F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 14 Luglio 2011 1. RICORSO A.S. ARCA AVVERSO LE SANZIONI:- PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; – AMMENDA DI € 150,00 ALLA SOCIETÀ , INFLITTE SEGUITO GARA JUNIORES PROVINCIALI ARCA/GIOSPORT DEL 19.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 41 del 14.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 14 Luglio 2011 1. RICORSO A.S. ARCA AVVERSO LE SANZIONI:- PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; - AMMENDA DI € 150,00 ALLA SOCIETÀ , INFLITTE SEGUITO GARA JUNIORES PROVINCIALI ARCA/GIOSPORT DEL 19.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 41 del 14.4.2011) La A.S.D. Arca, partecipante al campionato Juniores Provinciale Com. Milano Gir. E, ricorre a questa Corte avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale di Milano (Com. Uff. n. 38 del 21.4.2011) con la quale era stato integralmente rigettato il reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Milano. Il Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 34 del 24.3.2011, ha comminato alla ricorrente la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, un punto di penalizzazione, ed ammenda di € 150,00 in conseguenza del rifiuto a proseguire la gara del 19.3.2011 Arca/Giosport. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questo collegio, nel nuovo C.G.S. il procedimento disciplinare dell’attività agonistica “regionale” si articola su due gradi di giudizio. Ciò può agevolmente evincersi dalla norma di portata generale di cui all’art. 31 C.G.S. precisa come la C.G.F. sia il Giudice di secondo grado rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44, comma 1 e 2, applicabile alla fattispecie, che per la disciplina regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico prevede due gradi di giudizio esauribili davanti agli organi di giustizia territoriali. (Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – 2010/2011 Com. Uff. n. 22 del 26.7.2010) Nel caso in esame la reclamante si è rivolta a questa Corte dopo aver già completato l’iter processuale consentitole ed in maniera del tutto anomala richiedendo un non previsto e quindi un inammissibile terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D Arca di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it