F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 14 Luglio 2011 1) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI:- DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE; – DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2011 AL SIG. CAMILLI PIERO; SEGUITO GARA GROSSETO/SIENA DEL 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 14 Luglio 2011 1) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI:- DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE; - DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2011 AL SIG. CAMILLI PIERO; SEGUITO GARA GROSSETO/SIENA DEL 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011) La società U.S. Grosseto ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 92 del 14.4.2011, con la quale è stata inflitta alla società reclamante l'ammenda di € 7.000,00 e l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.6.2011 al signor Camilli Piero a seguito dei fatti avvenuti nella gara Grosseto/Siena del 16.4.2011. L'ammenda veniva inflitta alla società U.S. Grosseto "per aver consentito, al termine della gara, l'indebito ingresso nei locali degli spogliatoi di persone non autorizzate.....". La sanzione dell'inibizione veniva inflitta al dirigente Camilli Pietro, "per aver, al termine della gara, nel recinto di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un Assistente, a cui rivolgeva espressioni ingiuriose; per aver inoltre, poco dopo essere entrato arbitrariamente nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, rivolto all'Arbitro locuzioni minacciose e insultanti". Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, lo svolgimento dei fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara dai quali chiaramente è evidenziato come il dirigente Camilli Pietro in compagnia di oltre due persone non identificate ed autorizzate sia entrato arbitrariamente negli spogliatoi riservati agli arbitri, inveendo contro gli stessi, conferma, ritenendola congrua per i fatti come avvenuti, la sanzione e l'inibizione già applicate dal Giudice Sportivo e, quindi, in applicazione dell’art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S., rigetta il ricorso in esame ed ordina l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. di Grosseto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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