LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 29/07/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.33 3) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco NIERO/A.S.CESENATICO CHIMICART
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 29/07/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
COMUNICATO UFFICIALE N.33
3) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco NIERO/A.S.CESENATICO CHIMICART
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/05/2011 il sig Francesco NIERO , si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.CESENATICO CHIMICART un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11
Precisando di non aver ricevuto alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera
somma prevista dall’accordo economico depositato.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.CESENATICO CHIMICART, al pagamento in favore del sig Francesco NIERO della somma di
€.4.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e
firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F
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