F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 8 del 28 luglio 2011 SETTORE TECNICO F.I.G.C. Stagione Sportiva 2011/2012 COMUNICATO UFFICIALE N° 8 Procedimento disciplinare a carico di MARIO SANDRO CALIO’

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 8 del 28 luglio 2011 SETTORE TECNICO F.I.G.C. Stagione Sportiva 2011/2012 COMUNICATO UFFICIALE N° 8 Procedimento disciplinare a carico di MARIO SANDRO CALIO’ – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Caliò è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 38, comma 1, delle Noif e all’Accordo collettivo Lnd-Aiac come richiamati dall’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 66, comma 2, delle Noif per aver personalmente partecipato, in qualità di allenatore della prima squadra benché non regolarmente tesserato, con l’Asd Buseto a diciassette gare del campionato di Promozione della stagione sportiva 2008/09; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2011; - assunta la memoria difensiva del deferito del 22/07/2011. Ritenuto che: - è comprovato documentalmente il mancato deposito dell’accordo economico con la società Buseto; - inoltre è documentalmente comprovato che il deferito ha preso parte in qualità di allenatore a gare di campionato nella piena vigenza del tesseramento di altro tecnico P.Q.M. dichiara il sig. MARIO SANDRO CALIO’ responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/12/2011.
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