F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011 1.RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S. ALLARESE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. CIRILLO SALVATORE,SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. IENCO MAURIZIO,SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. CARE’ SALVATORE SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. PLATI’ DOMENICO INIBIZIONE FINO AL 30.6.2012 SIG. TASSONE ROCCO BRUNO INIBIZIONE FINO AL 30.6. 2012 SIG. RULLO CARMELO DAMIANO;AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ A.S. ALLARESE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N.4164/1753 PF 09 10/MS/VDB DEL 29.12.2010, DEGLI ART. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6, 22, COMMA 8 E 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 107 del 22.2.2011 – Com. Uff. n. 110 del 2.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011 1.RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S. ALLARESE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. CIRILLO SALVATORE,SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. IENCO MAURIZIO,SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. CARE’ SALVATORE SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. PLATI’ DOMENICO INIBIZIONE FINO AL 30.6.2012 SIG. TASSONE ROCCO BRUNO INIBIZIONE FINO AL 30.6. 2012 SIG. RULLO CARMELO DAMIANO;AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ A.S. ALLARESE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N.4164/1753 PF 09 10/MS/VDB DEL 29.12.2010, DEGLI ART. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6, 22, COMMA 8 E 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 107 del 22.2.2011 - Com. Uff. n. 110 del 2.3.2011) Con atto del 24.3.2011, la società, A.S. Allarese ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria (pubblicata sul Com. Uff. n. 107 del 22.2.2011 e oggetto di successiva rettifica con Com. Uff. n. 110 del 2.3.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale erano state irrogate le seguenti sanzioni: - squalifica fino al 30.6.2012 al calciatore, Cirillo Salvatore; - squalifica fino al 30.6.2012 al calciatore, Ienco Maurizio; - squalifica fino al 30.6.2012 al calciatore, Carè Salvatore; - squalifica fino al 30.6.2012 al calciatore, Platì Domenico; - inibizione fino al 30.6.2012 al sig. Tassone Rocco Bruno; - inibizione fino al 30.6.2012 al sig. Rullo Carmelo Damiano; - ammenda di € 500,00 alla Società A.S. Allarese. Il ricorso in epigrafe risulta inammissibile atteso che la società ricorrente non ha provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. C.G.S. (norme applicabili nel giudizio di revocazione in forza del rinvio alle norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza, operato dall’art. 39.3 dello stesso C.G.S.), ad inviare copia dei motivi di ricorso alla controparte, da identificare, nel caso di specie, nella Procura Federale (e non nella società S.S. Galatro come erroneamente ritenuto dalla società odierna ricorrente) atteso che il presente procedimento ha preso avvio su deferimento del predetto Organo requirente (cfr., in proposito, decisione di questa Corte pubblicata sul Com. Uff. n. 68/CGF del 4.1.2008 – testo della decisione pubblicato sul Com. Uff. n. 205/CGF). Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Allarese di Nardodipace (Vibo Valentia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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