F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 14 Luglio 2011 3) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/BOLOGNA DEL 26.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 145 del 1.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 14 Luglio 2011
3) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/BOLOGNA DEL 26.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 145 del 1.3.2011)
Con reclamo dell’8.3.2011, il Bologna F.C. 1909 ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 145 dell’1.3.2011, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, per avere suoi sostenitori, durante l’intervallo, lanciato due bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria e, nel corso del secondo tempo, una decina di pezzi di seggiolini in plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., per avere la società
concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. La reclamante sostiene l’illegittimità del provvedimento assumendo che la norma di riferimento non può essere strettamente applicabile alle società ospitate che, di fatto, proprio in quanto tali, sono impossibilitate ad invocare il contestuale ricorso di tutte le attenuanti in essa previste. Prosegue asserendo che, comunque, pur non potendo le stesse ricorrere, il Giudice Sportivo avrebbe comunque riconosciuto l’esistenza della scriminante che esclude, in modo assoluto, la relativa responsabilità societaria. Conclude, infine, stigmatizzando la eccessività della sanzione sia rispetto ai fatti contestati sia rispetto a quelli commessi dalla Società antagonista, soggetta ad ammenda di importo inferiore. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. L’eventuale accoglimento della tesi del F.C. Bologna, per quanto suggestiva, determinerebbe, di fatto, una limitazione dell’applicabilità della norma contestata alle sole società ospitanti, della quale verrebbe tradito lo spirito. La stessa, in maniera chiara, onera indistintamente le società di determinati comportamenti per la prevenzione di fatti violenti, che, comunque, ben possono essere pretesi e posti in essere sia dalle ospitanti sia dalle ospitate. Pertanto, a prescindere dalla qualificazione normativa data dal Giudice Sportivo e dall’insinuato riconoscimento, da parte dello stesso, della scriminante specifica, la lettura degli atti individua esattamente la natura delle violazioni commesse e, soprattutto, il ricorrere solo di alcune delle ipotesi che, nella specie, possono determinare esclusivamente un’attenuazione della sanzione. La misura della stessa risulta infine congrua, in quanto, tenendo a mente la natura pericolosa dei fatti posti in essere, il cui mero compimento integra la fattispecie contestata, è indubbio che la maggior sanzione applicata corrisponda alla qualità e diversa quantità delle condotte (lancio di bengala e di seggiolini) compiute. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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