F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 20 Luglio 2011 7) RECLAMO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAMBADORI ALESSANDRO SEGUITO GARA MONZA/SALERNITANA DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 20 Luglio 2011 7) RECLAMO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAMBADORI ALESSANDRO SEGUITO GARA MONZA/SALERNITANA DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Gambadori Alessandro. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Monza/Salernitana disputatosi il 13.3.2011, il Gambadori assumeva un comportamento violento nei confronti di un avversario pur senza avere la possibilità di giocare il pallone. Avverso tale provvedimento la società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.3.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 23.3.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it