F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011 4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 A.S.D. SAN DONATO PONTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DI ECCELLENZA SAN DONATO PONTINO/COLLEFERRO CALCIO DEL 14.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 96 del 27.01.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011
4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 A.S.D. SAN DONATO PONTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DI ECCELLENZA SAN DONATO PONTINO/COLLEFERRO CALCIO DEL 14.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 96 del 27.01.2011)
Con atto, spedito in data 7.3.2011 alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio e, per conoscenza, a quest’ultimo Comitato, la società A.S.D. San Donato Pontino chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla gara San Donato Pontino/Colleferrro,disputatasi in data 14.11.2010, preannunciando la propria volontà di proporre “ulteriore reclamo”avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio (pubblicata sul Com. Uff. n. 96 del 27.1.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società S.S.D. Colleferro Calcio, era stata irrogata alla società, odierna ricorrente, la sanzione della perdita della gara, più sopra menzionata, con il punteggio di 0 a 3. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 7.4.2011, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata le predetta sanzione, la società, A.S.D. San Donato Pontino faceva pervenire, in data 14.4.2011, ricorso per revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S.. Il ricorso in epigrafe risulta inammissibile. La società ricorrente non ha provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. C.G.S. (norme applicabili nel giudizio di revocazione in forza del rinvio alle norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza, operato dall’art. 39.3 dello stesso C.G.S.), ad inviare copia della dichiarazione di reclamo, formulata con la richiesta di rilascio copia degli atti ufficiali di gara, alla controparte, da identificare, nel caso di specie, nella società S.S.D. Collerferro Calcio (cfr., in proposito, decisione di questa Corte pubblicata sul Com. Uff. n. 68/CGF del 4.1.2008 – testo della decisione pubblicato sul Com. Uff. n. 205/CGF). Al proposito, non possono condividersi le considerazioni, svolte dal difensore della società, odierna ricorrente, nella nota trasmessa in data 14.4.2011, ovvero che il giudizio di revocazione dovrebbe essere distinto in due fasi, la prima avente ad oggetto esclusivamente la valutazione della ammissibilità del mezzo revocatorio, solo all’esito positivo della quale seguirebbe, nel contraddittorio delle parti, il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per darsi luogo alla revocazione della decisione impugnata; trattasi, infatti, di una ricostruzione dell’istituto della revocazione che non trova alcun riscontro nelle disposizioni contenute nell’art. 39 C.G.S.; ed invero, il predetto articolo, laddove prevede che “L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione”, non può che essere inteso nel senso che la pronuncia sulla ammissibilità del ricorso per revocazione ha carattere pregiudiziale e, come tale, inibisce a questa Corte di esaminare il merito del ricorso me non nel senso di una scissione del giudizio in due diverse fasi, la prima delle quali dovrebbe, peraltro, svolgersi, secondo il ragionamento di parte ricorrente, inaudita altera parte. A quanto sopra, si aggiunga che il preannuncio di reclamo è stato erroneamente trasmesso alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio e, per conoscenza, a quest’ultimo Comitato, anziché, come previsto dall’art. 37.1. C.G.S. a questa Corte quale “organo competente” a pronunciarsi sul ricorso per revocazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 come sopra proposto dall’A.S.D. San Donato Pontino (Latina). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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