F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 14 Luglio 2011 3) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/BRESCIA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 dell’11.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 14 Luglio 2011 3) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/BRESCIA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 dell’11.4.2011) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 166 dell’11.4.2011, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla società del Cagliari Calcio – all’esito della gara Cagliari/Brescia del 10.4.2011 - la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 “per avere un numero esiguo di suoi sostenitori, al 7° del primo tempo ed al 29° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore avversario delle grida costituenti espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per aver la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la menzionata società, all’uopo contestando, in punto di qualificazione, i fatti in addebito e, rispetto al trattamento sanzionatorio, l’omesso riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 13 comma 1 C.G.S.. Sulla scorta delle suddette considerazioni la società reclamante ha, dunque, concluso per l’annullamento e/o revoca della sanzione irrogata ovvero, in subordine, per la sua riduzione. Analoghe conclusioni la ridetta società ha, infine, rassegnato nel corso dell’udienza all’esito dell’esposizione delle tesi difensive. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto del collaboratore della Procura Federale. Ed, invero, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, occorre dare evidenza alle seguenti circostanze di fatto “al 7 pt. breve accenno di cori razzisti, ripetuti al 29 st. al momento della sostituzione, provenienti da alcuni sostenitori del Cagliari posizionati nella curva dove si trovano gli ultras’”. A fronte delle descritte emergenze probatorie non hanno pregio le argomentazioni difensive, secondo cui i fatti in addebito devono essere qualificati, non già come espressione di discriminazione razziale tout court, bensì di forte contestazione dell’avversario. Nella prospettazione della reclamante assumerebbe, invero, rilievo assorbente la grave frattura consumatasi nel rapporto tra il calciatore del Brescia, Jonathan Zebina, e la tifoseria del Cagliari in ragione di pregressi episodi che vedevano negativo protagonista il predetto calciatore (già tesserato del Cagliari) allorquando militava nelle fila della Juventus (espulsione del 3.9.2007). Di contro, in disparte l’opinabilità della richiamata tesi difensiva, non suffragata da alcun riscontro obiettivo, non può essere obliterata la intrinseca natura illecita della condotta in addebito, fatta palese dall’oggettiva portata discriminatoria dei cori (“buu”) chiaramente descritti nel rapporto del collaboratore della Procura Federale. Le eventuali finalità di contestazione individuale che possono aver ispirato tale censurabile comportamento diventano, dunque, recessive a fronte della divisata valenza offensiva della condotta contestata, che va qualificata, sul piano dell’ordinamento disciplinare, alla stregua del suo oggettivo significato, senza che assumano rilievo eventuali e concomitanti motivazioni soggettive. E’ astrattamente possibile che i sostenitori del Cagliari volessero contestare il calciatore avversario Zebina in ragione di pregressi episodi, ma tale pulsione emotiva non è idonea a condizionare la qualificazione giuridica del fatto ove tale scopo risulti attuato attraverso la censurabile scelta di fare ricorso a cori costituenti espressione di discriminazione razziale. In siffatte evenienze lo scopo ultimo (id est quello della contestazione) non esclude il motivo della denigrazione razziale, che, anzi, diventa un mezzo necessario per conseguire il primo. In definitiva, le intime ragioni che hanno ispirato – quali scopi ulteriori ed esterni alla fattispecie incriminatrice – i cori razzisti assumono, ai fini in questione, una valenza neutra, essendo la reazione punitiva dell’ordinamento costruita in riferimento a condotte che riflettono, direttamente o indirettamente, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione,lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica. Tale atteggiamento, assolutamente deprecabile, va, sia umanamente che sportivamente, condannato e merita assolutamente di essere sanzionato. E ciò indipendentemente sia dall’entità del gruppo ( “..alcuni..”) di sostenitori coinvolti nell’azione sia del fatto che le grida in questione siano state registrate solo in due occasioni, potendo tali circostanze essere apprezzate nel (solo) giudizio di commisurazione della sanzione. Parimenti priva di pregio si rivela l’ulteriore doglianza con cui la società reclamante lamenta il mancato riconoscimento della circostanza di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) C.G.S., idonea a configurare – nel concorso delle altre due circostanze attenuanti (ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) già riconosciute dal giudice di prime cure – l’esimente prevista dalla stessa norma. A tal riguardo mette conto evidenziare che la fattispecie ex art. 13 comma 1 lett. a), di cui la società del Cagliari rivendica l’applicazione, presuppone che la società abbia “.. adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”. Orbene, alla stregua di una piana lettura della norma, è agevole osservare che la rilevanza delle misure preventive predisposte dalla singola società è subordinata alla rigorosa dimostrazione dell’oggettiva attitudine di siffatte precauzioni ad impedire l’evento illecito in contestazione. Di contro, il programma predisposto dalla società del Cagliari, e descritto nell’atto di gravame, non reca alcuna misura idonea a scongiurare la concretizzazione dello specifico rischio di cori razzisti e, pertanto, riflette una valenza neutra rispetto ai comportamenti censurati. Infine, quanto alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che l’ammenda applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, siccome circostanziati dalle diminuenti riconosciute dal giudice di prime cure. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto Cagliari Calcio di Cagliari e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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