CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 17 del 01/08/2011 Atletico Roma / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 17 del 01/08/2011 Atletico Roma / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Alberto de Roberto, f.f. Presidente, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, relatore prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2011, presentato in data 20 luglio 2011 dalla società Atletico Roma nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione del Consiglio Federale FIGC di cui al Comunicato Ufficiale n. 22/A del 18 luglio 2011 con la quale è stato deliberato di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Prima divisione (stagione sportiva 2011/2012); vista la costituzione in giudizio della parte resistente F.I.G.C.; udito nella udienza del 25 luglio 2011 il relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco; uditi per la parte ricorrente l’avv. Paolo Rodella e per la F.I.G.C. l’avv. Luigi Medugno e l’avv. Letizia Mazzarelli; Fatto Con ricorso in data 20 luglio 2011, l'AS Atletico Roma srl (di seguito Atletico Roma) ha proposto ricorso a questa Corte avverso il provvedimento del 18 luglio 2011 con il quale il Consiglio Federale ha deliberato il diniego del rilascio della licenza nazionale per l'ammissione del ricorrente al campionato nazionale di prima divisione (stagione sportiva 2011-2012). Affermata la competenza di questa Corte in virtù dell'espressa previsione contenuta nel Titolo IV del Sistema delle Licenze Nazionali ( di cui al C.U. 158 A del 22 aprile 201), e comunque in considerazione della notevole rilevanza della controversia, l'Atletico Roma, con riferimento ai rilievi contenuti nel citato provvedimento del Consiglio Federale, ha esposto quanto segue. Nella decisione impugnata, dato atto che l'esponente società aveva adempiuto ad alcuni degli oneri economico-finanziari prescritti, veniva rilevato: che la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 600.000, emessa dalla Banca Nazionale del Lavoro- Gruppo BNP Paribas, era falsa; che il debito IRAP, relativo all'anno di imposta 2004-2005, non era stato estinto. Veniva inoltre posto in evidenza che non erano stati rispettati i criteri infrastrutturali: inagibilità dello stadio Flaminio, dello stadio comunale di Pomezia e di quello di Rieti. Quanto sopra premesso, l'Atletico Roma deduceva: -in merito alla Fideiussione bancaria depositata, effettivamente falsa, che era rimasto coinvolto "in una vicenda inquietante" senza essere minimamente responsabile, ed anzi dovendo ritenersi vittima di una truffa, immediatamente denunciata al competente Procuratore della Repubblica di Roma. Chiedeva pertanto che questa Corte gli assegnasse un congruo termine "per poter compiutamente assolvere al proprio incombente mediante il deposito di altra idonea fideiussione bancaria"; -in merito al pagamento dell'Irap, che aveva tempestivamente depositato le relative attestazioni per un importo complessivo di Euro 19.560,00; -con riferimento all'osservanza dei criteri infrastrutturali, che dell'inagibilità dello Stadio Flaminio aveva avuto comunicazione, dal Prefetto di Roma, "a soli sette giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato 2011-2012; -che di conseguenza aveva stipulato un accordo, per l'utilizzazione dello Stadio Comunale, con il Comune di Pomezia impegnatosi ad autorizzare eventuali lavori di adeguamento; - che anche dal Comune di Rieti aveva ottenuto la disponibilità dello Stadio Comunale per lo svolgimento delle partite casalinghe. Quanto sopra chiarito, l'Atletico Roma ha in conclusione chiesto che questa Corte, in riforma dell'appellata decisione: -gli assegnasse un congruo termine per il deposito di altra valida fideiussione bancaria; - prendesse atto che il debito IRAP "era stato integralmente estinto"; - dichiarasse, in virtù della documentazione depositata, l'idoneità delle disponibilità infrastrutturali. Costituitasi in giudizio, la Federazione Italiane Gioco Calcio ha controdedotto che le caratteristiche proprie del procedimento di ammissione ai campionati non consentono, in alcun modo, di valorizzare eventuali elementi soggettivi-psicologici della fattispecie. Essendo pacifica la falsità della fideiussione presentata, e non rilevando l'eventuale buona fede, non avrebbe potuto essere concesso un termine ulteriore, necessariamente successivo alla scadenza prescritta a pena di nullità. Il possesso di tutti i requisiti indicati dev'essere, nella sua oggettività, dimostrato e valido nei termini rigorosamente prefissati. Anche con riferimento ai criteri infrastrutturali la convenuta F.I.G.C. contrasta le argomentazioni dell'Atletico Roma con vari argomenti. Diritto Il ricorso non è fondato e deve essere respinto. Nel Comunicato Ufficiale della Federazione (n. 15/A del 29-04-2011) viene ribadito che entro l'ultimo termine prescritto dev'essere depositata, a pena di decadenza, tutta la documentazione richiesta. Successivamente a detto termine, dunque, non può essere consentito il deposito di alcun altro documento (nella fattispecie, una fideiussione bancaria valida in luogo di quella falsa tempestivamente prodotta). Trattandosi infatti di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori previsti non possono essere per alcun motivo superati essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all'ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del Campionato. La tutela della buonafede (mediante la concessione di un termine ulteriore rispetto a quello fissato a pena di decadenza) invocata dal ricorrente, che afferma di essere rimasto vittima di una truffa o di altro reato, comporterebbe la compromissione dei diritti e degli interessi dei contro interessati, vertendosi appunto, nella specie, in un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti (decisione n. 3/2009 di questa Alta Corte). Nella fattispecie, peraltro, la configurabilità di una vera e propria tutela dell'affidamento offrirebbe il fianco a serie perplessità anche dal punto di vista probatorio. Non sembra infatti sufficiente la sola (e sia pur dettagliata) denuncia-querela presentata al Procuratore della Repubblica competente, per ritenere rigorosamente dimostrata l'assoluta buona fede del ricorrente ( a rigore occorrerebbe attendere l'esito della procedura giudiziaria). Peraltro il tema della buona fede, come si è accennato, deve considerarsi estraneo alla decisione appellata e a questo giudizio che, come accennato, hanno avuto e hanno per oggetto un procedimento relativo a competizioni sportive con un numero chiuso di partecipanti (cfr. decisione n. 11/2010 di questa Alta Corte). Deve dunque pervenirsi alla conclusione che l'originale documento di garanzia, da fornirsi esclusivamente attraverso una valida fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 600.000, non è stata depositato entro il termine perentorio previsto (il deposito di una fideiussione falsa equivale evidentemente a un mancato deposito) e che, per i motivi surriferiti, non può essere concesso un termine ulteriore. Dev'essere pertanto respinto il ricorso e confermato il diniego di iscrizione dell'Atletico Roma al campionato di prima divisione (stagione sportiva 2011-2012). Per completezza si può anche aggiungere, in relazione ai criteri strutturali, che, a prescindere dalla riconosciuta e pacifica inagibilità dello Stadio Flaminio, neppure per lo Stadio di Pomezia risulterebbero rispettati i requisiti minimi di sicurezza (dichiarazione del Prefetto di Roma in data 12 luglio 2011). Peraltro detto campo sportivo, in materiale sintetico, non sarebbe omologabile in base ai criteri FIGC. Inoltre che la dichiarazione della disponibilità del campo sportivo di Rieti, cui l'Atletico Sportivo ha anche accennato, resa al di fuori del procedimento di rito e ben oltre i termini indicati, risulterebbe evidentemente inidonea. Anche con riferimento ai criteri infrastrutturali si dovrebbe pervenire alla stessa conclusione negativa (cfr. retro) relativa all'omissione della fideiussione bancaria (attesa la falsità di quella depositata nel termine), omissione da sola idonea e sufficiente, peraltro, alla reiezione del ricorso. Deve infine rilevarsi che non sussistono gli ulteriori inadempimenti addebitati, quanto meno in primo momento, all'Atletico Roma, risultando le relative obbligazioni tempestivamente osservate (l'omesso pagamento del debito IRAP è frutto di un errore materiale). In considerazione del comportamento delle parti e della peculiarità delle questioni trattate, si dispone la compensazione totale delle spese fra dette parti. P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia sportiva Respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma la decisione del Consiglio Federale della F.I.G.C. di non concedere alla A.S. Atletico Roma la licenza nazionale 2011-2012 con conseguente non ammissione dello stesso al Campionato di prima divisione. Spese interamente compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 25 luglio 2011. Il Presidente f.f. Il Relatore F.to Alberto de Roberto F.to Giovanni Francesco Lo Turco Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 1° agosto 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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