F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011 5. RICORSO SPORTING CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA SPORT CLUB MARSALA/HINTERREGGIO DEL 27.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011 5. RICORSO SPORTING CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA SPORT CLUB MARSALA/HINTERREGGIO DEL 27.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011) La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, premesso che la A.S.D. Marsala 1912 ha ritualmente proposto appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, che ha inflitto la squalifica del campo per 3 gare da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse e l’ammenda di € 3.500,00. I fatti sanzionati dal Giudice Sportivo sono relativi alla gara ASD Marsala/Hinterreggio del 27.3.2011. Tanto premesso, la Corte osserva: gli episodi contestati alla società reclamante, posti a base dei provvedimenti del Giudice di prime cure, risultano incontrovertibilmente provati dalle risultanze dai rapporti del Direttore di gara e dall’assistente arbitrale atti che formano, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S., fonte di prova privilegiata. A nulla rilevano, quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive della società reclamante, tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi circa la loro riferibilità ai propri sostenitori e tesserati ed al loro effettivo svolgimento. La A.S.D. Marsala, infatti, se da un lato ammette il verificarsi di alcuni episodi di nervosismo da parte dei propri tesserati presenti in panchina e dei tifosi in tribuna, dall’altro ne esclude la matrice violenta e minacciosa, giustificando la concitazione degli eventi con la profonda delusione e rabbia per aver perso al 93°, su rigore, una gara valevole per la salvezza. E nel tentativo di escludere il verificarsi i fatti occorsi, viene allegata una dichiarazione del Commissariato di PS della Questura di Marsala che, per quanto sostiene la reclamante, fornirebbe la prova della inesistenza degli eventi verificatisi in campo. Gli stessi, consistiti nell’apertura di un cancello con conseguenza entrata in campo di alcuni tifosi, del lancio di un seggiolino sulla pista di atletica sono stati descritti in modo chiaro e dettagliato nei rapporti ufficiali di gara che, in maniera lineare e coerente, descrivono l’evoluzione di fatti di natura chiaramente violenta e minacciosa, posti in essere indiscutibilmente dai sostenitori e tesserati della società reclamante. È bene sin da subito rilevare, conformemente a precedenti pronunce delle Corti di Giustizia Sportiva, che il fatto ritenuto rilevante per l’ordinamento sportivo, ufficialmente oggetto di referto, non può essere considerato non esistente per il solo fatto di non essere stato anche oggetto di annotazione di servizio di PS, perché eventualmente non ritenuto rilevante per l’ordinamento statuale. Pertanto la dichiarazione allegata, allo stato, è del tutto ininfluente. In una tale situazione, pertanto, ciò che rileva è la valutazione della congruità, o meno, delle sanzioni inflitte in merito ai fatti addebitati. Da un esame complessivo degli atti, questa Corte deve ritenere assolutamente congrue sia la squalifica del campo di giuoco che dell’ammenda alla società. Difatti, il compimento, da parte dei sostenitori della ASD Marsala, di atti violenti e minacciosi nei confronti degli ufficiali di gara e dell’osservatore arbitrale, la necessità di sospendere l’incontro per circa 5 minuti, il tentativo di invasione, rappresentano fatti di tale gravità da meritare la squalifica del campo e l’irrogazione dell’ammenda. E tali sanzioni appaiono tanto più congrue se si considera della recidiva anche specifica per i fatti di cui al Com. Uff. nn. 42-53-75-97-129 di questa Stagione Sportiva. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dallo Sporting Club Marsala 1912 di Marsala (Trapani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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