CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 giugno 2011 promosso da: Pomezia Srl e Sig. Maurizio Schiavon / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 giugno 2011 promosso da: Pomezia Srl e Sig. Maurizio Schiavon / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE AVV. GUIDO CECINELLI – ARBITRO PROF. AVV. MASSIMO COCCIA – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 1426 del 25 maggio 2011 promosso da: Pomezia S.r.l., C.F. 05474730586, con sede in Pomezia, Via Varrone n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Giocondo Piersanti, nonché il Sig. Maurizio Schiavon, nato a Roma il 20 ottobre 1958, C.F. SCHMRZ58R20H501Y, rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Fontana, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sezze (LT), Via Fanfara n. 46 istanti CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9. intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal provvedimento del 21 marzo 2011 con il quale il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il Presidente che la società sportiva oggi istanti. Il Sig. Schiavon veniva deferito per la violazione dell’articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all’art. 8, comma 4, del CGS, mentre la società sportiva veniva deferita per la violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascrivibile al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione del 7 aprile 2011, irrogava a carico del Presidente la sanzione dell’inibizione per mesi 18 e dell’ammenda di € 20.000,00, mentre alla società sportiva veniva irrogata la sanzione di punti 15 di penalizzazione da scontare nel corso della stagione sportiva 2010/2011. Successivamente, in data 14 aprile 2011, tanto la società sportiva e il suo Presidente quanto la Procura Federale promuovevano reclamo avverso la predetta decisione innanzi alla Corte di Giustizia Federale. In data 4-10 maggio 2011, la Corte di Giustizia Federale, con comunicati ufficiali n. 267 e 279, respingeva il reclamo proposto dal Presidente Schiavon e dal Pomezia S.r.l., accogliendo l’appello del Procuratore Federale e infliggendo al club pontino la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2010/2011. Con atto depositato in data 25 maggio 2011 prot. n. 1426, gli istanti proponevano istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; l’Avv. Guido Cecinelli veniva nominato quale Arbitro per le parti istanti; il Prof. Avv. Massimo Coccia quale Arbitro per la parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Guido Cecinelli (Arbitro), Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 13 giugno 2011 presso la sede dell’arbitrato. La società Pomezia S.r.l. e il suo Presidente formulavano le seguenti conclusioni: «Riformare la decisione impugnata e per l’effetto inquadrare la fattispecie in esame nell’illecito di cui all’art. 8 comma 1 o 2 CGS ed irrogare la sanzione al minimo edittale; in subordine qualore venga ritenuta sussistente la violazione di cui all’art. 8 comma 4 CGS irrogare la sanzione al minimo edittale o in subordine nella misura riconosciuta giusta ed equa e comunque per il Pomezia srl nella misura già disposta dal giudice di primo grado e per il sig. Maurizio Schiavon nella sola misura dell’inibizione per mesi 6 e comunque con esclusione dell’ammenda; in ulteriore subordine sia per il Pomezia srl che il sig. Schiavon si voglia comunque riformare la decisione impugnata con pena meno afflittiva; con condanna della Federazione chiamata in giudizio al pagamento di spese, competenze ed onorari del Collegio Arbitrale nonché sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa». Con atto depositato in data 1 giugno 2011 prot. n. 1460 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «si chiede che l’istanza avversaria venga respinta perché infondata. Con condanna della parte istante alle spese del presente procedimento, inclusi i diritti amministrativi versati ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Codice dei giudizi dinanzi al TNAS». All’udienza del 13 giugno 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva una Camera di Consiglio del Collegio all’esito della quale venivano respinte le istanze istruttorie formulate dalla Federazione. La società sportiva depositava report attestante la situazione economico-patrimoniale della stessa al 13 giugno 2011. In quella stessa sede, il Collegio, preso atto della concorde richiesta di entrambe le parti di fissare un’udienza di discussione con assegnazione di termini per deposito di memorie, assegnava termine sino al 16 giugno per il deposito della memoria difensiva e dei documenti relativi all’esecuzione della Delibera Assembleare del 21 luglio 2010. Inoltre, il Collegio fissava per il giorno 17 giugno 2011 l’udienza di discussione. In quella sede, pertanto, si svolgeva la discussione, all’esito della quale il Collegio si riservava trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1.I. La società sportiva e il suo Presidente ricorrono affinché venga accertata e dichiarata l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale del 4-10 maggio 2011, con conseguente riduzione delle sanzioni loro inflitte. In primo luogo, la difesa degli istanti osserva come, a seguito del conferimento di una società agricola nella società sportiva pontina, le perdite del Pomezia S.r.l. erano state completamente ripianate. «Il conferimento consisteva, unicamente, come rilevato dalla perizia, in un terreno agricolo di quasi tre ettari dal valore superiore al milione di euro. Tale operazione regolarmente avvenuta e non solo lecita, ma perfettamente usuale per le società di capitali, aveva eliminato ogni passività». Pertanto, continua nel proprio ragionamento la difesa degli istanti, il provvedimento della Corte di Giustizia si basa «sull’assunto che tale conferimento non fosse sufficiente e che senza il versamento in denaro non sarebbe avvenuto il ripescaggio». Ciò che rileva, deducono ancora la società sportiva ed il suo Presidente, è che «la somma promessa in denaro nell’assemblea sociale dal socio unico (e poi effettivamente non versata con bonifico) è stata di lì a poco effettivamente versata nella minor somma di euro 600.000,00 che costituiscono le garanzie (fideiussione bancaria più assegno) necessarie per l’iscrizione al campionato. Dunque è vero che il denaro non fu effettivamente versato ma una gran parte è stato messo, comunque, a disposizione nei giorni successivi per la regolare (ed incontestabile) iscrizione al Campionato». II. La società sportiva lamenta, altresì, la manifesta sproporzionalità delle sanzioni adottate contro la stessa. La difesa degli istanti, infatti, osserva come «la sanzione comminata, in primo grado, dalla CDN era già di per sé durissima essendo ben 15 volte superiore al minimo edittale. Se dunque il legislatore sportivo ha previsto che casi di violazione dell’art. 8 comma 4 CGS possono essere puniti anche con un solo punto di penalizzazione (e la sanzione sarebbe perfettamente congrua in quanto prevista dal dettato normativo) ecco che una sanzione 15 volte maggiore è anche eccessiva. Senonché in secondo grado è stata addirittura comminata la retrocessione». A tal riguardo, sostiene la difesa della società, nonostante la sentenza impugnata non ritenga afflittiva la penalizzazione di 15 punti comminata dalla CDN, l’attuazione della penalizzazione di 15 punti ha provocato un forte scoramento nella compagine pontina, che si è vista cambiare i propri obiettivi sportivi nell’arco di pochi giorni: dalla lotta per entrare nei play off, il Pomezia S.r.l. si è vista coinvolta nella corsa per non retrocedere nella categoria inferiore. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie vengano respinte perché infondate. I. In primo luogo, la Federazione, dopo aver ripercorso brevemente i vari accadimenti che hanno preceduto il deferimento da parte del Procuratore Federale, precisa come, «a seguito di una verifica tecnico-amministrativa effettuata presso la sede del club in data 22 dicembre 2010, gli ispettori della Co.Vi.So.C. hanno purtroppo dovuto rilevare che non era staro dato alcun seguito alla delibera assembleare del 21 luglio 2010, avente ad oggetto il finanziamento socio in conto futuro aumento di capitale sociale di euro 740.000». Infatti, non risultavano mai essere stati eseguiti i due versamenti, per € 740.000,00 ed € 330.000,00, che la società si era impegnata ad effettuare per regolarizzare la propria posizione economico-finanziaria. «In altre parole, la domanda di ripescaggio presentata dalla società odierna istante in data 23 luglio 2010 risulta essere stata corredata da documentazione incontrovertibilmente non veridica, in assenza della quale il Pomezia non avrebbe mai ottenuto l’accesso al Campionato professionistico di Seconda Divisione». Conseguentemente, conclude la difesa della FIGC, la Corte di Giustizia non ha fatto altro che applicare quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del CGS. II. In secondo luogo, con riferimento al conferimento della società agricola nel Pomezia S.r.l., che per parte istante sarebbe stato sufficiente per ripianare il dissesto economico ed avere i requisiti per essere ammessi al Campionato di Seconda Divisione, la Federazione osserva come «le società di capitali che disputano i campionati professionistici organizzati da una federazione affiliata al CONI sono tenute all’osservanza delle “norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionistici” dettate dalla legge n. 91 del 23 marzo 1981». Tra le varie disposizioni, ed in particolar modo dall’art. 10 della predetta legge, «deriva, per il Pomezia Calcio come per le altre consorelle, la contrarietà alle citate norme imperative di emanazione statale dell’esercizio di qualsiasi attività “extracalcistica” (i.e. della conduzione di un’attività agricola attraverso una società interamente partecipata), e la conseguente invalidità di qualsiasi atto compiuto in violazione di tale disposizione, con conseguente responsabilità dell’organo amministrativo». Inoltre, la difesa di parte intimata ritiene che sia priva di pregio la circostanza che il sodalizio pontino abbia poi versato la somma di € 600.000,00. «Tale somma non è stata versata nelle casse della società»; una parte, di importo pari ad € 400.000,00, è stata destinata, mediante fideiussioni bancarie a favore della Lega e della FIGC, per garantire lo svolgimento del campionato e la copertura degli emolumenti da riconoscere ai propri tesserati. Una seconda parte, di importo pari ad € 200.000,00, è stata destinata, «a titolo di contributo straordinario», per l’accesso alla competizione cui, in assenza del ripescaggio, non avrebbe avuto diritto a parteciparvi. «Ciò sta a significare che tali adempimenti, assolvendo a diversa prescrizione, non possono essere invocati dalla controparte con riferimento alla distinta problematica di cui all’art. 2482 ter c.c.». III. In terzo luogo, infine, e per quanto attiene la presunta eccessività della sanzione comminata alla parte istante, la difesa della F.I.G.C. rileva come «l’illecito amministrativo contestato (ed accertato) a carico degli istanti concreta la fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 8, del CGS, postoché la “falsificazione” dei documenti prodotti era inequivocabilmente finalizzata ad ottenere l’iscrizione al campionato. Ebbene, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva in caso di illecito ex art. 8, comma 4 (disciplinate dal successivo art. 18, lettere g-l) perseguono tutte il medesimo obiettivo: ovvero quello di porre fine alla situazione di vantaggio prodotta dal fatto illecito, in ossequio ai principi di efficacia ed afflittività della sanzione». Da ultimo, la sanzione inflitta al Presidente del sodalizio pontino è debitamente prevista e disciplinata dal CGS. Conseguentemente, in virtù della possibilità di comminare anche la sanzione dell’ammenda, gli organi di secondo grado hanno legittimamente «ritenuto opportuno, da un lato, ridurre la durata di detta misura, dall’altro, compensare tale attenuazione di pena, infliggendo anche una sanzione pecuniaria». 3.I Nel corso del procedimento arbitrale, gli istanti, in data 16 giugno 2011, hanno depositato una memoria autorizzata, con la quale hanno svolto ulteriori considerazioni difensive.In primo luogo, e con riferimento al conferimento d’azienda, la società calcistica osserva come «l’oggetto sociale (approvato dalla FIGC che altrimenti non avrebbe potuto accettare come società professionistica il Pomezia srl), a ben leggerlo per intero non osta assolutamente all’acquisizione di capitali immobiliari o finanziari in quanto recita testualmente che il Pomezia srl può compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente». Inoltre, il sodalizio pontino, «pur non accettando il contraddittorio» sul nuovo thema dedicendum dedotto dalla Federazione, vale a dire la contrarietà del conferimento rispetto a quanto stabilito dall’art. 10 della Legge n. 91 del 23 marzo 1981, osserva come «neanche la normativa in discorso osta al conferimento della società agricola nella società sportiva». Secondo la difesa degli istanti, la FIGC erroneamente sostiene che sia vietata la partecipazione della società sportiva nella società agricola, mentre, in realtà, non si tratta «di partecipazione ma di acquisizione di un capitale. In altre parole la società calcistica non partecipa ad un’attività commerciale-imprenditoriale di tipo agricolo ma acquisisce un patrimonio che, si badi bene, è costituito interamente dal valore di un terreno agricolo». Tra l’altro, osserva il Pomezia S.r.l., la società sportiva ha posto in essere unicamente un’operazione di carattere finanziario, «ben lungi dal far svolgere al Pomezia un’attività diversa che non sia sportiva ma è strumentale all’ottenimento del ripescaggio per il campionato professionistico». In secondo luogo, con riferimento alla sanzione irrogata alla società sportiva, la difesa degli istanti osserva come «al momento dell’iscrizione al campionato non è destinato alcun appunto da parte federale. Tale iscrizione avveniva regolarmente e nessun atto falso è stato depositato a tal fine. Dunque se è vero il brocardo millenario nulla poena sine lege, l’art. 8 comma 4 colpisce gli illeciti posti in essere al momento dell’iscrizione e quello odierno manca in maniera lampante della tipicità richiesta dalla norma. Invece, il Pomezia srl ha onorato perfettamente l’iscrizione con l’assurdo che la FIGC vuole retrocedere una società che ha dimostrato di avere i requisiti per quel campionato». Infine, non è condivisibile l’argomentazione della Federazione secondo la quale retrocedendo il sodalizio pontino in serie D si stia facendo giustizia. Infatti, secondo gli istanti, «anche un punto di penalizzazione sarebbe sanzione equa ex art 8 comma 4 CGS. Non sta scritto in nessuna parte che la sanzione debba essere la retrocessione, se il legislatore voleva questo l’avrebbe scritto (ubi voluit dixit) come ha fatto per altre fattispecie in cui i regolamenti FIGC prevedono discrezionalità del Giudicante pari a zero». Per ciò che attiene, poi, la sanzione comminata al Presidente Schiavon, la difesa osserva come lo stesso «non fosse altro che il solo responsabile della gestione sportiva della società»; il Presidente ha solamente preso atto dei versamenti eseguiti dal socio unico Sig. Pannunzio e, successivamente, si è adoperato per trasmettere le relative attestazioni agli organi competenti. «Ciò evidenzia che egli non ha scientemente prodotto dichiarazioni mendaci e false». II La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con propria memoria autorizzata depositata in data 16 giugno 2011, ha sviluppato alcuni profili della propria difesa. In primo luogo, la FIGC solleva una questione di carattere pregiudiziale. La decisione impugnata, in concomitanza con la conclusione della stagione sportiva 2010/2011, ha sancito la retrocessione del Pomezia S.r.l. «Orbene, non è chi non veda come, in linea di principio, gli effetti di un’eventuale pronuncia di accoglimento della domanda avversaria, che evitasse alla società sanzionata lo slittamento in coda alla classifica ovvero rideterminasse la penalizzazione in misura tale da consentirle la permanenza in II Divisione, siano inevitabilmente destinati ad incidere sulle posizioni giuridiche delle squadre che dovessero subire il conseguente scavalcamento in graduatoria». Conseguentemente, qualora si volesse prendere in considerazione la riforma della decisione oggi impugnata, per tutelare il “controinteresse” dell’altro sodalizio eventualmente coinvolto, «la presente controversia potrà essere […] decisa soltanto previa estensione del contraddittorio alla controinteressata (sinora) pretermessa». In secondo luogo, la Federazione deduce come il sodalizio pontino abbia «indubbiamente prestato acquiescenza al giudizio di idoneità allo scopo espresso dalla CO.VI.SO.C. in relazione allo strumento originariamente prescelto dall’interessata, attivandosi per il reperimento di altra soluzione (che si è poi tradotta nel compimento della frode, in virtù della quale l’istante ha beneficiato del ripescaggio)». Conseguentemente, il tentativo di controparte di ridiscutere l’inidoneità della prima operazione economica posta in essere dalla società sportiva «non può trovare ingresso, a ciò opponendosi l’acquiescenza prestata per facta concludentia dalla ricorrente all’invito (rivoltole dalla CO.VI.SO.C.) “ad effettuare una ricapitalizzazione mediante mezzi propri”». Ciò che rileva ai fini del presente giudizio, osserva la difesa di parte intimata, non è l’idoneità o meno del conferimento dell’azienda agricola, bensì la presentazione di documenti e dichiarazioni non veritiere. «Risulta, infatti, per tabulas che la società, per il tramite del suo Presidente e del socio unico, ha depositato all’atto della domanda di ripescaggio, al solo fine di ottenere (o tentare di ottenere) la iscrizione al campionato di categoria superiore rispetto a quello di appartenenza, documentazione attestante operazioni, in realtà, mai effettuate». Per quanto attiene, poi, al conferimento dell’azienda agricola, la FIGC, riportandosi a quanto ampiamente dedotto ed argomentato nel proprio scritto costitutivo, si limita a sottolineare come, coerentemente con la disciplina ex art. 10 legge 91/1981, «lo statuto del Pomezia prevede che “la società ha come oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive” e che “la società può detenere partecipazioni anche in società produttive di servizi e commerciali comunque connesse con il proprio oggetto sociale e non in modo prevalente allo stesso”. Ne consegue che la delibera assembleare del 21 luglio 2010 deve ritenersi in parte qua affetta da radicale nullità e, dunque, improduttiva di qualsiasi effetto giuridico, in quanto non solo contrastante con lo statuto sociale (che non consente – come detto – lo svolgimento di attività non riconducibili a quella sportiva), ma addirittura contraria ad una norma imperativa di legge (quale è appunto il disposto dell’art. 10 della legge n. 91/1981)». Infine, per ciò che attiene la sanzione irrogata al Presidente del sodalizio pontino, «risulta pertanto evidente la diretta responsabilità dello Schiavon per aver esibito alla CO.VI.SO.C. documentazione non veritiera – in merito all’effettuazione di versamenti [non] effettuati dal socio unico – al fine di ottenere l’ammissione al campionato di II Divisione». 4. Il Collegio è chiamato, preliminarmente, ad esaminare l’eccezione formulata dalla FIGC con la memoria depositata in data 16 giugno 2011 in relazione alla costituzione del Collegio e alla natura del presente giudizio arbitrale. L’eccezione è infondata. Nel caso di specie, infatti, non può affermarsi che la controversia proposta comporti, per il suo carattere inscindibile, l’instaurazione di un litisconsorzio necessario. Gli effetti rispetto ad altri sodalizi paventati dalla difesa della Federazione sono solo eventuali ed indiretti e, pertanto, non permettono di configurare un arbitrato con pluralità di parti ex art. 7 del Codice. 5. Venendo al merito della controversia, il Collegio reputa opportuno esaminare, in primo luogo, la questione relativa alla produzione di documentazione non veridica finalizzata all’iscrizione ad un campionato. Occorre muovere dalle note del 23 luglio 2010 e, precisamente, da quella prot. N. 2807 indirizzata alla FIGC, alla Lega Pro, alla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, alla Covisoc e alla Commissione Criteri Infrastrutturali; e da quella indirizzata alla Covisoc. Con la prima nota, Pomezia s.r.l. ha chiesto il ripescaggio al campionato di seconda divisione per la stagione sportiva 2010-2011, deducendo che la documentazione inerente a tale ripescaggio fosse stata depositata presso le sedi competenti. Con la seconda, per quel che rileva in questa sede, sono stati depositati presso la Covisoc alcuni documenti. Si tratta, in particolare, dei documenti relativi all’assemblea straordinaria del 21 luglio 2010 ore 16.00 in cui, tra l’altro, è stato deliberato un aumento di capitale per € 1.055.080,73 sottoscritto con il conferimento da parte del socio unico di Pomezia s.r.l. della partecipazione sociale in Pomezia Società Agricola s.r.l. Con la medesima nota sono stati depositati presso la Covisoc, ai fini del ripescaggio, il verbale dell’assemblea straordinaria del 21 luglio 2011 ore 18.00 con la quale è stato deliberato un finanziamento socio in conto futuro aumento di capitale sociale dell’importo di € 740.000,00, la contabile di versamento del finanziamento e la lettera di postergazione del relativo credito. Risulta, inoltre, agli atti un’ulteriore dichiarazione datata 27 luglio 2010 del socio unico di postergazione di un finanziamento in conto futuro aumento di capitale per € 330.000,00 e una contabile di versamento di tale importo sul c/c di Pomezia s.r.l. Rinviando al prosieguo della motivazione le questioni inerenti la prima delibera dell’assemblea straordinaria di aumento del capitale mediante conferimento di partecipazione, il Collegio osserva che non è dubitabile che ai fini del ripescaggio e, dunque, dell’iscrizione al campionato Pomezia s.r.l. abbia chiesto (e ottenuto) di utilizzare le due contabili di versamento per complessivi € 1.070.000,00 del 23 e del 27 luglio 2010. Le contabili in parola si presentano come ricevute di un versamento di «A/B ALTRE BANCHE» eseguito sul c/c intestato a Pomezia Calcio. Tale versamento, tuttavia, non è stato mai effettuato, come accertato nell’ambito dei gradi di giustizia federale, come risulta dall’estratto conto prodotto in atti e come, infine, risulta ammesso dalla parte istante. Si tratta di una condotta che presenta un elevato grado di slealtà e scorrettezza, aggravato dalla circostanza di essere finalizzata all’iscrizione ad un campionato. Il Collegio, pertanto, non dubita della possibilità di inquadrare il caso sottoposto al proprio esame, sotto il profilo in parola, alla disposizione contenuta nell’art. 8 , comma 4, del CGS della FIGC. In definitiva, gli argomenti sui quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni possono essere condivisi dal Collegio. È stata correttamente accertata la sussistenza dell’illecito contestato agli istanti. La motivazione della decisione impugnata, pertanto, è sostanzialmente corretta alla luce delle risultanza procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Inoltre la motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile. 6. Le considerazioni finora esposte sono sufficienti per giustificare il rigetto dell’istanza di arbitrato. Appare, tuttavia, opportuno spendere alcuni argomenti anche in relazione alle deduzioni svolte dalla parte istante circa la sufficienza della prima delibera assembleare del 23 luglio 2010 (ore 16.00) al fine di permettere il ripescaggio del Pomezia e, conseguentemente, alla qualificazione dell’illecito di cui al punto precedente come “inutile”. Le deduzioni sono infondate. L’art. 10 della legge 23 marzo 1981 n. 91 dispone che le società sportive possono svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali. In linea con tale previsione di fonte legislativa, lo statuto della società istante prevede che «[…] La società ha per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive […] può detenere partecipazioni anche in società produttive di servizi commerciali comunque connesse con il proprio oggetto sociale e non in modo prevalente allo stesso […]». (s.d.r.). Lo statuto della società Pomezia Agricola – la cui partecipazione è stata conferita in Pomezia s.r.l. per sottoscrivere l’aumento di capitale deliberato dall’assemblea del 23 luglio 2011 ore 16.00 – dispone che la società «[…] ha per oggetto esclusivo la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e attività connesse, la conduzione in proprio che conto terzi, di fondi rustici e relativi immobili, l’amministrazione ed il miglioramento degli stessi, e la realizzazione di opere agricole […]» (s.d.r.). Dall’esame dei due oggetti sociali – che disegnano inderogabilmente il perimetro delle attività che le società possono svolgere – emerge, per un verso, che Pomezia s.r.l., in quanto società sportiva, non può svolgere attività diverse da quest’ultima e che, a tale fine, può detenere partecipazioni esclusivamente – e in modo non prevalente – in società produttive di servizi e commerciali comunque connesse con il proprio oggetto sociale. Per altro verso, che Pomezia Agricola non può svolgere attività diverse da quelle agricole e, dunque, certamente non può svolgere attività produttive di servizi o di natura commerciale. Tale conclusione non può essere messa in discussione dalle osservazioni della difesa della parte istante laddove si afferma che «[…] la società calcistica non partecipa ad un’attività commerciale-imprenditoriale di tipo agricolo, ma acquisisce un patrimonio che, si badi bene, è costituito interamente dal valore di un terreno agricolo […]». Sul punto il Collegio rileva che altro è il conferimento di un terreno per sottoscrivere un aumento di capitale di una società, altro è il conferimento di una partecipazione sociale. Nel secondo caso, il terreno che rientri nel patrimonio della società la cui partecipazione viene conferita nel capitale di altra società non può che essere utilizzato per il perseguimento dello scopo sociale che, appunto, è di natura esclusivamente agricola. A ciò si aggiunga, che, dall’esame della perizia del Prof. Riccardo Tiscini volta alla stima della partecipazione societaria in questione, emerge che la valorizzazione del terreno de quo è legata non tanto ad un uso agricolo dello stesso, bensì ad un suo potenziale, e meramente eventuale, utilizzo edificabile all’esito di una modificazione dell’attuale stato urbanistico del Comune dove insiste il terreno. 7. Ad avviso dell'arbitro di designazione di parte istante, la determinazione della sanzione della retrocessione comminata dall’Organo Giudicante di Secondo Grado della FIGC, è eccessiva e, pertanto, limitatamente a questo aspetto, esprime il proprio dissenso concordando sulla congruità della sanzione comminata dalla C.D.N. 8. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono ritenersi assorbite. Le spese di lite e gli onorari del Collegio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, rispettivamente, in € 2.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. in favore della parte resistente; e in € 6.000,00 oltre accessori in favore del Collegio. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l’istanza di arbitrato presentata dalla società Pomezia Srl e dal Sig. Maurizio Schiavon nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio; pone a carico delle parti istanti - società Pomezia Srl e Sig. Maurizio Schiavon – il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; pone a carico delle parti istanti - società Pomezia Srl e Sig. Maurizio Schiavon – con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; pone a carico delle parti istanti - società Pomezia Srl e Sig. Maurizio Schiavon – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato a maggioranza in data 17 giugno 2011 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa f.to Guido Cecinelli F.to Massimo Coccia
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