F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 14 Luglio 2011 5) RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA SEGUITO GARA FROSINONE/PADOVA DEL 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 14 Luglio 2011 5) RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA SEGUITO GARA FROSINONE/PADOVA DEL 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011) Con rituale reclamo la società Frosinone Calcio S.r.l. ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato la sanzione della ammenda di € 15.000,00 con diffida, per avere consentito, al termine della gara Frosinone/Padova del 16.4.2011, l'indebito ingresso nel recinto di gioco e nel sottopassaggio che adduce ai locali degli spogliatoi di numerose persone non autorizzate che, peraltro, assumevano un atteggiamento aggressivo, intimidatorio e insultante nei confronti dei calciatori della squadra avversaria e degli Ufficiali di gara. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza dei comportamenti ad essa addebitati eccependo che nessun soggetto, non identificabile o non identificato, era stato presente negli spogliatoi a fine gara, trattandosi di dirigenti di entrambe le squadre nonché di appartenenti alle FF.OO. Ha, pertanto, chiesto l'annullamento e/o revoca della sanzione irrogata o, in subordine la riduzione della stessa secondo giustizia. Alla seduta del 29.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva preliminarmente questa Corte che, ex art. 35, c. 1 – 1.1, C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli Ufficiali di gara, della Procura Federale ed i relativi eventuali supplementi, costituiscono fonte di prova privilegiata. Il reclamo, tuttavia, valutata la congruità della sanzione irrogata, merita considerazione per la richiesta subordinata, e dunque è accolto per quanto di ragione, nel senso che l'ammenda, tenutosi conto di quanto refertato, può essere congruamente ridotta come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone riduce la sanzione dell’ammenda a € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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