F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 25 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 20 Luglio 2011 2) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FALCINELLI DIEGO SEGUITO GARA FOLIGNO/ANDRIA BAT DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 15.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 25 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 20 Luglio 2011 2) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FALCINELLI DIEGO SEGUITO GARA FOLIGNO/ANDRIA BAT DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 15.2.2011) Con preannuncio di reclamo del 18.2.2011, la società Foligno Calcio S.r.l.., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 23.2.2011. Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell’odierna seduta. L’episodio in contestazione si colloca, temporalmente, al termine della gara allorché, mentre i calciatori e gli ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi, il giocatore del Foligno Diego Falcinelli si avvicinava ad un assistente dell’arbitro rivolgendogli, urlando, una frase ingiuriosa. A seguito del referto dell’assistente, il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara, con la motivazione “perché al termine della gara, avvicinava un assistente arbitrale rivolgendogli reiterate frasi offensive”. Nella memoria della società, nel manifestare stupore per l’accaduto, asseritamente sfuggito alla percezione dei dirigenti e degli altri calciatori, si contesta la congruità della sanzione inflitta, affermando che il Falcinelli non avrebbe usato frasi o modi offensivi nei confronti dell’assistente di gara, dallo stesso incrociato solo per pochissimi secondi ed al quale non avrebbe rivolto ingiurie o minacce. In estrema sintesi, il motivo di gravame si fonda sull’eccessività della sanzione inflitta al giocatore, descritto come atleta che ha sempre tenuto un comportamento corretto, al termine di una gara che, pur contraddistinta da forte coinvolgimento emozionale per tutti i partecipanti, ha avuto uno svolgimento assolutamente regolare, come testimonierebbe la mancanza di segnalazioni negative da parte degli altri ufficiali di gara. Si conclude per la riduzione della squalifica comminata in prime cure. Esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell’assistente di gara direttamente interessato, rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell’effettivo accadimento dell’episodio riferito dall’ufficiale di gara, il cui referto fa piena prova di esso. Ciò precisato, deve osservarsi che il comportamento sanzionato è consistito nell’aver rivolto all’assistente dell’arbitro una frase ingiuriosa, non accompagnata o seguita da ulteriori episodi di marcata veemenza o violenza. L’episodio, incontestabilmente censurabile e grave – come ammette la stessa Società reclamante, – soprattutto poiché relativo a giocatori di giovane età, verso i quali la funzione formativa della società e dei suoi dirigenti dovrebbe, auspicabilmente, portare ad una maggiore correttezza e reciproco rispetto, ad avviso della Corte può, tuttavia, essere scrutinato nel quadro della disposizione di cui all’art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. allorchè si prevede, come sanzione minima, la squalifica di 2 giornate di gara in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, con possibilità di adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. Nella valutazione del caso di specie si può, così, dare ingresso ai favorevoli precedenti comportamentali del Falcinelli; con la conseguenza che il giudizio complessivo dell’episodio ascritto al giocatore postula come congrua ed equa la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara. Nel senso e nei limiti che precedono, il ricorso deve intendersi parzialmente accolto. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Foligno Calcio di Foligno (Perugia), riduce a 2 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Falcinelli Diego. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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