F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 14 Luglio 2011 6) RICORSO U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL CALCIATORE BOMBARDINI DAVIDE SEGUITO GARA PORTOGRUARO/ALBINOLEFFE DEL 19.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 81 del 21.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 14 Luglio 2011
6) RICORSO U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL CALCIATORE BOMBARDINI DAVIDE SEGUITO GARA PORTOGRUARO/ALBINOLEFFE DEL 19.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 81 del 21.3.2011)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Portogruaro/Albinoleffe, disputato in data 19.3.2011 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Davide Bombardini la squalifica per 8 giornate effettive di gara, l’ammonizione e l’ammenda di € 1.500,00 (i) per aver simulato di essere stato sottoposto ad un intervento falloso in area di rigore avversaria (sesta sanzione) e (ii) per aver censurato una decisione arbitrale, appoggiando le mani sul petto del Direttore di gara, spingendolo con veemenza, nonché rivolgendogli, al momento dell’espulsione, reiterate locuzioni ingiuriose. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la U.C. Albinoleffe, la quale, in primo luogo, lamenta la falsa applicazione dell’art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S. e richiede l’ammissione della prova televisiva, al fine di dimostrare come il calciatore Bombardini non abbia mai toccato e spinto l’arbitro, il quale indietreggiava sua sponte, a causa della confusione creata da alcuni calciatori che gli si erano avvicinati protestando. La società assume, altresì, (i) che l’espressione (“sei scandaloso”) rivolta dal giocatore in questione al Direttore di gara non sia ingiuriosa, come definita dal Giudice sportivo, ma irriguardosa, (ii) che la Corte in casi analoghi ha spesso comminato sanzioni meno severe e (iii) che il signor Bombardini, nel corso della sua carriera, non è stato mai destinatario di sanzioni di tale entità. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 8.4.2011, sono presenti il calciatore signor Bombardini e l’Avv. Pilla, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte precisa, in primo luogo, l’inammissibilità della prova televisiva, non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti necessari per l’ammissione della stessa. Ad ogni modo, la Corte, esaminati gli atti, rileva l’incongruità e sproporzione per eccesso della sanzione emessa dal Giudice Sportivo in relazione alla reale gravità dei fatti e ritiene che sia più adeguato infliggere al calciatore Bombardini 5 giornate, di cui 3 giornate di squalifica per il gesto di spinta compiuto dal giocatore in questione nei confronti dell’arbitro, 1 giornata di squalifica e l’ammenda di € 5.000,00 per la frase rivolta a quest’ultimo, nonché una giornata di squalifica per aver simulato di essere stato vittima di un intervento falloso nell’area di rigore avversaria. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.C. Albinoleffe di Albino (Bergamo), ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Bombardini Davide in 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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