F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 20 Luglio 2011 1) RECLAMO SIG. STEFANO SANDERRA AVVERSO LE SANZIONI:DELL’AMMENDA DI € 1.500,00; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/POMEZIA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 1247DIV dell’1.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 20 Luglio 2011 1) RECLAMO SIG. STEFANO SANDERRA AVVERSO LE SANZIONI:DELL’AMMENDA DI € 1.500,00; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/POMEZIA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 1247DIV dell’1.3.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 124/DIV dell’1.3.2011, a seguito della gara Latina/Pomezia, 2^ Divisione, del 27.2.2011, ha inflitto all’allenatore del Latina Calcio S.r.l. Stefano Sanderra la sanzione della squalifica per 4 gare effettive e ammenda € 1.500,00 “per condotta gravemente scorretta verso un calciatore della squadra avversaria; allontanato, attendeva l’arbitro che rientrava negli spogliatoi per l’intervallo e gli impediva di entrare nel suo spogliatoio con atteggiamento minaccioso e gli rivolgeva reiterate frasi offensive, successivamente tentava di avvicinarsi all’arbitro prontamente fermato dagli addetti alla sicurezza che permettevano all’arbitro di rientrare nel suo spogliatoio mentre il medesimo allenatore ripeteva più volte ulteriori frasi offensive”. Il tesserato signor Stefano Sanderra – che ha nominato legali di fiducia gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone - ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, sostenendo che, dall’esame degli atti ufficiali e dall’analisi dell’effettivo comportamento posto in essere, sarebbe possibile desumere l’assoluta eccessività e sproporzione della sanzione irrogata. In particolare, la condotta ascritta al tecnico dovrebbe essere qualificata come meramente irriguardosa o scorretta nei confronti dell’arbitro, mentre non sarebbero ravvisabili gli estremi della minaccia verso il direttore di gara. In conclusione - richiamando la situazione di particolare tensione, l’assenza di precedenti in capo all’interessato nonché la giurisprudenza che, persino per fattispecie più deprecabili, ha sempre previsto squalifiche non superiori a tre gare - ha chiesto la riduzione della sanzione irrogata, da contenersi, almeno, in 3 giornate. Il reclamo è infondato e va di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’Arbitro, emerge che nel primo tempo l’allenatore del Latina signor Stefano Sanderra è stato allontanato “perché a gioco fermo entrava un metro in campo e diceva a un giocatore avversario ‘sei un pezzo di merda, non rompere i coglioni’”; emerge inoltre che “a metà tempo, mi aspettava negli spogliatoi senza che nessun dirigente locale lo fermasse, mi ha costretto a finire spalle al muro (davanti tra l’altro al Commissario di campo e al rappresentante della Procura Federale oltre che a due uomini delle forze dell’ordine) e ha iniziato a inveire contro il mio operato con frasi tipo ‘che …… stai facendo, ci stai penalizzando: come domenica scorsa siamo vittime dei vostri errori’. Questo mi gridava in volto a 50 centimetri di distanza: solo l’intervento degli steward ha permesso il mio ritorno negli spogliatoi. Dal mio spogliatoio sentivo ancora gridare ‘sei un pezzo di ……’ per due volte”. Dalla relazione del collaboratore della Procura Federale signor Luigi Consales emerge altresì che “alla fine del primo tempo, l’allenatore del Latina, sig. Sanderra Stefano, inveiva contro l’arbitro, nello spogliatoio, durante l’intervallo, con toni violenti per la sua espulsione avvenuta nel 1° tempo che evidentemente non condivideva”. Sulla base della ricostruzione dei fatti, la Corte rileva che la condotta tenuta dal signor Sanderra non può essere considerata come meramente irriguardosa, ma è più propriamente qualificabile come minacciosa, atteso che dal rapporto arbitrale emerge, tra l’altro, “mi ha costretto a finire spalle al muro” e “questo mi gridava in volto a 50 centimetri di distanza: solo l’intervento degli steward ha permesso il mio ritorno negli spogliatoi”. A ciò si aggiungano le reiterate frasi offensive rivolte al direttore di gara sia prima che questi rientrasse negli spogliatoi sia dopo il suo rientro negli spogliatoi; peraltro, lo stesso collaboratore della Procura Federale ha evidenziato come il signor Sanderra abbia inveito contro l’arbitro “con toni violenti”. Inoltre, occorre rilevare che l’atteggiamento minaccioso e la condotta reiteratamente ingiuriosa nei confronti del direttore di gara seguiva all’espulsione del reclamante nel corso del primo tempo per condotta, definitiva dal Giudice Sportivo “gravemente scorretta verso un calciatore della squadra avversaria”, la quale, già di per sé, avrebbe giustificato la sanzione della squalifica almeno per 1 gara effettiva. In definitiva, la sanzione irrogata risulta congrua e proporzionata in relazione alla gravità dei fatti accertati. Alla reiezione del ricorso segue l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Stefano Sanderra. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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