LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 29/07/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.33 9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Adriana RICCIARDI/S.S.LAZIO C.F.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 29/07/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.33 9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Adriana RICCIARDI/S.S.LAZIO C.F. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/05/2011 la Sig.na Adriana RICCIARDI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO CALCIO FEMMINILE, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.2.500,00. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.LAZIO CALCIO FEMMINILE,,al pagamento in favore della sig.na Adriana RICCIARDI, della somma di €.2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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