F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 20 Luglio 2011 4) RECLAMO CALC. KRASSIMIR CHOMAKOV AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, IV COMMA, STATUTO FEDERALE, ED ALL’ART. 94, II COMMA, N.O.I.F. (N. 5050/905 PF09-10/AM/MA DEL 10.2.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 14.3.2011) 5) RECLAMO U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. TUROTTI SANDRO, DIRETTORE GENERALE; – DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 2, N.O.I.F., ED IN RIFERIMENTO ALL’ART. 16 DELL’ACCORDO COLLETTIVO (N. 5050/905 PF09-10/AM/MA DEL 10.2.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 14.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 20 Luglio 2011 4) RECLAMO CALC. KRASSIMIR CHOMAKOV AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, IV COMMA, STATUTO FEDERALE, ED ALL’ART. 94, II COMMA, N.O.I.F. (N. 5050/905 PF09-10/AM/MA DEL 10.2.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 14.3.2011) 5) RECLAMO U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. TUROTTI SANDRO, DIRETTORE GENERALE; - DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 2, N.O.I.F., ED IN RIFERIMENTO ALL’ART. 16 DELL’ACCORDO COLLETTIVO (N. 5050/905 PF09-10/AM/MA DEL 10.2.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 14.3.2011) Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi di cui in epigrafe, che hanno ad oggetto provvedimenti che traggono origine da fatti storici in parte comuni ed involgono comunque questioni giuridiche in parte comuni. Nel procedimento instaurato dal signor Krassimir Chomakov avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, di cui al Com. Uff. n. 66/CDN del 15.3.2011, con la quale gli è stata comminata la sanzione della squalifica per mesi 6, a ragione della ritenuta violazione dell’art. 30 Statuto F.I.G.C. per avere intrapreso azione esecutiva nei confronti della società U.S. Cremonese S.p.A. in assenza di preventiva autorizzazione e dunque in violazione del “vincolo di giustizia” e comunque senza avere preventivamente notificato la propria iniziativa alla Lega di appartenenza. Nel ricorso il reclamante ha chiesto il proprio proscioglimento e l’ annullamento e/o revoca della sanzione irrogata. Nel procedimento instaurato dalla U.S. Cremonese S.p.A. e dal signor Sandro Turotti avverso la decisione, di cui al medesimo Com. Uff. n. 66/CDN del 15.3.2011, con cui al primo è stata irrogata la sanzione di 6 mesi di inibizione ed alla seconda quella dell’ammenda di € 5.000,00, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 91, comma 2, N.O.I.F. ed in riferimento all’art. 16 dell’Accordo collettivo, per avere a) sottratto alla disponibilità del calciatore signor Krassimir Chomakov la somma di € 9.093,51 versandola all’Erario e b) non aver provveduto a reintegrare il predetto calciatore negli allenamenti della prima squadra, come previsto nella decisione del Collegio arbitrale cui era stata sottoposta la controversia tra il calciatore e la società calcistica. Nel ricorso i reclamanti hanno chiesto il proprio proscioglimento e l’ annullamento e/o revoca delle sanzioni irrogate e, in subordine, la riduzione delle sanzioni medesime. In udienza sono stati sentiti il rappresentante della Procura Federale, il difensore del signor Krassimir Chomakov (pure presente), e quello del signor Sandro Turotti e della U.S. Cremonese S.p.A.. Ritiene questa Corte che il reclamo del sig. Krassimir Chomakov vada accolto. Come analiticamente esposto dal difensore del reclamante, non può infatti ritenersi che questi abbia violato il vincolo di giustizia. L’ art. 30 dello statuto F.I.G.C., la cui asserita violazione è stata posta a base del provvedimento sanzionatorio impugnato prevede infatti, al comma 4, che: <<4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali>>. Come fatto palese dal significato proprio delle parole impiegate nella predetta norma dello Statuto F.I.G.C. (per impiegare il canone ermeneutico che l’art. 12 preleggi indica per la interpretazione della legge), ciò che può costituire violazione del vincolo di giustizia è esclusivamente il ricorso alla giurisdizione statale: ciò che va inteso nel senso tecnico di iuris dicere ed in una accezione restrittiva, quale potere di decidere una controversia con efficacia vincolante per le parti. E la ragione di tale divieto non può che essere rinvenuta nella predisposizione, da parte dell’ordinamento sportivo, di strumenti alternativi alla giurisdizione statuale – e funzionalmente omogenei - per la decisione di controversie tra i soggetti di cui al comma 1: ciò che è preveduto nei precedenti commi 2 e 3 dell’art. 30 dello Statuto, che attribuisce appunto il potere decisorio vincolante per tali soggetti agli organi interni di giustizia federale ed ad arbitri. E’ allora agevole verificare che alcuno di tali organi ha poteri di esecuzione coattiva per attuare le decisioni, di carattere patrimoniale, dai medesimi pronunciate: con ciò confermandosi che la concorrenza della propria potestà decisoria con quella degli organi giudiziari statuali si potrebbe in astratto configurare esclusivamente per la pronuncia di provvedimenti decisori, di accertamento o costitutivi, ma non già per la esecuzione dei provvedimenti medesimi, allorché a contenuto di condanna patrimoniale; il che vale a confermare che il termine giurisdizione impiegato nel comma 4 dell’art. 30 in esame va inteso in senso restrittivo, ad escludere ogni attività di esecuzione forzata di provvedimenti decisori, che non può che compiersi con il concorso di organi statuali, dato il monopolio della forza e della coercizione in executivis, tipico di uno stato di diritto. Nel caso concreto è indiscusso che il calciatore abbia adìto il collegio arbitrale per la decisione della controversia insorta tra questi e la U.S. Cremonese, e che abbia successivamente agito in via esecutiva esclusivamente per la attuazione del lodo, in data 28 agosto 2009, ottenuto a proprio favore dal Collegio arbitrale presso la Lega Pro, in difetto di spontanea attuazione da parte della medesima società calcistica. Non ritiene dunque questa Corte che il calciatore abbia violato il vincolo di giustizia come sopra correttamente ricostruito. Con ciò rimane assorbito l’ulteriore argomento difensivo, pure dotato di pregio e prospettato in via gradata, secondo cui la concreta tipologia di esecuzione forzata prescelta, a discrezione del creditore (come consentito dall’art. 483 cod. proc. civ.) e cioè quella della espropriazione presso terzi (artt. 543 ss. cod. proc. civ.) ha importato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice nella motivazione del provvedimento impugnato, una “notifica della iniziativa alla propria Lega di appartenenza” (nella veste di terza pignorata). Il provvedimento a carico del calciatore, da questi impugnato, va dunque annullato, con revoca della sanzione irrogata e restituzione della tassa reclamo. Quanto al ricorso riunito promosso dal signor Sandro Turotti e della U.S. Cremonese S.p.A. - accertatane la regolarizzazione, anche sotto il profilo della legittimazione alla impugnazione, a seguito del deposito in termini con la sottoscrizione dell’attuale Vice Presidente della società dott. Maurizio Calcinoni, non inibito - ritiene questa Corte che esso vada parzialmente accolto. Il provvedimento impugnato ha infatti irrogato le sanzioni contestate a ragione di due condotte censurate in capo ai reclamanti: a) per aver sottratto alla disponibilità del calciatore signor Krassimir Chomakov la somma di € 9.093,51 versandola all’Erario quale ritenuta d’acconto e b) per non aver provveduto a reintegrare il predetto calciatore negli allenamenti della prima squadra, come previsto nella decisione del Collegio arbitrale cui era stata sottoposta la controversia tra il calciatore e la società calcistica. Quanto alla prima condotta, rileva il Collegio che essa possa essere stata frutto di errore scusabile, importando soluzione di questioni giuridiche e tributarie esorbitanti dalle competenze degli incolpati (malgrado il lodo arbitrale parzialmente ineseguito contenesse elementi di qualificazione del danno oggetto di condanna, che potevano dare orientamento nella qualificazione del risarcimento come non soggetto a ritenuta di acconto). Non giustificata risulta invece la condotta sub b), essendo incontestato che la società calcistica non abbia dato esecuzione, per la parte in questione, alla decisione arbitrale di reintegra del calciatore, mentre alcuna efficacia esimente, sotto il profilo disciplinare, può trarsi dalla soggezione della società al pagamento del danno – sub specie di retribuzione per il periodo di mancata reintegrazione nella squadra – a favore del calciatore: ciò che fa comunque residuare una rilevanza disciplinare della mancata ottemperanza al lodo, quale violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. ritiene dunque di accogliere in parte il reclamo instaurato dal signor Krassimir Chomakov e per l’effetto:- riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Sandro Turotti a mesi 4, nonchè riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona ad € 3.000,00, disponendo la restituzione della tassa reclamo.
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