F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011 7. RICORSO A.C.D. VIGOLO MARCHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGOLO MARCHESE – CORTE CALCIO DEL 17.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 39 del 30.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011
7. RICORSO A.C.D. VIGOLO MARCHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGOLO MARCHESE – CORTE CALCIO DEL 17.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 39 del 30.3.2011)
L’arbitro designato a dirigere la gara Vigolo Marchese/Corte Calcio (Campionato II categoria, Girone B, Emilia Romagna) del 17.2.2011, constatato che l’impianto di illuminazione dell’impianto di gioco non era funzionante, dopo il prescritto tempo di attesa, non dava inizio alla gara. L’arbitro precisava che gli spogliatoi non avevano né illuminazione né riscaldamento. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 32 del 23.2.2011) infliggeva alla società Vigolo Marchese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Proponeva impugnazione alla Commissione Disciplinare Territoriale la società chiedendo l’annullamento della decisione di I° grado, evidenziando in 13 diversi punti la non imputabilità del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione in capo alla società La Commissione Disciplinare Territoriale nella riunione del 28.3.2011 rigettava l’impugnazione così confermando la decisione di I° grado. Ha proposto impugnazione alla “C.A.F.” la società Vigolo Marchese, ribadendo il contenuto dell’impugnazione precedentemente proposta alla Commissione Disciplinare Territoriale, evidenziando che la società non fosse gestore dell’impianto sportivo, che il responsabile di detta gestione non aveva mai attivato un contratto con l’ENEL e che quanto refertato dall’arbitro era inveritiero poiché era impossibile accendere l’impianto di illuminazione poiché tutta la struttura sportiva era priva di energia elettrica. Rileva questa Corte come il ricorso sia inammissibile. In primo luogo nel vigente Codice di Giustizia Sportiva non esiste un terzo grado di giudizio esaurendosi i rimedi contro provvedimento del Giudice Sportivo con l’impugnazione alla Commissione Territoriale, ed essendo questa Corte competente unicamente competente nelle ipotesi di revocazione ex art. 39 C.G.S.. Affinché possa però invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) che “la falsa percezione da parte del Giudice de1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Cosi inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19.3.2007, n. 1298; Sez. IV, 5.10.2006, n. 5936; 24.3.2006, n. 1539). E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29.11.2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22.11.2005, n. 6485)”. Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva, che aveva avuto riguardo alle medesime ragioni dedotte avanti questa Corte. Essendo pertanto la questione oggetto della presente impugnazione – peraltro indirizzata alla CAF organo peraltro oggi inesistente – già stata esaminata, il rimedio si appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile. Infatti, appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione
delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Vigolo Marchese di Vigolo Marchese (Piacenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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