LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 29/07/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.33 2) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano PRIORE/LUCO CANISTRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 29/07/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.33 2) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano PRIORE/LUCO CANISTRO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/05/2011 il sig Gaetano PRIORE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società LUCO CANISTRO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11 Precisando di avere percepito rate per €.2.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.12.500,00. La Società in data 11/7/2011 presentava le proprie controdeduzioni, che, però risultano tardive con procedura d’inoltro errata nulle a tutti gli effetti decisionali, (giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.) Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società LUCO CANISTRO S.r.l., al pagamento in favore del sig Gaetano PRIORE della somma di €.12.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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