F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 30 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 14 Luglio 2011 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. MARCA FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE AL SIG. COELHO DE SOUSA TIAGO LINO; AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF SCUDETTO MARCA FUTSAL /MONTESILVANO DEL 27.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 674 del 28.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 30 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 14 Luglio 2011
2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. MARCA FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE AL SIG. COELHO DE SOUSA TIAGO LINO; AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF SCUDETTO MARCA FUTSAL /MONTESILVANO DEL 27.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 674 del 28.5.2011)
Con pronuncia del 28.5.2011 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque squalificava per 3 gare Tiago Lino Coelho De Sousa, allenatore della società Marca Futsal perché a fine gara rivolgeva gesti triviali e provocatori nei confronti di componenti la compagine avversaria, colpendo successivamente con uno sputo un calciatore avversario. Veniva inoltre applicata l’ammenda di € 3.500,00 a carico della società menzionata per il fatto prima descritto del proprio allenatore, a seguito del cui comportamento si generavano scontri a cui prendevano parte sostenitori della società indebitamente penetrati sul terreno di gioco nonché non identificati calciatori di entrambe le squadre. Contro il provvedimento proponeva reclamo a questa Corte con procedura d’urgenza la A.S.D. Marca Futsal, chiedendo la riduzione di entrambe le sanzioni, sotto il profilo che l’allenatore non avrebbe rivolto i gesti incriminati verso i sostenitori avversari ma, intendendo manifestare esultanza, nei confronti della proprio panchina. Si deduceva poi che i sostenitori si trovavano in campo solo per sedare i focolai di rissa. Ciò premesso, la Corte osserva che la ricostruzione degli eventi effettuata alla stregua del referto arbitrale e del successivo supplemento di rapporto non lasciano alcun margine di dubbio circa la direzione dei triviali gesti compiuti dall’allenatore al solo scopo di schernire e deridere sostenitori e calciatori avversari: è altresì indubitabile che da questo provocatorio comportamento, culminato anche in uno sputo ad un calciatore della squadra antagonista, hanno tratto origine, incoraggiamento ed incitamento i tifosi della squadra di appartenenza dell’allenatore che hanno dato vita ad una rissa di notevoli proporzioni dopo essere entrati in campo, e non certo per svolgere opera di dissuasione della violenza come è dimostrato dagli scontri in effetti avvenuti con la fazione avversaria. A questa stregua la Corte non ha dubbi nel ritenere che i fatti appaiono di tale gravità che le sanzioni applicate sia all’allenatore, sia alla società siano perfettamente giustificate, se non addirittura in ipotesi meritevoli di aggravamento. In conclusione, il reclamo va rigettato con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S.D. Marca Futsal di Castelfranco Veneto (Treviso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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