LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 12 del 06/07/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.12 26) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto GIUSTO/ROVIGO CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 12 del 06/07/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.12 26) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto GIUSTO/ROVIGO CALCIO S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/03/2011 il sig.Alberto GIUSTI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ROVIGO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento della intera somma di €.7.000,00. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ROVIGO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Alberto GIUSTI della somma di €.7.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallostesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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