F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 14 Luglio 2011 3. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. MOSCATO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO 20.2.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROZ ZAI/ALPO CLUB 98 DEL 20.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 28 del 23.2.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 39 del 6.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 14 Luglio 2011
3. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. MOSCATO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO 20.2.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROZ ZAI/ALPO CLUB 98 DEL 20.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 28 del 23.2.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 39 del
6.4.2011)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto con Com. Uff. n. 28 del 23.2.2011, a seguito di gravi comportamenti posti in essere dal Sig. Moscato Vincenzo, allenatore della società Croz Zai, infliggeva al predetto tesserato la sanzione della squalifica fino al 20.2.2012 perché “a fine gara entrava nel terreno di gioco e colpiva con un pugno alle spalle il giocatore avversario D.P., ingiuriandolo. Allontanato a forza, attaccava briga con massaggiatore della soc. Croz Zai, M.G.. Per non essere identificato dall’arbitro si era rifugiato negli spogliatoi e si era presentato all’arbitro solo dopo ripetute sollecitazioni del capitano della squadra.” Il signor Moscato Vincenzo, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti, richiedeva una integrale riforma del provvedimento assunto in prime cure con rituale e tempestivo ricorso prodotto innanzi alla competente Commissione Disciplinare Territoriale. All’esito, l’organo di secondo grado, sulla scorta dei chiarimenti forniti dall’Arbitro deliberava di confermare il provvedimento gravato (cfr Com. Uff. n. 39 del 6.4.2011). Ricorre a questa Corte il signor Moscato Vincenzo, riproponendo a suo discarico le medesime argomentazioni in punto di fatto già dedotte in grado di appello e conclude in via principale, per il proscioglimento dagli addebiti contestati ed in subordine per una sua congrua riduzione della sanzione irrogata. Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal Sig. Moscato Vincenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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