F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 14 Luglio 2011 4. RICORSO TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. PAISSAN PATRIZIO SEGUITO GARA CALCIO COLOGNESE/TRENTO CALCIO 1921 DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 02.05.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 14 Luglio 2011 4. RICORSO TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. PAISSAN PATRIZIO SEGUITO GARA CALCIO COLOGNESE/TRENTO CALCIO 1921 DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 02.05.2011) Con ricorso tempestivamente proposto, la società Trento Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 156 del 2.5.2011, con il quale veniva irrogata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Paissan Patrizio per atto violento nei confronti di un avversario; - rilevato che la società reclamante chiedeva alla Corte la riduzione della squalifica del proprio calciatore deducendo che lo stesso non aveva colpito con un pugno un avversario ma aveva posto in essere un gesto sicuramente irruento, ma non violento, quando ha tentato di recuperare il pallone trattenuto dal calciatore avversario; - ritenuto che il comportamento tenuto dal Paissan, dettagliatamente descritto nel rapporto dell’assistente dell’arbitro, ha natura chiaramente violenta non potendosi attribuire, come intenderebbe la reclamante, matrice diversa al colpo inferto che, per modalità ed effetti, integra una percossa, peraltro diretta al capo dell’avversario. Tra l’altro, anche la prospettata irruenza che avrebbe assistito la condotta non ne esclude la sostanziale illiceità ben potendo costituire una circostanza autonoma del fatto. La misura della sanzione appare congrua alla consistenza dell’episodio contestato anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Trento Calcio 1921 S.r.l. di Trento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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