CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 luglio 2011 promosso da: Sig. Claudio Orlandini / A.C. Siena SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 luglio 2011 promosso da: Sig. Claudio Orlandini / A.C. Siena SpA IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Arbitro) Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) riunito in conferenza personale del 14 luglio 2011 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0204 del 24 gennaio 2011) promosso da: Sig. Claudio Orlandini, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia Bianco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via P. Toscanelli n. 6 parte istante Contro A.C. Siena S.p.A. in persona del suo legale rappresentante Dott. Massimo Mezzaroma, rappresentata e difesa dagli Avv. Paolo Rodella e Gianluca Rodella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via G. Ferrari n. 4 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 24 gennaio 2011 (prot. n. 0204), il Sig. Claudio Orlandini (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”) presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della società A.C. Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la “parte intimata”) per sentire «…condannare la società A.C. Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del medesimo dell’importo pari a Euro 30.000= oltre IVA, ed interessi dalle singole scadenze fino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari…”. Il ricorrente nominava quale arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Ferruccio Auletta. Con memoria depositata in data 10 febbraio 2011, prot. n. 0336, si costituiva la società A.C. Siena, che concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalla parte istante e, per l’effetto, «… accertare e/o dichiarare che nessun importo, a nessun titolo è dovuto all’Agente Orlandini…e rigettare integralmente la domanda…perché del tutto illegittima e infondata… Con vittoria di spese, competenze…». La società A.C. Siena nominava quale arbitro per il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini. Il Prof. Avv. Ferruccio Auletta e il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava la prima udienza per il 4 marzo 2011. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. L’Avv. Bianco precisava che la somma richiesta di euro 30.000,00, oltre IVA, si riferiva “a tutti e due i contratti di mandato tra il ricorrente e la società A.C. Siena da imputarsi, quanto a € 15.000 oltre IVA, per il tesseramento del calciatore Michele Palamara e, quanto all’importo di € 15.000 oltre IVA, per il tesseramento del calciatore Matteo Calamai”. L’Avv. Bianco, inoltre, chiedeva l’articolazione di mezzi istruttori e controbatteva alle eccezioni formulate nella memoria di costituzione della parte intimata, sottolineando, in particolare, che sia il mandato tra l’istante e la società intimata avente ad oggetto il tesseramento del calciatore Palamara, sia il mandato tra l’istante e la società intimata avente ad oggetto il tesseramento del calciatore Calamai, erano stati conferiti in data precedente al tesseramento in questione e chiedeva l’acquisizione della documentazione presso la Lega competente. L’Avv. Rodella si rimetteva al Collegio circa le richieste istruttorie della parte istante e chiedeva ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:“dica il teste se l’Agente Claudio Orlandini ha prestato attività nell’interesse dell’A.C. Siena Calcio ai fini del tesseramento dei calciatori Michele Palamara e Matteo Calamai; dica il teste se, per quanto a sua conoscenza l’Agente Claudio Orlandini fosse o meno agente dei calciatori Matteo Calamai e Michele Palamara; su tale circostanza si indica come testi i Sigg.ri Giampiero Persichetti, all’epoca dei fatti Segretario dell’A.C. Siena SpA e Manuel Gerolin, all’epoca dei fatti Responsabile dell’area tecnica o direttore sportivo dell’A.C. Siena SpA.…”. L’Avv. Bianco si riservava di dedurre prova contraria. Con ordinanze in data 10 marzo 2011 prot. n. 0558 e n. 0567, il Collegio disponeva l’acquisizione presso la Lega di competenza di tutti gli atti relativi al tesseramento dei calciatori Michele Palamara e Matteo Calamai e l’ammissione della prova testimoniale articolata dalla parte intimata, concedendo termine alla parte istante sino al 21 marzo 2011 per articolare prova contraria, indicando i capitoli di prova e il nome del teste; e la proroga, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice, del termine per la pronuncia del lodo di novanta giorni dal 18 maggio 2011 e, cioè, fino al 16 agosto 2011. Con nota in data 10 marzo 2011 prot. n. 0568, reiterata in data 6 aprile 2011 prot. n. 0835, la Segreteria del Tribunale chiedeva, pertanto, alla Lega Nazionale Professionisti Serie A di inviare tutti gli atti del tesseramento dei calciatori Michele Palamara e Matteo Calamai. Con nota in data 7 aprile 2011 prot. n. 0843 la Lega provvedeva al predetto incombente istruttorio. Con memoria in data 21 marzo 2011 prot. n. 0640 la parte istante chiedeva ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: “1. D.C.V. che nella sua qualità di Direttore Sportivo ha individuato il Sig. Orlandini quale agente dei calciatori che potesse svolgere attività al fine di consentire il tesseramento in favore della A.C. Siena S.p.A. dei calciatori Palamara e Calamai; 2. D.C.V. che lei nella sua qualità di Direttore Sportivo della A.C. Siena S.p.A., ha assistito al conferimento degli incarichi al Sig. Orlandini aventi ad oggetto i tesseramenti in favore della società A.C.Siena S.p.A. dei calciatori Palamara e Calamai, sottoscritti in data 4/08/2009 e 18/08/2009 che Vi si mostrano; 3. D.C.V. che il Sig. Claudio Orlandini ha espletato la propria attività professionale nel periodo antecedente la data del tesseramento, in favore della società A.C. Siena S.p.A., dei calciatori Palamara e Calamai. Si indica quale teste il Sig. Manuel Gerolin”. Con memoria istruttoria autorizzata in data 18 aprile 2011 prot. n. 1017 la parte intimata chiedeva prova testimoniale contraria, indicando come teste il Sig. Gian Piero Persichetti e chiedeva ulteriore prova testimoniale sui seguenti capitoli: ”1) Dica il testimone se il Sig. Claudio Orlandini abbia curato o meno i suoi interessi (es. economici, di collocazione logistica o simili) ai fini del proprio tesseramento con la società AC Siena Spa; 2) Dica se, in altre occasioni e/o con altri club, in epoca precedente o successiva al tesseramento con AC Siena SpA, il Sig. Claudio Orlandini abbia curato o meno i suoi interessi (es. economici, di collocazione logistica e simili)” ; indicando come testi i calciatori Michele Palamara e Matteo Calamai. All’udienza del 13 maggio 2011, il Collegio apprendeva dalle parti che i testi intimati non erano presenti ed entrambi gli avvocati, della parte istante e della parte intimata, davano “atto dell’attuale irreperibilità del teste Gerolin”. Il Collegio invitava, quindi, le parti a presentare le rispettive istanze istruttorie “in relazione alla situazione di sostanziale indisponibilità della presenza dei testimoni”. “Le parti d’intesa tra loro, a parziale modifica dell’ordinanza n. 0567 del 10 marzo 2011”, chiedevano “di disporre che il teste Persichetti sia, quale unico testimone, chiamato a fornire per iscritto risposte ai quesiti seguenti: 1. “Dica il teste se l’agente Claudio Orlandini fosse o meno agente dei calciatori Matteo Calamai e Michele Palamara; 2. Dica il teste se l’agente Claudio Orlandini abbia curato o meno gli interessi dei calciatori Matteo Calamai e Michele Palamara (es. economici, di collocazione logistica e simili) ai fini del loro tesseramento con la società A.C. Siena SpA”; 3. “Dica il teste se nella sua qualità di segretario della A.C. Siena SpA era a conoscenza della circostanza che la società A.C. Siena SpA avesse indicato il Sig. Claudio Orlandini quale agente che potesse svolgere la propria attività a favore della medesima, finalizzata al tesseramento dei calciatori Matteo Calamai e Michele Palamara”; 4. “Dica il teste se è vero che ha assistito al conferimento degli incarichi da parte della A.C. Siena SpA, sottoscritti rispettivamente in data 4 agosto 2009 e 18 agosto 2009, a favore del Sig. Claudio Orlandini aventi ad oggetto il tesseramento del calciatori Matteo Calamai e Michele Palamara”. Il Collegio Arbitrale disponeva, ai sensi dell’art. 816 ter c.p.c., che il Sig. Gian Piero Persichetti rispondesse a mezzo di posta elettronica, essendo attualmente residente per lavoro in Bulgaria, entro il 25 maggio 2011, e assegnava alle parti termine sino al 10 giugno 2011 per il deposito di memorie sulla deposizione del Sig. Persichetti e per note conclusive. Con nota inviata per posta elettronica in data 24 maggio 2011 prot. n. 1411, il Sig. Persichetti rispondeva ai quesiti formulati con il predetto verbale, precisando di non ricordare o non sapere nulla in merito alle circostanze oggetto dei capitoli della prova testimoniale. Con memoria conclusionale depositata in data 10 giugno 2011 prot. n. 1505, la parte istante riteneva dimostrata, all’esito dell’istruttoria svolta, la fondatezza dell’istanza di arbitrato. Con memoria conclusiva depositata in data 10 giugno 2011 prot. n. 1506, la parte intimata ribadiva le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione e insisteva nella richiesta di escussione del Sig. Manuel Gerolin sugli stessi capitoli di prova sui quali era stato escusso il Sig. Persichetti. Con ordinanza in data 20 giugno 2011 prot. n. 1562, il Collegio Arbitrale, “…ritenuto sufficiente il materiale probatorio sinora acquisito agli atti del giudizio…”, rigettava la richiesta di prova testimoniale e fissava l’udienza di discussione per il 14 luglio 2011. All’esito dell’udienza del 14 luglio 2011, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, il Collegio Arbitrale si riservava la decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, l’istante ha chiesto di «…condannare la società A.C. Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del medesimo dell’importo pari a Euro 30.000= oltre IVA, ed interessi dalle singole scadenze fino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari…”. Risulta dagli atti di causa che, con il modulo sottoscritto in data 4 agosto 2009, l’A.C. Siena S.p.A. ha conferito mandato in via esclusiva all’Agente Claudio Orlandini, utilizzando lo stampato predisposto dalla FIGC - Commissione Agenti Calciatori, affinché quest’ultimo curasse i suoi interessi, “relativamente al contratto del calciatore Michele Palamara nato il 07/04/1990”, indicando espressamente, all’art. 3 del modulo, la durata del mandato “fino al 31 agosto 2009”. L’art. 2 del modulo prevede che per il compenso “l’Agente ha diritto ad una somma forfettaria di € 60.000,00 +IVA, da corrispondersi con le seguenti modalità e tempi: euro 15.000 +IVA il 31/12/2009; euro 45.000,00 + IVA il 28/02/2011”; la clausola aggiuntiva di cui all’art. 4 del predetto modulo prevede che “gli importi di cui al punto 2) verranno liquidati proporzionalmente al periodo di tesseramento del calciatore per la società”. Risulta, poi, dagli atti di causa che, con il modulo sottoscritto in data 18 agosto 2009, l’A.C. Siena S.p.A. ha conferito mandato in via esclusiva all’Agente Claudio Orlandini, utilizzando lo stampato predisposto dalla FIGC - Commissione Agenti Calciatori, affinché quest’ultimo curasse i suoi interessi, “relativamente al contratto del calciatore Matteo Calamai”, indicando espressamente, all’art. 3 del modulo, la durata del mandato “fino al 31 agosto 2009”. L’art. 2 del modulo prevede che per il compenso “l’Agente ha diritto ad una somma forfettaria di € 15.000,00 + IVA”. Va precisato che alla fattispecie in esame si applica il Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori (di seguito, per brevità, R.E.A.C.), vigente al momento della sottoscrizione del mandato e, cioè, il Regolamento entrato in vigore dal 1 febbraio 2007, in base all’art. 24 del Regolamento stesso e giusta il Comunicato Ufficiale FIGC n. 48 del 28 dicembre 2006. Infatti, il Regolamento successivamente approvato dal Consiglio Federale in data 7 settembre 2009, è entrato in vigore, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, delle disposizioni transitorie e finali, con la pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale FIGC, disposta con C.U. n. 100/A in data 8 aprile 2010 e si applica ai mandati stipulati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, non può regolare la fattispecie in esame (in tal senso il lodo Massimo Camarlinghi c. Marco Padalino del 3 agosto 2010; Ciro Immobile c. Alessio Genovese del 10 dicembre 2010). Come risulta dalla nota inviata dall’A.C. Siena S.p.A. al calciatore Michele Palamara e acquisita agli atti del tesseramento dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, la società intendeva instaurare con lo stesso un “rapporto di addestramento tecnico…avvalendosi del disposto di cui all’art. 33/2 delle Norme Organizzative Interne della FIGC…fino al termine della stagione sportiva 2009- 2010”. L’art. 33, comma 2, delle predette Norme (in prosieguo “N.O.I.F.”), prevede, infatti, che “i calciatori con la qualifica di ‘giovani di serie’ assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età”. Nella predetta nota è espressamente indicato che l’offerta in questione va spedita nel periodo dal 1° al 15 luglio 2009, secondo la modalità annualmente stabilita dal Consiglio Federale. Come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, la variazione di tesseramento, dalla società di provenienza Pisa Calcio all’A.C. Siena S.p.A., è avvenuta in data 7 agosto 2009. Il contratto stipulato in data 24 agosto 2009 tra l’A.C. Siena S.p.A. e il calciatore Matteo Calamai, nato il 10/3/1991, depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, prevede il tesseramento di quest’ultimo a decorrere dal 25 agosto 2009 e fino al 30 giugno 2012 e un compenso corrispondente al minimo federale. Come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, la variazione di tesseramento, dalla società di provenienza A. C. F. Fiorentina S.p.A. all’A.C. Siena S.p.A., è avvenuta in data 26 agosto 2009. 2.1. In considerazione del contenuto della domanda formulata nell’istanza arbitrale, occorre esaminare separatamente le due vicende contrattuali relative al calciatore Michele Palamara e al calciatore Matteo Calamai, tanto più che la parte istante ha precisato, all’udienza del 4 marzo 2011, che “…la somma richiesta di euro 30.000,00, oltre IVA, sia “da imputarsi, quanto a € 15.000 oltre IVA, per il tesseramento del calciatore Michele Palamara e, quanto all’importo di € 15.000 oltre IVA, per il tesseramento del calciatore Matteo Calamai”. La fattispecie relativa al tesseramento del calciatore Michele Palamara attiene alla richiesta del pagamento di euro 15.000,00, oltre IVA, fondata, come si è già detto, su un mandato conferito in data 4 agosto 2009 e valido sino al 31 agosto 2009. Il tesseramento era richiesto, come pure si è già detto, in base all’art. 33, comma 2, delle N.O.I.F. per l’instaurazione di un rapporto di addestramento tecnico di un giocatore che era tesserato con un’altra squadra (nel caso di specie il Pisa Calcio). Contro tale pretesa la parte intimata oppone essenzialmente due argomentazioni, la prima fondata su un’asserita mancanza di prova dell’attività svolta, in assenza della quale il sig. Orlandini non avrebbe diritto ad alcun compenso; la seconda basata sull’inefficacia del mandato per non aver fornito la parte istante la prova del deposito presso la Commissione Agenti della FIGC. Il Collegio, ancorché la prova testimoniale, assunta – occorre sottolinearlo – su concorde indicazione delle parti, che hanno anche attestato al Collegio l’irreperibilità dell’eventuale altro teste da escutere, non abbia fornito alcun elemento a supporto dell’una o dell’altra tesi, ritiene, tuttavia, che dagli atti di causa, possa trarsi la conclusione della sussistenza dell’attività svolta dal Sig. Orlandini per il tesseramento del calciatore Palamara; né risulta provato che il Sig. Orlandini abbia svolto in realtà l’attività suddetta quale agente nell’interesse del calciatore e non invece della società. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Suprema di Cassazione, infatti, in tema di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisce in giudizio per ottenere l’adempimento deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l’onere della prova del proprio corretto adempimento, ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi della pretesa azionata nei suoi confronti. Tale insegnamento giurisprudenziale consente di superare anche, in disparte ogni rilievo sulla specificità dell’allegazione negativa, la contestazione della parte intimata relativa all’affermazione della parte istante circa il deposito del mandato in questione presso la Commissione Agenti. Il difensore del Sig. Orlandini, peraltro, ha dichiarato nel corso dell’udienza del 14 luglio 2011 che il mandato è stato spedito in data 4 agosto 2009, confortando il dato con l’esibizione di copia della raccomandata A/R inviata in tale data nonché di copia dell’avviso di ricevimento, onde la già postulata efficacia del contratto non rimane impedita dalla contraria circostanza ipotizzata dalla difesa avversaria. L’art. 10, comma 2, del Regolamento prevede, infatti, che “l’incarico ha efficacia dalla data di deposito certificata dalla segreteria della Commissione Agenti ovvero dalla data di spedizione attestata dall’ufficio postale”. Nel caso in esame, quindi, la domanda di pagamento del Sig. Orlandini è fondata, anche se va quantificata nella misura di cui di seguito si specificherà. Risulta dagli atti di causa che, alla data del 4 agosto 2009 di conferimento del mandato, la prestazione di agenzia si sia istantaneamente esaurita con il perfezionamento del rapporto di addestramento tecnico tra l’A.C. Siena S.p.A. e il calciatore Michele Palamara, neppure un’ affermazione apparendo relativa allo svolgimento ulteriore del mandato dopo l’apposizione della firma per accettazione da parte del calciatore in calce all’offerta della società. Perciò, deve intendersi cessato in data 7 agosto 2009 il mandato originariamente convenuto con termine finale del 31 agosto 2009. Il che, diversamente dall’attribuzione di un importo forfetario e in applicazione, piuttosto, di un criterio di proporzionalità di cui vi è singolare espressione anche nell’art. 2 del mandato de quo, importa una liquidazione pari a € 2.222,22: [15.000,00 ÷ (4-31 agosto =) 27 gg. x (4-7 agosto 2009=) 4]. La somma spettante a titolo di compenso al Sig. Orlandini va, quindi, liquidata proporzionalmente con riferimento al periodo di effettivo svolgimento del contratto di mandato tra l’Agente Orlandini e la società A.C. Siena S.p.A.) e, pertanto, ammonta a euro 2.222,22 (duemiladuecentoventidue/22). 2.2. La fattispecie relativa al tesseramento del calciatore Matteo Calamai attiene alla richiesta del pagamento di euro 15.000,00, oltre IVA, fondata, come si è già detto, su un mandato conferito in data 18 agosto e valido sino al 31 agosto 2009. Anche contro tale pretesa, che diversamente dalla precedente trova caratterizzazione a forfait senza che il dato negoziale relativo alla effettiva durata dell’incarico -peraltro neppure sovrapponibile a quello di cui sopra- possa prendere alcun rilievo, la parte intimata oppone essenzialmente due argomentazioni, la prima fondata su un’asserita mancanza di prova dell’attività svolta, in assenza della quale il sig. Orlandini non avrebbe diritto ad alcun compenso; la seconda basata sull’inefficacia del mandato per non aver fornito la prova del deposito presso la Commissione Agenti della FIGC. Il Collegio, quindi, non deve che ribadire le superiori confutazioni , il che importa nel caso in esame che la domanda di pagamento del Sig. Orlandini vada interamente accolta. 3. Risultando, pertanto, accertata l’esistenza e l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie a carico dell’A.C. Siena S.p.A., la predetta società deve essere condannata al relativo pagamento della somma di euro la somma di euro 2222,22 (duemiladuecentoventidue/22), a titolo di compenso in riferimento al contratto di mandato sottoscritto in data 4 agosto 2009 per il tesseramento del calciatore Michele Palamara, e della somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di compenso in riferimento al contratto di mandato sottoscritto in data 18 agosto 2009 per il tesseramento del calciatore Matteo Calamai, oltre IVA. L’intimata va, altresì, condannata a corrispondere, su tale somma, gli interessi, relativi ai ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, “attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa allalotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; disciplina applicabile alla fattispecie in esame, sia perché le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 citato regolano “…ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per transazione commerciale devono intendersi “…i contratti, comunque denominati, traimprese…” (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per “imprenditore deve intendersi “…ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione…” (art. 2, comma 1, lett. c), citato); sia in conformità all’orientamento, ormai consolidato, di questo Tribunale (lodi Gabetto c. A.C. Mantova in data 29 aprile 2010; Pagliari c. Reggina Calcio s.p.a. in data 14 luglio 2010; Pasqualin c. Gallipoli Calcio s.r.l. in data 21 luglio 2010; Martorelli c. A.C. Mantova s.r.l. in data 30 settembre 2010; Marco Piccioli c. A.C. Siena S.p.A. in data 11 aprile 2011). L’art. 4 citato prevede espressamente, al primo comma, che “ gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In base al contratto stipulato dalle parti in data 4 agosto 2009, come si è già riferito supra, è stata espressamente prevista la data entro la quale i singoli pagamenti dovevano essere effettuati. La data alla quale riferire la decorrenza degli interessi è, quindi, per l’aspetto del contratto di mandato che qui rileva, il 31 dicembre 2009, termine, stabilito dal predetto contratto per il pagamento della somma di euro 15.000,00= + IVA; mentre per il contratto stipulato fra le parti in data 18 agosto 2009, per il profilo che qui rileva, è il 30 dicembre 2009 per l’adempimento, da parte della società A.C. Siena S.p.A., del pagamento della somma forfettaria di euro 15.000,00= + IVA, come, peraltro, richiesto dalla parte istante stessa (nelle conclusioni del ricorso introduttivo). 4. Attesa la complessità di alcune delle questioni trattate e la parziale soccombenza di entrambe le parti, il Collegio Arbitrale ritiene di disporre la compensazione delle spese di giudizio e di porre a carico delle parti, in misura uguale e con vincolo di solidarietà, gli onorari degli Arbitri liquidati come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, così dispone: a) in parziale accoglimento dell’istanza di arbitrato condanna l’A.C. Siena S.p.A. a corrispondere al Sig. Claudio Orlandini la somma di euro 2.222,22, oltre accessori di legge, a titolo di compenso in riferimento al contratto di mandato per il tesseramento del calciatore Michele Palamara; e la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre accessori di legge, a titolo di compenso in riferimento al contratto di mandato per il tesseramento del calciatore Matteo Calamai, oltre interessi legali nei sensi di cui in motivazione e fino alla data del pagamento; b) rigetta ogni altra eccezione e istanza; c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di assistenza difensiva; d) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00); e) pone a definitivo carico della parte che ne ha fatto anticipazione il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, il giorno 14 luglio 2011, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Ferruccio Auletta F.to Tommaso Edoardo Frosini
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