F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 14 Luglio 2011 6) RICORSO DEL CALC. SANTORUVO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/PADOVA DEL 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 14 Luglio 2011 6) RICORSO DEL CALC. SANTORUVO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/PADOVA DEL 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011) Con reclamo ritualmente proposto, il calciatore Santoruvo Vincenzo, tesserato in favore della società Frosinone Calcio S.r.l., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011 del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B con la quale gli è stata irrogata la squalifica per 2 giornate effettive di gara, seguito gara Frosinone/Padova del 16.4.2011, per avere preso per il collo un calciatore avversario spingendolo contro il muro del tunnel e spintonandolo. Con i motivi scritti il reclamante ha contestato la sussistenza dell'addebito formulatogli in carenza del presupposto della non sicura sua identificabilità refertata dal quarto Ufficiale. Ha, pertanto, richiesto l'annullamento e/o revoca della sanzione e, in subordine, la riduzione della stessa ad 1 giornata di gara ovvero commutandosi la seconda giornata di squalifica in ammenda. Alla seduta del 29.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Osserva, preliminarmente, questa Corte che, ex art. 35, c. 1° - 1°.1, C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti e del quarto Ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.L’identificazione del Santoruvo, come si evince dal rapporto del quarto Ufficiale, al cui contenuto ci si riporta per brevità, è stata accertata oltre ogni ragionevole dubbio ed in tal senso risultano prive di pregio le argomentazioni contrarie di cui al reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Vincenzo Santoruvo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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