F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 14 Luglio 2011 7. RICORSO A.S. GIA.DA. MACCARESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.5.2011 INFLITTA AL CALCIATORE UBICINI LUCA (C.R. LAZIO) SEGUITO GARA C.R. EMILIA ROMAGNA/C.R. LAZIO DEL 21.4.2011 – TORNEO DELLE REGIONI CATEGORIA JUNIORES (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 7 del 22.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 14 Luglio 2011
7. RICORSO A.S. GIA.DA. MACCARESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.5.2011 INFLITTA AL CALCIATORE UBICINI LUCA (C.R. LAZIO) SEGUITO GARA C.R. EMILIA ROMAGNA/C.R. LAZIO DEL 21.4.2011 – TORNEO DELLE REGIONI CATEGORIA JUNIORES (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 7 del 22.4.2011)
Con atto, spedito in data 28.4.2011, la società A.S. Gia.da. Maccarese Calcio proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (pubblicata sul Com. Uff. n. 7 del 22.4.2011 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, Ubicini Luca, la squalifica fino al 31.5.2011. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi (se non una propria e, come tale soggettiva, versione) tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportati nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento particolarmente riprovevole – anche in considerazione della qualità di capitano e della manifestazione in cui si è verificato - tenuto dal calciatore, Ubicini Luca, nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gia.da. Maccarese Calcio di Maccarese (Fiumicino – Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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