 39, ultimo comma, del Regolamento CSAI, a tenore del quale «E’ fatto salvo il ricorso agli Organi di Giustizia del CONI di cui allo Statuto del CONI». L’espressa salvezza del ricorso agli organi di giustizia previsti dallo Statuto del CONI integra, a giudizio del Collegio, la previsione della devoluzione al T.N.A.S. delle controversie sportive alla quale fanno esplicito riferimento i richiamati art. 2 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. e 12 ter dello Statuto del CONI. Non é possibile sostenere — in contrario — che la norma alluda soltanto all’ipotesi astratta del ricorso agli Organi di Giustizia del CONI e che difetterebbe invece nel Regolamento una previsione espressa circa la possibilità di deferire alla Competenza arbitrale del T.N.A.S. le controversie sportive, giacché un tale assunto, oltre ad essere smentito dal chiaro contenuto della norma, equivale a riconoscere che il disposto dell’art. 39, ult. Comma, del Regolamento CSAI è nulla più che un pleonasmo. Sennonchè, se si intendeva statuire l’astratta possibilità che il Regolamento della Federazione potesse prevedere il ricorso al T.N.A.S. non v’era certo bisogno di una norma del tenore di quello dell’art. 39, ultimo comma, del Regolamento, ma sarebbe stato invece sufficiente la previsione dell’art. 12 ter dello Statuto del CONI. Non può, poi, condividersi la ricostruzione della parte intimata volta a prospettare la competenza degli organi di giustizia del CONI come alternativa rispetto a quella dell’organo arbitrale endofederale, e che riguarderebbe, quindi, solo quelle questioni che, pur originate da attività sportiva o associativa, non rientrano nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e del Giudice Amministrativo. Dalla mera collocazione della disposizione dell’art. 39, ultimo comma, del Regolamento (che fa salva la competenza degli organi di giustizia del CONI), nel contesto della previsione normativa che disciplina il Collegio arbitrale endofederale, non può infatti inferirsi né la supposta alternatività tra quest’ultimo Collegio arbitrale e il T.N.A.S., né, tanto meno, l’ipotizzata limitazione della competenza in capo allo stesso T.N.A.S. Osta a ciò, da un lato, il tenore letterale della più volte richiamata disposizione dell’art. 39, ultimo comma, che è tale da far apparire, di per sé, arbitraria la prospettata alternativa; dall’altro, la circostanza che la limitata competenza del Collegio arbitrale endofederale è prevista dall’art. 33 del Regolamento, diposizione questa, nella quale non vi è il sia pur minimo accenno agli Organi di Giustizia del CONI. Non giova all’assunto della parte intimata neppure la circostanza – evidenziata nelle note autorizzate – secondo cui l’ACI-CSAI non avrebbe mai inteso prestare “adesione” agli Organi di Giustizia del CONI ed avrebbe, anzi, già nel 2004, manifestato la volontà “di uscire dalla Camera Arbitrale del CONI”. Non si considera infatti che la fonte della potestas iudicandi del Collegio non discende dalle deliberazioni degli organi apicali, ma dal valore negoziale dei rispettivi regolamenti e statuti. La scelta di sottrarsi al sistema di giustizia del CONI, per quanto espresso nella corrispondenza intercorsa tra l’ACI-CSAI e il CONI, non ha rilievo alcuno se non viene consacrato nel negozio che disciplina i rapporti associativi: diversamente si avrebbe una lesione dei diritti degli associati, i quali si troverebbero esposti a variazioni dei patti sociali senza potere intervenire nei relativi processi decisionali. Il principio ora espresso è stato fatto proprio anche dalla Camera di conciliazione e arbitrato del CONI la quale, nel lodo Anastasi/ACI-CSAI del 13.3.2006, ha stabilito che la delibera del 18.11.2004 del Comitato esecutivo dell’ACI – CSAI concernente la fuoriuscita dell’ACI dalla Camera di Conciliazione e arbitrato per lo Sport non ha di per sé – indipendentemente da ogni approfondimento in ordine alla giuridica compatibilità dell’indirizzo espresso dall’ACI rispetto al disposto del previgente art. 12, comma 4°, dello Statuto del CONI – idoneità a concretizzare una valida revoca dell’adesione al sistema della Camera, originariamente deliberata secondo il procedimento statutario. In definitiva, risultando recepita nel Regolamento CSAI la possibilità del ricorso agli organi di Giustizia del CONI, l’eccezione di incompetenza del Tribunale adito deve essere disattesa. Ad avviso del Collegio, peraltro, anche laddove si fosse potuto escludere fondatamente siffatto recepimento, la competenza del T.N.A.S. a decidere la presente controversia nondimeno si sarebbe potuta revocare in dubbio. Secondo il condivisibile orientamento espresso dall’Alta Corte di Giustizia e recepito anche da Codesto Tribunale, è «frutto di un fraintendimento del sistema» ritenere che le norme statutarie del CONI, istitutive dei nuovi Organi di Giustizia sportiva (quali l’Alta Corte e il T.N.A.S.), avrebbero dovuto essere recepite negli ordinamenti federali dagli statuti e dai regolamenti delle singole Federazioni sportive nazionali. Ciò in quanto non è dubitabile che «il CONI (…) ha titolo, al pari delle Federazioni, a dar vita, avvalendosi dell’autonomia ad esso espressamente riconosciuta anche dalla legislazione statale, ad organismi di giustizia sportiva chiamati ad esercitare la propria iurisdictio a sviluppo e completamento della precedente fase di giustizia federale, in quelle ipotesi nelle quali il CONI ritenga di introdurre un’ulteriore fase di contenzioso esofederale» (Cfr. Decisione n. 1 del 14 maggio 2009 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva; Lodo ASC Settebagni Calcio Salario – FIGC del 3 settembre 2009). 3. L’eccezione di incompetenza si rivela infondata anche sotto l’ulteriore profilo secondo il quale la sanzione dell’annullamento dei tempi di qualificazione e la partenza della gara in fondo allo schieramento irrogata all’istante si situerebbe al di sotto della soglia di arbitrabilità delle controversie stabilite dall’art 12 ter dello Statuto del CONI. E’ certamente vero che la disposizione da ultimo indicata esclude la possibilità di assoggettare ad arbitrato le controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10˙000 euro di multa o ammenda, e le controversie in materia di doping, e che analoga previsione è contenuta nell’art. 3, del Codice dei Giudizi innanzi al T.N.A.S.. Ed è altresì vero che la ratio della previsione è evidentemente quella di sottrarre alla cognizione del T.N.A.S. le controversie relative a sanzioni di natura pecuniaria ovvero interdittive di minore rilievo o di modesto impatto afflittivo. Ciò che tuttavia si tratta di stabilire è se la controversia relativa alla misura sanzionatoria che è stata irrogata all’istante — pacificamente non rientrante nel novero delle figure sanzionatorie pecuniarie e interdittive espressamente sottratte dalla norma statutaria del CONI e da quella del Codice dei giudizi alla cognizione del T.N.A.S. — debba comunque considerarsi sprovvista di quella rilevanza che ha ottenuto esplicita enunciazione (solo) con riferimento alle sanzioni pecuniarie e interdittive. Ritiene il Collegio che la sanzione oggetto della presente controversia (annullamento dei tempi di qualificazione e partenza della gara in fondo allo schieramento) vada senz’altro ricondotta tra quella che, in via di principio, consentono l’accesso al TNAS. Induce a tale conclusione la considerazione che la sanzione inflitta all’istante comporta la perdita di un risultato acquisito. Sicchè essa, a differenza delle sanzioni interdittive, risolvendosi nel sacrificio di un risultato conquistato in gara e in virtù del merito sportivo, appare collocarsi al di sopra della linea di rilevanza stabilita dalla richiamata norma dell’art. 12 ter dello Statuto del CONI. D’altro canto, l’ACI-CSAI ha solo genericamente sostenuto l’asserita “inferiorità” della sanzione in questione rispetto a quelle espressamente sottratte dalla cognizione del T.N.AS., non offrendo alcun concreto elemento idoneo a fondare la configurazione di una ulteriore eccezione alla regola dell’arbitrabilità. Sicché, anche sulla scorta del criterio ermeneutico posto dall’art. 808 quater c.p.c., a tenore del quale «nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce», la controversia in questione va ricompresa nel novero di quelle arbitrabili ai sensi dell’art 12 ter dello Statuto del CONI. 4. La decisione affermativa della competenza Idi per sé, non definitivaI comporta, in applicazione dell’art. 820, 4° comma, lett. c), c.p.c., nonché dell’art. 4, comma 2, Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S., il differimento del termine previsto per la pronunzia del lodo definitivo. Proroga che, reputa il Collegio, deve essere contenuta, a norma dell’art. 4, Comma 2 e 3, Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S., entro i successivi 90 giorni dall’originaria scadenza del termine. Il termine ultimo per il deposito del lodo scadrà pertanto il 30.10.2011. PQM Il Collegio Arbitrale, definitivamente risolvendo la relativa questione, dichiara la propria competenza; proroga il termine per la pronuncia del lodo di novanta giorni. Dispone con separata ordinanza, da comunicare a cura del Segretario unitamente al presente lodo alle parti, le modalità di prosecuzione del giudizio. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale in Roma, in data 14 luglio 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nelle date di seguito indicate. F.to Dario Buzzelli F.to Ferruccio Auletta F.to Gabriella Palmieri IL COLLEGIO ARBITRALE composto da: Avv. Dario Buzzelli Presidente Prof. Avv. Ferruccio Auletta Arbitro Avv. Gabriella Palmieri Arbitro nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0794 dell’ 1.4.2011) promosso da: Sig. Ivan Nicola BELLAROSA, in proprio e nella qualità di rappresentante del concorrente Avelon Formula rappresentato in via disgiunta dagli avvocati Lorenzo Mazzarelli e Wladimiro Scalvini del Foro di Brescia, domiciliati in Roma, via E. De Cavalieri n. 11, presso l’Avv. Vito Antonio Mazzarelli - parte istante - contro ACI - CSAI-Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, in persona del Presidente legale rappresentate ing. Angelo Sticchi Damiani, con sede in Roma, Via Solferino n. 32, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Capo con studio in Roma, Via Adige n. 43 - parte intimata - ha emanato la seguente ORDINANZA visto gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 febbraio 2008 e approvato con D.M. il 7 aprile 2008; visto il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni; VISTO il procedimento arbitrale prot. n. 0794 dell’ 1.4.2011; IL COLLEGIO ARBITRALE stante l’affermazione della competenza del Collegio con “lodo parziale” del 14.7.2011; vista la deduzione della parte istante già nel corso della prima udienza in data 20 maggio 2011, nonché l’istanza reiterata con memoria del 10 giugno 2011; data la contestazione non specifica ex art. 115, 1° comma, c.p.c. della parte resistente sopra “quanto assunto dal sig. Bellarosa”, e cioè che “la macchina, con cui il suddetto partecipa al campionato 2011, è identica a quella dell’anno precedente” (cfr. memoria dell’Avv. V. Capo e a. del 10 giugno 2011); letti gli artt. 22, comma 3, e 25, comma 3, del Codice; ritenuto che “elementi rilevanti ai fini della controversia” possano essere acquisiti dalle “Autorità sportive”, nella fattispecie da quelle costituite per il regolare svolgimento del “Campionato sport prototipi Italia 2011”; rilevato che nell’ambito di detto Campionato risultano già svolte competizioni plurime (Vallelunga, 1° maggio 2011; Misano, 5 giugno 2011); considerate tutte le ragioni di opportunità relative a “il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione” degli “atti e documenti” che appare “necessario acquisire al giudizio” (artt. 816-bis, 1° comma; 816-ter, 6° comma; 210, 2° comma, c.p.c.); invita l’A.C.I. – C.S.A.I. a procurare il deposito presso la Segreteria del T.N.A.S. dei verbali di gara dei Commissari tecnici e dei Commissari sportivi che abbiano riferimento alle competizioni del “Campionato sport prototipi Italia 2011” svoltesi fino a tutto il prossimo 30 luglio 2011, nonché di ogni altro atto o documento, anche eventualmente successivo, relativo al concorrente I. Bellarosa e alla corrispondente autovettura; fissa per il deposito il termine del 9 settembre 2011, alla scadenza riservando l’adozione di ogni altro provvedimento; dispone che la Segreteria del T.N.A.S. dia comunicazione alle parti della presente ordinanza.” Roma, 22 luglio 2011 F.to Dario Buzzelli F.to Ferruccio Auletta F.to Gabriella Palmieri
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