F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 20 Luglio 2011 2) RECLAMO GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/CHIETI DEL 6.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV dell’8.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 20 Luglio 2011 2) RECLAMO GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/CHIETI DEL 6.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV dell’8.3.2011) Con ricorso, tempestivamente preannunciato dalla richiesta di copia degli atti, la società Giulianova si doleva della decisione resa dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con la quale alla stessa era stata comminata l’ammenda di € 5.000,00 in quanto i sostenitori del Giulianova, durante la gara con il Chieti, rivolgevano ad un assistente reiterate frasi offensive e minacciose ed indirizzavano allo stesso numerosi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo. Gli articolati motivi di doglianza predisposti dal Giulianova tendevano a limitare la responsabilità della società abruzzese dissociando la stessa dal comportamento dei propri tifosi. Affermava, invero, la società Giulianova di aver cercato di impedire i comportamenti di un gruppo di tifosi contrario all’adozione della cosiddetta “tessera del tifoso” e rilevava che a causa dei comportamenti di una pur limitata parte della tifoseria la società del Giulianova aveva già subito, in precedenza, nel corso della corrente Stagione Sportiva sanzioni superiori a € 20.000,00. Chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione, adducendo la sussistenza delle cause scriminanti previste dall’art. 13 C.G.S.. Nel corso dell’adunanza svoltasi in data 25.3.2011, le ragioni della società Giulianova Calcio venivano ulteriormente ribadite dal dott. Tambone, all’uopo delegato dalla società ricorrente. Il ricorso deve essere respinto. Invero, le esimenti e le attenuanti, relative al comportamento dei sostenitori, debbono a norma dell’art. 13 dell’attuale C.G.S., essere tutte e cinque congiuntamente presenti. Esse, sono state precisate dal primo comma dell’articolo in esame nel seguente modo: 1) la società deve avere adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi di gestione idonei a prevenire i comportamenti violenti e/o discriminanti dei propri tifosi; 2) la società deve aver concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti nell’individuare le misure atte a prevenire fatti violenti o discriminatori; 3) la società deve aver immediatamente agito per far cessare le manifestazioni di contestazione e/o di violenza; 4) gli altri sostenitori presenti devono aver manifestato il proprio dissenso dalla parte della tifoseria che contestava; 5) deve essersi riscontrato, ad opera degli ufficiali di gara e degli altri soggetti preposti alla verbalizzazione (art. 35 CGS), che non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società ospitante. Alla luce di quanto sopra, appare evidente che non sussista, nel caso di specie, la compresenza delle scriminanti previste dall’art. 13 del vigente C.G.S.. Pertanto, il ricorso proposto dalla società Giulianova Calcio deve essere respinto e per l’effetto va addebitata la tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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