CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 18 del 01/08/2011 Ravenna Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 18 del 01/08/2011 Ravenna Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Alberto de Roberto, f.f. Presidente, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, relatore prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2011, presentato in data 20 luglio 2011 dalla società Ravenna Calcio s.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione del Consiglio Federale FIGC di cui al Comunicato Ufficiale n. 23/A del 18 luglio 2011 con la quale è stato deliberato il rigetto del ricorso del Ravenna, in forza del parere contrario espresso dalla CO.VI.SO.C. e, per il cui effetto, non è stata concessa alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Prima divisione (stagione sportiva 2011/2012); vista la costituzione in giudizio della parte resistente F.I.G.C.; udito nella udienza del 25 luglio 2011 il relatore, Presidente Alberto de Roberto; uditi per la parte ricorrente l’avv. Massimo Diana e l’avv. Daniele D’Urso e per la F.I.G.C. l’avv. Luigi Medugno e l’avv. Letizia Mazzarelli; Fatto Con delibera del 18 luglio 2011 il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha negato alla società Ravenna Calcio la licenza nazionale per l’ammissione al campionato di prima divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico per l’anno 2011/2012. Alla base del diniego è il fatto che la società – dopo aver proceduto al tempestivo pagamento della prima rata dei debiti tributari IVA ed IRAP relativi al 2009 – non aveva provveduto a dare dimostrazione, entro il termine invalicabile del 12 luglio 2011, della stipula della fideiussione occorrente per il perfezionamento della procedura di rateizzazione di cui aveva mostrato di volersi avvalere con il pagamento della prima rata. Il documento fatto pervenire il 12 luglio 2011 all’Agenzia delle Entrate di Ravenna non integrava, infatti, la fideiussione richiesta, trattandosi di una mera bozza, priva di qualunque sottoscrizione. La società Ravenna impugnava dinanzi a questa Alta Corte – ai sensi dell’art. 21 del Codice – il provvedimento sopra ricordato, assumendo che le obbligazioni tributarie gravanti sulla società risultavano assolte con il versamento della prima rata (versamento di cui era stata offerta la prova nei termini di legge). Nessun rilievo poteva essere conferito alla circostanza che la stipula della fideiussione non risultasse eseguita nei dieci giorni dal versamento della prima rata: e ciò in quanto i dieci giorni decorrenti dal versamento della prima rata di cui parla la legge (art. 3 bis D.Lgs n. 462/1997) costituivano un termine solo ordinatorio la cui inosservanza non impediva di ritenere la rateizzazione in corso di regolare svolgimento. La Federazione Italiana Giuoco Calcio resiste al ricorso, rilevando che, per i debiti tributari eccedenti, come nella specie, i cinquantamila euro, può tenere le veci dell’adempimento in un’unica soluzione del tributo la rateizzazione del debito d’imposta, ma solo a condizione che – insieme al pagamento delle rate venute a maturazione – venga offerta la prova della fideiussione. Quest’ultimo adempimento – risulti o meno sottoposto a un termine perentorio nell’ordinamento tributario – è, congiuntamente al pagamento delle rate, condizione imprescindibile per determinare il passaggio dal regime del pagamento in un’unica soluzione a quello del pagamento rateale. Diritto Nella specie – come si legge nel provvedimento impugnato - la rateizzazione relativa all’IVA e all’IRAP per il 2009 non risultava ancora perfezionata il 12 luglio 2011 (termine entro il quale, a pena di decadenza, avrebbe dovuto essere data la prova del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al campionato 2011/2012). Alla data anzidetta (12 luglio 2011), pur risultando data dimostrazione del pagamento della prima rata dei due tributi citati, non risultava ancora stipulata la fideiussione prescritta a garanzia del pagamento rateale degli anzidetti debiti tributari. Sussisteva, infatti, solo una bozza non sottoscritta presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna – del tutto incapace di porsi, per mancanza di sottoscrizione, quale prova della presenza della fideiussione voluta dalla normativa. La società contesta il detto assunto, rilevando che il termine di dieci giorni dal pagamento della prima rata per la presentazione della fideiussione è un termine solo ordinatorio, che non esclude la possibilità di dare vita, anche in tempi successivi, ad una fideiussione, anche con effetti sananti, dopo la scadenza del termine di legge. Nessun rilievo avrebbe dovuto essere conferito, perciò, in sede di valutazione dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza nazionale, al fatto che, alla data del 12 luglio 2011 (quella in cui è richiesta la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge), non fosse stata ancora stipulata la fideiussione prescritta. La censura va disattesa. In materia di licenze nazionali, per l’ammissione ai campionati risulta dettata una disciplina particolarmente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso da parte della società dei requisiti richiesti. E ciò al fine di ottenere - nel rispetto delle anzidette scadenze temporali - che si proceda per tempo all’organizzazione del futuro campionato, compresa la definizione del suo calendario. In particolare, nel Comunicato Ufficiale n. 158/A della FIGC, risulta prescritto che, in caso di “accordo per rateizzazioni le società devono – per quanto interessa ai fini della presente controversia – “depositare…atti di rateizzazione unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2011”: una formula rivolta a conseguire, da un lato la prova che la rateizzazione risulta operante nell’ordinamento e, dall’altra, che l’interessato sta ottemperando agli adempimenti prescritti. Nella specie, contemplando la disciplina legislativa una rateizzazione che prescinde dalla stipula di un accordo consacrato in atti formali, debbono ritenersi richiesti, per il passaggio al nuovo assetto (pagamento rateale anziché in un’unica soluzione del tributo), due adempimenti, entrambe gravanti sul contribuente: da una parte il pagamento nel termine prescritto della prima rata (e, via via, mano a mano che vengono a maturazione, delle rate successive); dall’altro, la stipula di apposita fideiussione nel termine di dieci giorni dalla scadenza della prima rata. Non importa qui stabilire se, ai fini della disciplina tributaria, il termine ora ricordato (dieci giorni entro i quali la fideiussione va offerta all’amministrazione finanziaria) costituisca termine decadenziale o si ponga come termine ordinatorio, che non esclude effetti sananti in relazione a fideiussioni presentate oltre il termine previsto dalla legge. E’ certo che nell’ordinamento sportivo non può ritenersi sussistente il regime di rateizzazione (superandosi la precedente situazione dell’obbligo di pagamento in un’unica soluzione) ove non risulti acquisita la prova della stipula della fideiussione quantomeno alla data di scadenza del termine entro il quale va offerta la prova del possesso dei requisiti di legge (nella specie, la sussistenza di una rateizzazione operante del debito tributario). Alla stregua di quanto si è detto è evidente che alla data del 12 luglio 2011 non risultava offerta alcuna prova della fideiussione (non ancora conclusa). Sussisteva, infatti, in quella data (e presso l’Agenzia delle Entrate) solo una bozza non sottoscritta, del tutto insuscettibile di integrare la fideiussione contrattuale voluta dalla legge. Le spese possono essere compensate P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia sportiva Respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma la decisione del Consiglio Federale della F.I.G.C. di non concedere alla società Ravenna Calcio s.r.l. la licenza nazionale 2011-2012 con conseguente non ammissione dello stesso al Campionato di prima divisione. Spese interamente compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 25 luglio 2011. Il Presidente f.f. e Relatore F.to Alberto de Roberto Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 1 agosto 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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