CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 luglio 2011 promosso da: Dott. Bruno Carpeggiani / Sig. Shala Rijat

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 luglio 2011 promosso da: Dott. Bruno Carpeggiani / Sig. Shala Rijat IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO CINELLI – ARBITRO PROF. LUCA DI NELLA – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 2266 del 15 ottobre 2010 promosso da: Dott. Bruno Carpeggiani, nato a Cento (Fe) il 27 ottobre 1942, Cod. Fisc. CRPBRN42R27C469T, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di Italian Managers Group S.r.l., con sede in Forlì (Fc), Via A. Costa n. 53/B, P.I. 01716660400, rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Miranda, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cervaro (Fr), Via Airella n. 12 istanti CONTRO Sig. Shala Rijat, nato a Prizren (Kosovo) il 26 settembre 1983 Intimato non costituito FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal mandato procuratorio conferito da Shala Rijat a Bruno Carpeggiani e volto all’assistenza e consulenza nel corso delle trattative e nei rapporti con le società sportive professionistiche, in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento Agenti. Con atto depositato in data 15 ottobre 2010 prot. n. 2266, gli istanti proponevano istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Maurizio Cinelli veniva nominato quale Arbitro delle parti istanti; il Prof. Luca Di Nella ex art. 17.1 del Codice; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Maurizio Cinelli (Arbitro), Prof. Luca Di Nella (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 17 febbraio 2011 presso la sede dell’arbitrato. Il Dott. Carpeggiani formulava le seguenti conclusioni: «1) Accertare che il calciatore professionista Shala Rijat è debitore nei confronti del Dott. Bruno Carpeggiani, come pattuito nel mandato sottoscritto il 10 dicembre 2008, mai revocato, della somma determinata contrattualmente, pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la Società Novara Calcio 1908, con riferimento alla Stagione Sportiva 2009/2010, nella misura che verrà accertata in corso di causa, con l’acquisizione del contratto di prestazione sportivo de quo. 2) Per l’effetto, condannare il calciatore professionista Shala Rijat al pagamento in favore del Dott. Bruno Carpeggiani e della Italian Menagers Group S.r.l. della somma pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore, risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la Società Novara Calcio 1908, con riferimento alla Stagione Sportiva 2009/2010, oltre Iva e interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e ai compensi degli Arbitri». Il Sig. Shala Rijat non si costituiva nel procedimento arbitrale. All’udienza del 17 febbraio 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione per l’assenza della parte intimata, il Collegio si riservava. Sciogliendo la riserva, con ordinanza di pari data, veniva fissato il termine del 17 marzo 2011 alla parte istante per la notifica alla parte intimata, con le forme previste dal codice di procedura civile, dell’istanza di arbitrato, del verbale dell’udienza del 17 febbraio 2011 e dell’ordinanza. Si assegnava, altresì, il termine dell’8 aprile 2011 per la costituzione della parte intimata e si disponeva, entro il 17 marzo 2011, l’acquisizione presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico di copia del contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il Sig. Shala Rijat e la società Novara Calcio 1908, relativo alla stagione sportiva 2009/2010. Con comunicazione della Lega Nazionale Professionisti di Serie B del 22 febbraio 2011 perveniva presso la segreteria del Collegio la copia del citato contratto. Il Collegio, pertanto, si riservava. MOTIVI 1. I. Il Dott. Carpeggiani, in proprio e nella qualità di rappresentante legale di Italian Managers Group S.r.l., ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti di Shala Rijat in virtù del rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti in data 10 dicembre 2008, e depositato in data 23 dicembre 2008. La difesa dell’istante osserva come, nel settembre 2009, «in spregio alle regole di buona fede contrattuale, il calciatore sottoscriveva, senza consentire l’intervento del Dott. Carpeggiani e senza aver preventivamente provveduto alla revoca del mandato professionale, contratto di prestazione sportiva con la Società Novara Calcio, all’epoca dei fatti militante nel campionato di prima divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico». Pertanto, gli istanti maturavano, sulla base del contratto di mandato professionale del 10 dicembre 2008, un credito nei confronti del Sig. Shala Rijat pari al 5% della somma annuale lorda corrisposta dal Novara Calcio per la stagione sportiva 2009/2010. Ciò in quanto, osserva la difesa del Dott. Carpeggiani, «l’art. 13, co. 5, del Regolamento Agenti 2007, pubblicato con C.U. n. 48/2006 e in vigore dal 01/02/2007 sino a tutto il 2010, espressamente prevede che: “Il calciatore che conclude un contratto con una società senza l’assistenza del proprio Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui al presente art. 11, a corrispondere all’Agente il compenso contrattualmente stabilito all’atto dell’incarico, ovvero quello previsto dall’art. 10, comma 9”». Pertanto, concludono gli istanti, «ferma l’assenza di revoca del mandato, discende incontrovertibilmente che, in relazione agli obblighi di carattere sostanziale derivanti dal contratto di mandato professionale, si sia in presenza di una situazione di inadempimento contrattuale del tutto ingiustificata da parte del Sig. Shala Rijat». 3. La domanda è fondata e deve essere accolta. Il Collegio ritiene che la parte istante abbia dato prova del proprio diritto fatto valere nel presente procedimento. Invero, Il Dott. Carpeggiani ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento delle somme dovute sulla base del contratto di mandato del 10 dicembre 2008. A ciò si aggiunga che – con l’acquisizione del contratto di prestazione sportiva stipulato dal Signor Shala Rijat con il Novara Calcio s.p.a., tra l’altro, per la stagione sportiva 2009/2010 – è stato provato anche il quantum della pretesa creditoria. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010). Considerato che il contratto di prestazione sportiva stipulata dal calciatore per la stagione 2009/2010 prevedeva un compenso annuo lordo di € 76.900,00, la pretesa creditoria della parte istante – pari al 5% del suddetto valore come previsto dal contratto di mandato – può essere quantificata in € 3.845,00, oltre iva se dovuta per legge. Il Dott. Bruno Carpeggiani chiede il pagamento degli interessi di mora ex art. 5 del Decreto legislativo n. 231 del 2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo. Il Collegio non reputa che il caso in esame rientri nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, difettando il requisito di tipo soggettivo previsto dall’art. 2 del citato Decreto Legislativo. Pertanto, potranno essere riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale. In ordine alla decorrenza, si osserva che a’ sensi dell’art. 1282 cod. civ. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza. La scadenza dell’obbligazioni in questione è da individuarsi al 3 gennaio 2010, ovvero decorsi quattro mesi dalla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore. 4. Le spese di lite e gli onorari del Collegio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, rispettivamente, in € 600,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.; e in € 2.000,00 oltre accessori e spese degli arbitri. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: Accoglie la domanda formulata dal Dott. Bruno Carpeggiani in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore di Italian Managers Group s.r.l. e, per l’effetto, condanna il Signor Shala Rijat a corrispondere al Dott. Bruno Carpeggiani e a Italian Managers Group s.r.l., in solido tra loro, l’importo di € 3.845,00, oltre IVA se dovuta, oltre interessi legali dal 3 gennaio 2010 fino al soddisfo; pone a carico del Signor Shala Rijat il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Shala Rijat, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; pone a carico del Signor Shala Rijat il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 11 luglio 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Maurizio Cinelli F.to Luca Di Nella
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