F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 26 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 14 Luglio 2011 6) RECLAMO S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI CUONZO STEFANO SEGUITO GARA CAVESE/JUVE STABIA DELL’1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 26 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 14 Luglio 2011 6) RECLAMO S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI CUONZO STEFANO SEGUITO GARA CAVESE/JUVE STABIA DELL’1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011. Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011, a seguito della gara Cavese/Juve Stabia del 1.5.2011, ha inflitto al calciatore Stefano Di Cuonzo della Juve Stabia S.p.A. la sanzione della squalifica per 6 gare effettive “per aver colpito con una gomitata al volto un avversario; alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava con fare minaccioso all’arbitro strattonandolo e colpendolo con uno schiaffo al fianco; dopo l’espulsione si ripresentava nel recinto di gioco costringendo l’arbitro a sospendere la gara per ordinarne il suo allontanamento”. La società Juve Stabia S.p.A. ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, sostenendo la eccessività e spropositatezza della squalifica, atteso che sarebbe addebitabile al calciatore un gesto meramente istintivo e privo di qualunque intento lesivo dell’altrui incolumità. Pertanto, la condotta dovrebbe essere qualificata come meramente scorretta e non come violenta, con inevitabile applicabilità di un trattamento sanzionatorio più mite e contenuto e, d’altra parte, per azioni addirittura più gravi, sarebbero sempre state inflitte qualifiche inferiori alle 6 giornate. In conclusione, la Juve Stabia S.p.A. ha chiesto di ridurre la squalifica irrogata al signor Dicuonzo da 6 a 3 giornate ovvero, in subordine, da 6 a 5 giornate. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’Arbitro, emerge che al 28° del primo tempo è stato espulso il n. 7 Stefano Di Cuonzo della Juve Stabia “per aver colpito con una gomitata al volto un avversario” ed è indicato che “lo stesso, quando gli mostravo il cartellino rosso, mi si avvicinava con fare minaccioso e mentre avvicinava la sua faccia alla mia mi tirava uno schiaffo a mano aperta all’altezza del fianco e mi strattonava sino a farmi uscire la maglia dai pantaloncini, veniva fermato a fatica da due suoi compagni di squadra ed allontanato” ed ancora che “lo stesso si ripresentava al 43 2°T all’interno del recinto di gioco costringendomi ad interrompere il gioco per farlo allontanare”. Dal rapporto dell’assistente arbitrale emerge altresì che “al 28° del 1° tempo il n. 7 della società Juve Stabia signor Di Cuonzo Stefano a giuoco in svolgimento e con il pallone a distanza di giuoco colpiva con una gomitata al volto un calciatore avversario, che senza nessuna perdita di sangue lasciava momentaneamente il terreno di giuoco per le cure del caso, per farvi rientro dopo circa un minuto”. Sulla base della ricostruzione del fatto, l’entità della squalifica irrogata all’atleta appare congrua e proporzionata. La sanzione, infatti, tiene conto, come risulta in particolare dal richiamato referto arbitrale, di tre episodi sostanzialmente distinti, vale a dire: la gomitata con cui il signor Di Cuonzo ha colpito al volto un avversario; l’atteggiamento nei confronti dell’arbitro, non solo minaccioso, ma anche “concludente, come dimostrato dallo schiaffo all’altezza del fianco e dalla strattonata che ha determinato la fuoriuscita della maglia dai pantaloncini; il ritorno, a distanza di tempo dagli altri episodi, all’interno del recinto di gioco con conseguente necessità di interruzione del gioco. In definitiva, tenuto conto delle norme del codice di giustizia sportiva nonché del concreto svolgimento dei fatti posti a base della sanzione, la Corte ritiene che non sussistano elementi per poter pervenire alla riduzione della squalifica inflitta. Alla reiezione del ricorso segue l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellamare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it