F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 14 Luglio 2011 1) RICORSO BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BRESCIA/INTER DELL’11.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 14 Luglio 2011 1) RICORSO BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BRESCIA/INTER DELL’11.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A ha inflitto al Brescia Calcio S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva “per avere suoi sostenitori: 1) nel corso del primo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale; 2) nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala e due petardi ed acceso numerosi bengala e fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore; 3) omesso di impedire l’ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di numerose persone non autorizzate. ” Come si legge, quindi, nella citata decisione, l’entità della sanzione è stata “attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”. I fatti di cui è questione sono relativi alla partita Brescia – Internazionale dell’11.3.2011. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Brescia Calcio, chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione inflitta ed in via subordinata che essa venga ridotta nella misura ritenuta di giustizia. A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce, premessa una ricostruzione del più complesso contesto in cui inquadrare i fatti di cui è questione, l’erroneità della decisione del Giudice Sportivo laddove, nel mentre si riconoscono sussistenti le attenuanti di cui alle lett. a) e b) del citato art. 13 C.G.S., non è stata riconosciuta anche l’attenuante di cui alla lett. e). La concorrenza delle tre citate circostanze attenuanti avrebbe prodotto l’esimente. In via subordinata, la reclamante deduce eccessiva onerosità dell’ammenda comminata. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene siano infondate sia la domanda principale intesa all’annullamento della sanzione irrogata al Brescia Calcio che la subordinata richiesta di riduzione della sanzione medesima. A giudizio di questa Corte, infatti, non è sostenibile la tesi dedotta in via principale, intesa a sostenere la ricorrenza nel caso di specie dell’esimente di cui all’art. 13 C.G.S. Il Giudice Sportivo, invero, non si è espressamente pronunciato sul punto, essendosi in positivo limitato a ritenere espressamente la sussistenza delle attenuanti di cui alle lett. a) e b). In effetti, ritiene la Corte che non possa con sicurezza affermarsi la sussistenza della terza invocata attenuante in ragione della difficoltà a graduare la sufficienza della prevenzione e della vigilanza posta in essere dalla società. Sufficienza che, sul piano logico, deve tuttavia ritenersi esclusa in ragione proprio dei fatti accaduti e sanzionati. Non si vuole cioè dire che la società reclamante ha omesso di porre in essere meccanismi, appunto, di prevenzione e vigilanza, quanto piuttosto che gli stessi sono risultati nel caso di specie insufficienti, avuto anche riguardo alle specificità nello stesso reclamo rappresentate. Peraltro, nel senso del rigetto del proposto reclamo depone anche la oggettiva articolazione dei molteplici episodi contestati alla tifoseria del Brescia, di cui meglio alla relazione dei Collaboratori della Procura Federale. Sia l’esecuzione dei cori di discriminazione razziale che gli episodi relativi ad esplosioni di petardi e lanci di bengala si segnalano per la loro ripetitività e l’essere anche distanziati nel tempo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Brescia Calcio S.p.A. di Brescia. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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