F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 30 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 14 Luglio 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. COGIANCO GENZANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE DOSSANTOS FIGUEIRE EVERTON; AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF SERIE “A2” – REAL RIETI CALCIO A 5/COGIANCO GENZANO FUTSAL DEL 14.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 634 del 17.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 30 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 14 Luglio 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. COGIANCO GENZANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE DOSSANTOS FIGUEIRE EVERTON; AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF SERIE “A2” – REAL RIETI CALCIO A 5/COGIANCO GENZANO FUTSAL DEL 14.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 634 del 17.5.2011) L'A.S.D. Cogianco Genzano Futsal ricorre a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 634 del 17.5.2011) che le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 500,00 per indebita presenza dei sostenitori di essa ricorrente nella zona degli spogliatoi in occasione della partita Rel Rieti/Cogianco Genzano disputata il 14.5.2011 per le Finali Play Off della Serie A2, ed ha squalificato il calciatore Dos Santos Figuiera Everton, reo di avere, lontano dall'azione di gioco, scalciato un avversario provocandone la caduta e quindi scagliato contro lo stesso il pallone colpendolo al corpo, per 3 giornate. Sostiene, nei relativi motivi, da un lato, che le fonti di prova sarebbero viziate da contraddizioni in quanto la violazione attribuita ai suoi sostenitori non sarebbe menzionata dall'arbitro nel suo referto bensì soltanto nel rapporto di un commissario di campo, dall'altro, che il Dos Santos si sarebbe limitato a causare la caduta dell'avversario e non anche a colpirlo, successivamente, con intenzionalità; chiede pertanto una rimodulazione quantitativa delle sanzioni irrogate. L'appello non è fondato e va respinto. Nessun pregio, infatti, ha la prima argomentazione dal momento che anche il rapporto del commissario di campo ha valore di documento ufficiale e può completare e integrare la relazione arbitrale rifferendo fatti o circostasnze che siano sfuggiti alla percezione diretta di quest'ultimo; per altro verso di contraddizione può parlarsi solo quando più fonti riportano il medesimo accadimento in maniera tra di loro difforme o contrastante e ciò non risulta essersi verificato nella fattispecie.Ugualmente priva di rilievo è la seconda censura; anche a volere, invero, accettare acriticamente l'assunto difensivo - comunque smentito dalla descrizione dei fatti di cui al referto - al calciatore sarebbe in ogni caso addebitabile la prima fase dell'azione che costituendo atto di violenza ai danni di un avversario è stata perseguita del tutto equamente. La tassa va incamerata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cogianco Genzano Futsal di Genzano di Roma (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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