CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 promosso da: Cosenza Calcio 1914 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 promosso da: Cosenza Calcio 1914 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE AVV. GUIDO CECINELLI – ARBITRO PROF. AVV. MASSIMO ZACCHEO – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 1213 del 4 maggio 2011 promosso da: Cosenza Calcio 1914 S.r.l., con sede in Cosenza, Viale Magna Grecia c/o Stadio San Vito, C.F. e P.IVA 01900520789, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Dott. Eugenio Funari, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, Centro Direzionale – Isola A/7 istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9 intimato FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine da due provvedimenti della Procura Federale. Con il primo provvedimento, prot. n. 7118/1016pf10-11/SP/blp del 30 marzo 2011, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Cosenza Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alla violazione, ascritta ai propri legali rappresentanti pro tempore, sig.ri Paolo Pagliuso Fabiano e Renzo Castagnini, dell’art. 85, lettera C, IV paragrafo, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS ed all’art. 90, comma 2, NOIF. In particolare, si contestava di «[…] non aver provveduto al pagamento di parte degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento di parte degli emolumenti relativi al I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 […]». Con il secondo provvedimento, prot. n. 7133/1017pf10-11/SP/blp del 30 marzo 2011, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Cosenza Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alla violazione, ascritta ai propri legali rappresentanti pro tempore, sig.ri Paolo Pagliuso Fabiano e Renzo Castagnini, dell’art. 85, lettera C, V paragrafo, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS ed all’art. 90, comma 2, NOIF. In particolare, si contestava di «[…] di non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 […]». La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione del 7 aprile 2011, pubblicata in data 8 aprile 2011 sul C.U. n. 76/CDN, dopo aver disposto la riunione dei predetti deferimenti, irrogava a carico del solo sig. Paolo Pagliuso Fabiano la sanzione dell’inibizione per mesi 6, mentre alla società sportiva veniva irrogata la sanzione di punti 2 di penalizzazione da scontare nel corso della stagione sportiva 2010/2011, riconoscendo in capo ai dirigenti della società sportiva la responsabilità per non aver provveduto, nei termini, a corrispondere ai propri tesserati gli emolumenti ed i relativi contributi relativi al II semestre della stagione sportiva 2010/2011 (ottobre, novembre e dicembre 2010). Successivamente, in data 11 aprile 2011, il Procuratore Federale promuoveva reclamo avverso la predetta decisione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, insistendo affinché venisse riconosciuta in capo ai soggetti deferiti anche la responsabilità per il mancato rispetto degli incombenti economici dei primi tre mesi della stagione sportiva 2010/2011 (luglio, agosto e settembre 2010). In data 20 aprile 2011, la Corte di Giustizia Federale, con comunicato ufficiale n. 225, accoglieva il reclamo proposto dalla Procura Federale, comminando, oltre alle sanzioni inflitte in primo grado, alla società sportiva la sanzione di 1 punto di penalizzazione da scontare nel corso della stagione sportiva 2010/2011, e al sig. Paolo Pagliuso Fabiano la sanzione dell’inibizione per 1 mese. Con atto depositato in data 4 maggio 2011 prot. n. 1213, l’istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; l’Avv. Guido Cecinelli veniva nominato quale Arbitro della parte istante; il Prof. Avv. Massimo Zaccheo quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Guido Cecinelli (Arbitro), Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 13 maggio 2011 presso la sede dell’arbitrato. La società Cosenza Calcio 1914 S.r.l. formulava le seguenti conclusioni: «A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 20 aprile e pubblicata, limitatamente al dispositivo, sul Comunicato Ufficiale n.255/CGF emesso in pari data, con la quale, in accoglimento al ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la delibera di parziale proscioglimento pronunciata, in primo grado, dalla Commissione Disciplinare Nazionale e pubblicata sul C.U. n.76/CDN dell’8 Aprile 2011, veniva inflitta alla Società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l. l’ulteriore penalizzazione di un punto in classifica, in esito ai deferimenti della stessa Procura Federale del 30 Marzo 2011 (Prott. n. 7118/1016pf10- 11/SP/blp e 7133/1017pf10-11/SP/blp) a carico del predetto Sodalizio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alle violazioni (art. 85 lett. C paragrafi IV e V delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in relazione all’art. 10 comma 3 del C.G.S. ed all’art. 90 comma 2 delle N.O.I.F.) ascritte al suo legale rappresentante protempore sig. Pagliuso Fabiano; B) per l’effetto, dichiarare l’annullamento della ulteriore sanzione della penalizzazione di un punto in classifica irrogata dalla Corte di Giustizia Federale alla Società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l. nell’impugnata decisione; C) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite». Con atto depositato in data 10 maggio 2011 prot. n. 1285 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «si chiede che la domanda avversaria venga respinta perché infondata». All’udienza del 13 maggio 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, le parti, previa autorizzazione del Collegio, anticipavano la discussione, rinunciando espressamente al deposito delle memorie conclusionali. Il Collegio, all’esito della discussione, si riservava trattenendo la causa in decisione. Le parti autorizzavano il Collegio a pronunciare il lodo in forma semplificata. MOTIVI 1. I. La società sportiva ricorre affinché venga dichiarata l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale del 20 aprile 2011 con la quale è stato inflitto alla parte istante un ulteriore punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2010/2011, per mancato rispetto dei termini per la corresponsione degli emolumenti e dei contributi ai propri tesserati per il trimestre luglio/settembre 2010. La difesa del Cosenza Calcio osserva come «gli addebiti attinenti alle mensilità di Luglio, Agosto e Settembre 2010 fossero (e siano) esattamente identici a quelli già attribuiti dalla Procura all’odierna istante con precedenti differimenti, sottoposti al vaglio della stessa Commissione Disciplinare Nazionale e conclusi con pronunce pubblicate sul C.U. n. 56/CDN dell’8 Febbraio 2011». Tale circostanza, a dire del sodalizio calabrese, costituisce quel «ben noto e sempre valido principio del “ne bis in idem”, che può e deve rappresentare un baluardo invalicabile, in grado di impedire l’iniquo moltiplicarsi di deferimenti e di procedimenti concernenti la medesima incolpazione». Infatti, parte istante deduce come «in nessuna disposizione dell’ordinamento federale (men che meno nell’art. 85 delle N.O.I.F. e/o nell’art. 10 comma 3 del C.G.S.) è previsto che il permanere degli inadempimenti verso i tesserati per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre (sia per emolumenti che per contributi), anche allo spirare del secondo trimestre, costituisca “un autonomo illecito rispetto a quelle accertato alla prima scadenza”». Pertanto, conclude la società sportiva, «da nessuna parte […] sta scritto che il Sodalizio inadempiente debba subire un ulteriore punto di penalizzazione (o, magari, più di uno) per il fatto che, alla seconda scadenza, il club medesimo sia ancora (parzialmente o totalmente) in difetto verso gli obblighi del primo trimestre, dopo che (si badi bene) lo stesso sia stato già giudicato e punito per identica violazione». Infine, la difesa del Cosenza Calcio esclude che la sanzione ulteriormente inflitta al club sia inquadrabile nell’istituto giuridico della recidiva, atteso che ex art. 10, comma 3, CGS «”la recidiva per i precedenti periodi” sia configurabile solo per il terzo ed il quarto trimestre (e non già per il primo ed il secondo)». 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che la domanda avversaria venga respinta perché infondata. I. La difesa della FIGC, ricostruendo analiticamente la cronistoria dei fatti, deduce che la Commissione Disciplinare Nazionale, con provvedimento n. 56 dell’8 febbraio 2011, ha sanzionato il Cosenza Calcio con la penalizzazione di due punti in classifica per la violazione del «combinato disposto degli articoli 85, lettera c), capi IV e V della NOIF e 10.3 del CGS […]. Tale decisione è rimasta inoppugnata e non interferisce con il presente procedimento». In secondo luogo, la Federazione, dopo aver richiamato integralmente la disposizione rispetto alla quale sono state inflitte le sanzioni al sodalizio calabrese, chiarisce la portata della norma stessa, volta a «consentire alla Federazione di effettuare, per il tramite della COVISOC, un efficace e costante controllo sullo stato economico-finanziario del club partecipanti ai campionati professionistici, ai sensi della’rt. 12 della legge n. 91/1981». La difesa di parte intimata osserva come le argomentazioni di controparte si fondano «su un equivoco di fondo, consistente nel ritenere l’addebito di cui si discute (omesso pagamento, anche alla scadenza del II trimestre, di emolumenti e contributi relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre) sovrapponibile a quelli già sanzionati con la decisione pubblicata sul C.U. n. 56/CDN». Tale tesi, continua la Federazione, non è condivisibile dal momento che «la Commissione con la citata pronuncia ha accertato (né avrebbe potuto essere altrimenti, essendo limitato a ciò il deferimento) soltanto l’inadempimento relativo al 14 novembre 2010, nulla disponendo ovviamente per quello distinto e successivo relativo alla successiva scadenza del 14 febbraio 2011». Infatti, conclude la FIGC, non v’è stata alcuna duplicazione delle violazioni addebitate al Cosenza Calcio: «diversi [sono] gli elementi integrativi delle fattispecie sottoposte al vaglio degli organi di giustizia: nell’un caso l’inadempimento sino al 14 novembre 2010, nell’altro il protrarsi di tale inadempimento sino alla diversa data del 14 febbraio 2011». La disposizione per cui è lite, continua nel proprio ragionamento la difesa della Federazione, si caratterizza per una verifica in progress degli oneri in capo alle società sportive, verifica «che non si limita al trimestre di riferimento, ma che prende in esame tutti i debiti a tale titolo maturati dalla società dall’inizio della stagione sportiva sino alle scadenze prefissate». Pertanto, «non si può dunque ragionare in termini di permanenza o di continuazione dell’illecito, postoché ad ogni scadenza, per scelta del legislatore federale (rimasta oltretutto inoppugnata), scatta un distinto inadempimento con riferimento sia al trimestre trascorso si a quelli pregressi». 3. Il Collegio è chiamato a valutare se la permanenza – alla scadenza del II trimestre - dell’inadempimento della Società calcistica alle obbligazioni di versamento degli emolumenti dei tesserati e delle ritenute e contributi ad essi inerenti relativi al I trimestre costituisca un autonomo illecito disciplinare; ovvero se, in presenza dell’irrogazione della sanzione disciplinare alla scadenza del I trimestre, sia preclusa l’applicazione di un’ulteriore e autonoma sanzione. A tal fine, appare opportuno muovere dalla disposizione la cui violazione è posta alla base della decisione impugnata in questa sede. Si tratta dell’art. 85, lettera C, IV e V paragrafo delle NOIF della FIGC. Tale disposizione prevede che: «[…] IV Emolumenti. 1. Le società devono documentare alla FIGCCo. Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. […] V. Ritenute e contributi. Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. […]». (sottolineatura e grassetto d.r.) L’analisi testuale dei due paragrafi evidenzia una differenza. La prima norma, infatti, individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento «di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati». La seconda norma, invece, individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento « delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre». La differenza, tutt’altro che irrilevante ai fini del decidere, riguarda l’aggettivo «tutti» che accompagna il sostantivo emolumenti e che, al contrario, non compare con riferimento alle ritenute e ai contributi. Questo dato testuale autorizza l’interprete ad attingere ad un primo risultato ermeneutico sulla base del criterio letterale: tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all’ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiuti. Per contro, le ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell’aggettivo “tutti” – presente nel paragrafo IV – sono esclusivamente quelli relativi all’ultimo trimestre. Diversamente opinando, si negherebbe alla differenza testuale qualunque valenza ermeneutica violando il canone di cui all’art. 12, 1° comma, delle Disposizioni sulla legge in generale. L’attività di interpretazione, tuttavia e proprio sulla base della disposizione da ultimo citata, non può arrestarsi al criterio letterale che deve essere coniugato con quello funzionale. Anche in questa prospettiva il risultato non muta ma, a parere del Collegio, addirittura, si rafforza. È, invero, ragionevole il trattamento differenziato predicato dalle disposizioni, ove si consideri che la verifica continua sul pagamento degli emolumenti dovuti per tutti i trimestri scaduti assolve ad una funzione di tutela del lavoratore che, diversamente, si troverebbe esposto al mancato percepimento della retribuzione maturata; retribuzione che, peraltro, riceve una tutela di carattere costituzionale. Al contrario, irrogata la sanzione disciplinare alla prima scadenza, la tutela delle ragioni dell’Erario e dell’Ente previdenziale può essere efficacemente svolta da quest’ultimi, non essendo necessario rafforzare tale tutela con strumenti disciplinari. In ogni caso, poi, ove perdurasse tale inadempimento anche al momento dell’iscrizione ai campionati per l’anno successivo, il sistema sportivo potrebbe reagire negando la partecipazione alla società rimasta, con pervicacia, inadempiente. Il Collegio, pertanto, reputa che la decisione impugnata debba essere riformata nella parte in cui ascrive al Cosenza Calcio 1914 s.r.l. la violazione disciplinare con riguardo al permanere dell’inadempimento relativo alle ritenute Irpef e ai contributi Enpals inerenti al I trimestre. Al contrario, la decisione deve essere confermata in relazione alla permanenza dell’inadempimento rispetto agli emolumenti dovuti per il I trimestre. Sul piano della sanzione, tuttavia, la decisone della Corte di Giustizia Federale può essere confermata. Infatti, l’irrogazione della penalizzazione di un punto appare congrua anche in relazione alla violazione riconosciuta in questa sede. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni devono intendersi assorbite. 4. In considerazione della natura della controversia e attesa la complessità delle questioni trattate, appare giustificata la compensazione integrale delle spese di lite, degli onorari degli arbitri e delle spese di funzionamento del Collegio che vengono liquidati in € 6.000,00 (seimila/00). P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l’istanza di arbitrato presentata dal Cosenza Calcio 1914 s.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio; compensa tra le parti le spese per assistenza difensiva; pone a carico delle parti – Cosenza Calcio 1914 s.r.l. e Federazione Italiana Giuoco Calcio –, in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; pone a carico delle parti – Cosenza Calcio 1914 s.r.l. e Federazione Italiana Giuoco Calcio – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, in data 13 maggio 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Guido Cecinelli F.to Massimo Zaccheo
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