F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 02 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 14 Luglio 2011 1) RICORSO A.S.D. FENICE C5 IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI AI SENSI DEL C.U. N. 111/A DEL 22.12.2010 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FENICE C5/ACIREALE C5 DELL’1.6.2011 (FINAL EIGHT FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES) (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 691 dell’1.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 02 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 14 Luglio 2011 1) RICORSO A.S.D. FENICE C5 IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI AI SENSI DEL C.U. N. 111/A DEL 22.12.2010 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FENICE C5/ACIREALE C5 DELL’1.6.2011 (FINAL EIGHT FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES) (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 691 dell’1.6.2011) La Società Acireale Calcio a 5 ha proposto reclamo, giudicato tempestivo dal giudice di primo grado senza che la controparte eccepisse alcunché, contro l’esito della gara disputata il 1° giugno scorso contro la Fenice Calcio a 5, sotto il duplice profilo che fosse irregolare la posizione dei calciatori Hasaj e Bolgan e che essi fossero stati schierati dall’altra società in difetto della autorizzazione del competente Comitato Regionale Veneto, necessaria trattandosi di calciatori infrasedicenni. Al reclamo resisteva con memoria la A.S.D. Fenice, deducendo la propria buona fede concretizzatasi nell’errore materiale nella compilazione della lista degli atleti per la gara, aggiungendo che non sarebbe stata comunque necessaria la autorizzazione per il loro impiego in campo. Con la pronuncia, oggi impugnata, del 1° giugno 2011 il Giudice Sportivo, richiamando l’orientamento di questa Corte, statuiva che la partecipazione di calciatori a manifestazioni quali quella oggetto di controversia è consentita solo previa autorizzazione dei competenti comitati regionali allorché gli atleti abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e non quello successivo. Il reclamo veniva, pertanto, accolto ed inflitta alla Società Fenice C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l’ammenda di € 100,00 per l’inesatta compilazione della distinta dei propri calciatori presentata all’arbitro. Contro tale pronuncia la A.S.D. Fenice proponeva in via d’urgenza reclamo davanti questa Corte il giorno successivo, eccependo, in primo luogo, che l’originario reclamo avversario era stato sottoscritto da persona non legittimata e sottolineando, nel merito, come la propria condotta fosse stata ispirata ai canoni di buona fede, avvalorata dalla oscurità della disposizione normativa e da interpretazioni discordanti date in passato dagli organi periferici. Si costituiva con memoria la A.S.D. Acireale Calcio a 5, deducendo l’esistenza del potere di rappresentanza societaria conferito al sottoscrittore dell’originario reclamo, Vice Presidente, e confutando la tesi avversaria circa l’insussistenza dell’obbligo autorizzatorio in questione e chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Ciò premesso, la Corte, preliminarmente rilevata la ritualità dell’appello per la acclarata osservanza dei termini e delle forme previsti per i procedimenti urgenti, osserva che entrambi i motivi sono infondati e che, pertanto, la decisione di primo grado va confermata ed il reclamo rigettato. Quanto al primo motivo, è agevole constatare, dai fogli di censimento societari che Rosario Antonio Maria Corvaia, Vice Presidente dell’A.S.D. Acireale Calcio a 5, è titolare di poteri di delega tempestivamente comunicati agli organi federali: ciò lo abilitava a proporre il reclamo contro la regolarità della gara. Quanto al merito, è indirizzo recente e costante di questa Sezione (come si rileva dalla propria pronuncia dello scorso 1 giugno 2010 di cui al Com. Uff. n. 30/CGF) che le gare come quella in questione vadano attratte nell’ambito dell’attività agonistica, come è agevole dedurre dalle caratteristiche intrinseche della competizione in questione. Tenuta presente tale circostanza, è del tutto conseguenziale che la fattispecie non possa che essere regolata dall’art. 34 comma 3, N.O.I.F., la cui portata generale ed immanente all’intero sistema normativo è tale che essa non necessiti certo di essere riprodotta nei singoli comunicati che disciplinano le varie competizioni. Del tutto fuor di luogo è, poi, il riferimento all’elemento della buona fede quale esimente della responsabilità, in quanto tale condizione soggettiva avrebbe potuto essere utilmente invocata solo se – come avvenuto nel precedente richiamato dall’appellante – la società che aveva intenzione di schierare calciatori infrasedicenni avesse attivamente preso contatti con i competenti organi periferici al fine di ottenere risposte circa la necessità di autorizzazione, così mostrando in forma inequivocabile il proprio intento di conformarsi alle disposizioni vigenti. Ma nel caso di specie, non solo tutto ciò non è avvenuto, ma. perfino in sede di impugnazione, l’appellante ribadisce il proprio convincimento che l’autorizzazione non fosse necessaria, sottolineando che, sulla base di tale opinione essa non l’aveva richiesta né aveva interpellato sul punto gli organi periferici. Alla luce delle considerazioni precedenti l’appello va rigettato con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Fenice C5 di Marghera (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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