F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 25 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 20 Luglio 2011 1) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE; – DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. ROSELLI GIORGIO; – DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FABBRO FILIPPO; INFLITTE SEGUITO GARA LECCO/PRO PATRIA DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 15.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 25 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 20 Luglio 2011 1) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE; - DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. ROSELLI GIORGIO; - DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FABBRO FILIPPO; INFLITTE SEGUITO GARA LECCO/PRO PATRIA DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 15.2.2011) Con un unico ricorso, tempestivamente preannunciato con richiesta di copia degli atti in data 16.2.2011, la società Calcio Lecco 1912 S.p.A. proponeva le proprie doglianze avverso: a) l’ammenda di € 7.500,00 ad essa inflitta; b) la squalifica per 2 gare effettive del proprio tecnico signor Roselli Giorgio; c) la squalifica per 2 gare effettive del proprio atleta signor Fabbro Filippo. Trattandosi di diversi ricorsi relativi a situazioni non connesse tra loro, bensì riferentesi a fatti separati ed autonomi l’uno rispetto all’altro la Corte ritiene preliminarmente di separare i tre ricorsi assegnando ad ognuno di essi uno specifico numero di ruolo. RICORSO PROPOSTO DAL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; Venendo, dunque, all’esame del primo dei tre ricorsi della società Lecco, la società ricorrente si doleva che nel corso della gara Lecco/Pro Patria, disputatasi il 13.2.2011, veniva sanzionato, con l’ammenda di € 7.500,00 per i comportamenti dei propri tifosi che avevano, nel corso della gara (sia nel primo che nel secondo tempo), indirizzato al direttore di gara cori offensivi ed al termine della medesima, al rientro degli spogliatoi, lo stesso arbitro veniva attinto da numerosi sputi. Inoltre, veniva addebitata alla società Lecco anche l’ulteriore circostanza che nel corso del secondo tempo della gara, l’allenatore del Pro Patria veniva raggiunto da numerosi sputi da parte dei tifosi del Lecco. Nel proprio atto difensivo la società lariana fa risalire la responsabilità dei comportamenti sanzionati in capo ad un gruppo di “anti tifosi” della medesima società, che ha già prodotto un notevole danno economico all’attuale ricorrente. Il ricorso deve essere respinto, invero, non emerge, dalla stesura dello stesso, che siano state poste in essere dalla società Calcio Lecco 1912 le attività idonee a dar luogo alle attenuanti o alle esimenti di cui all’art. 13 dell’attuale C.G.S.. Alla luce di quanto sopra alla reiezione del ricorso fa seguito l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo. RICORSO PROPOSTO DAL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. ROSELLI GIORGIO Venendo all’esame del ricorso proposto nell’interesse del tecnico Roselli Giorgio, la società ricorrente si duole della eccessiva onerosità della sanzione inflitta al proprio tecnico il quale, nel corso della gara, veniva allontanato per protesta ed a seguito di tale provvedimento nell’uscire dal campo, indirizzava al direttore di gara un espressione irriguardosa. Con il ricorso proposto la difesa vuole far rientrare l’espressione pronunciata nei confronti dell’arbitro in quelle usate nel gergo comune, nel tentativo di svuotarla del contenuto irriguardoso. Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto, a norma dell’art. 19 C.G.S., i comportamenti irriguardosi vanno puniti con un minimo edittale di squalifica pari a 2 giornate. Ne può condividersi, in alcun modo, la tesi che l’espressione usata dal tecnico rientra nel gergo comune. Ciò per due ordini di ragioni: 1) in quanto gli atteggiamenti irriguardosi non possono mai rientrare a far parte del comune uso del linguaggio; 2) perché all’allenatore della squadra è richiesto un comportamento ancora più decoroso e rispettoso dell’autorità di quanto non sia richiesto ad un comune tesserato. Pertanto, la sanzione (comminata nell’ambito del minimo edittale) non può, in alcun modo, essere ulteriormente ridotta. Il ricorso proposto dalla società Calcio Lecco 1912, relativo all’allenatore signor Roselli Giorgio, deve essere respinto e per l’effetto va addebitata alla società ricorrente una ulteriore specifica tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo. RICORSO PROPOSTO DAL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FABBRO FILIPPO; Ulteriore ricorso è stato proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.p.A. nell’interesse del proprio calciatore Fabbro Filippo al quale sono state comminate 2 giornate di squalifica; al termine della gara Lecco/Pro Patria, disputatasi il 13.2.2011, nel rientrare negli spogliatoi, fronteggiava un assistente dell’arbitro e gli dava una spallata ordinandogli di spostarsi. Nel ricorso, proposto dalla società lariana, si tende a qualificare l’atteggiamento del tesserato come non irriguardoso e violento e si adduce la circostanza che lo stesso abbia formulato le sue scuse all’assistente. Il ricorso non può essere accolto. Va preliminarmente ricordato che nel verbale dell’assistente, facente piena prova a norma dell’art. 35 C.G.S., non vi è alcun riferimento alla scuse allo stesso formulate. Nel merito appare evidente che il comportamento ascritto al tesserato Fabbro vada qualificato come violento ed irriguardoso ed a esso, a norma dell’art. 19 C.G.S., va comminata la sanzione minima delle 2 giornate di squalifica. Conseguente al rigetto del ricorso è l’addebito di ulteriore tassa reclamo relativa al ricorso proposto dalla società calcio Leccio 1912 S.p.A. in favore del tesserato Fabbro. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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