CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 maggio 2011 promosso da: On. Siro Marrocu e Villacidrese Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 maggio 2011 promosso da: On. Siro Marrocu e Villacidrese Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO CINELLI – ARBITRO PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 2912 del 31 dicembre 2010 promosso da: Villacidrese Calcio S.r.l., con sede legale in Villacidro, Via Marinotti n. 12, in persona del Presidente del C.d.A., legale rappresentante pro tempore, On.le Siro Marrocu, nonché degli altri membri del C.d.A., Sig. Davide Farris e Sig. Luciano Porcedda, nonché On.le Siro Marrocu in proprio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianluca Giannichedda e Luca Miranda, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cervaro (FR), Via Airella n. 12 istanti CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, in persona del Presidente Doot. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9. Intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal provvedimento, prot. n. 2070/102 del 13 ottobre 2010, con il quale il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il Presidente che la società sportiva oggi istanti. Il Sig. Marrocu veniva deferito per la violazione dell’articolo 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione al titolo I, par. II, lett. B) punti 4, 5, 6 e 8 del C.U. F.I.G.C. 117/A del 25 maggio 2010; violazione dell’articolo 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I, par. IV, lett. A) punto 1 del C.U. F.I.G.C. 117/A del 25 maggio 2010; violazione dell’articolo 8, comma 1, del CGS per dichiarazione non veritiera effettuata alla Co.Vi.So.C. in data 6 luglio 2010. La società sportiva veniva deferita per la violazione dell’art. 4, comma 1 e 2 del CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione del 3 novembre 2010, irrogava a carico del Presidente la sanzione dell’inibizione per mesi 18, mentre alla società sportiva veniva irrogata la sanzione di punti 5 di penalizzazione da scontare nel corso della stagione sportiva 2010/2011. Successivamente, in data 4 novembre 2010, la società sportiva e il suo Presidente promuovevano reclamo avverso la predetta decisione innanzi alla Corte di Giustizia Federale. In data 2 dicembre 2010, la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, con comunicato ufficiale n. 110, respingeva il reclamo proposto dal Presidente Marrocu e dal Villacidrese Calcio S.r.l. Con atto depositato in data 31 dicembre 2010 prot. n. 2912, gli istanti proponevano istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Maurizio Cinelli veniva nominato quale Arbitro per le parti istanti; il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini quale Arbitro per la parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Maurizio Cinelli (Arbitro), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 23 febbraio 2011 presso la sede dell’arbitrato. La società Villacidrese Calcio S.r.l. e il suo Presidente formulavano le seguenti conclusioni: «A) Accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – del 02 dicembre 2010 – Pubblicata, alla data odierna solo in dispositivo, nel C.U. n. 110/CGF, notificata in pari data in epigrafe meglio descritta. B) Per l’effetto, in via principale, in riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – del 02 dicembre 2010 – Pubblicata, alla data odierna solo in dispositivo, nel C.U. n. 110/CGF, notificata in pari data, annullare due (2) dei cinque (5) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione agonistica 2010/2011, inflitti alla Società istante e di ridurre in misura proporzionale la sanzione dell’inibizione a carico dell’istante Presidente del CdA e legale rappresentante della Villacidrese Calcio S.r.l., On.le Siro Marrocu per mesi diciotto (18), ritenendone congrua altra. C) In subordine, voglia determinare la sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali nella misura ritenuta di giustizia. D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ed ai compensi degli Arbitri». Con atto depositato in data 19 gennaio 2011 prot. n. 0157 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] si chiede sin d’ora che venga rigettata la domanda avversaria perché infondata. Con vittoria di spese, inclusi i diritti amministrativi versati, ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del Codice dei giudizi dinanzi al TNAS». All’udienza del 23 febbraio 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva la discussione. In quella stessa sede, il Collegio, preso atto della mancata pubblicazione dei motivi della decisione impugnata, assegnava termini alle parti di quindici giorni, dal deposito della decisione completa dei motivi presso la Segreteria, per la redazione di memorie, e ulteriori quindici giorni per il deposito di memorie di repliche alla prima memoria. Il Collegio, inoltre, si riservava sulla fissazione della seconda udienza. Successivamente, il Collegio fissava per il giorno 19 maggio 2011 la seconda udienza. In quella sede, pertanto, si svolgeva la discussione, all’esito della quale il Collegio si riservava trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. I. La società sportiva e il suo Presidente ricorrono affinché venga accertata e dichiarata l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale del 2 dicembre 2010, con conseguente riduzione delle sanzioni loro inflitte. Nello specifico l’odierna impugnazione ha ad oggetto solo 2 dei 5 dei capi di incolpazione contestati algli odierni istanti dalla Procura Federale. Il ricorso innanzi al TNAS verte quindi, come correttamente indicato dalla difesa della F.I.G.C., sul «mancato deposito presso la Co.Vi.So.C. delle ricevute di invio telematico delle dichiarazioni relative al periodo di imposta terminato al 31 dicembre 2008 […]» e sul «mancato deposito presso la Co.Vi.So.C. della nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario dedicato[…]» In primo luogo, la difesa della società sportiva deduce come «l’omessa valutazione della produzione ex art. 37, co.3, C.G.S: di documentazione nuova liberatoria degli addebiti contestati […]» abbia impedito di dimostrare la scusabilità del proprio comportamento qualificato, da parte istante, come errore scusabile. La società istante lamenta, fra l’altro, una violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, del CGS; la difesa del Villacidrese, infatti, censura la decisione della Corte di Giustizia in quanto gli inadempimenti contestati non si concretizzano in una «violazione dei supremi principi di lealtà, correttezza e probità». Rileva la parte istante come in data 02.04.2010 la Lega Pro inoltrava alla stessa la documentazione la quale, a dire della società, proverebbe l’errore scusabile rispetto all’accusa dell’ «omesso deposito entro il 30 giugno 2010 delle copie delle ricevute di invio telematico delle dichiarazioni relative al periodo di imposta terminato al 31 dicembre 2008 e della nota contenente agli estremi di un conto corrente bancario dedicato è incorso il sodalizio in data 30.06.2010 […]». Infatti parte istante sostiene di aver, per errore, a suo dire scusabile, aver depositato la documentazione destinata al Co.Vi.So. presso la Lega Pro con altra documentazione destinata a quest’ultima. II. La società sportiva lamenta, altresì, la manifesta sproporzionalità delle sanzioni adottate contro la stessa rispetto ai diritti costituzionali di giustizia equità e proporzionalità e ai principi fondamentali in materia di concorrenza. La difesa di parte istante, infatti, osserva come sia «illegittima e irrazionale l’adozione di un’interpretazione meramente formalistica del dettato normativo che, operando un mero calcolo algebrico al fine di determinare le sanzioni da infliggere, senza considerare la peculiarità dei casi concreti, si pone in evidente violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 111 Cost., nonché, e in misura maggiore, dell’art. 41 Cost.».Infatti, sostiene la difesa della società, «mai si è assistito a sanzioni così afflittive, soprattutto in assenza di qualsivoglia vantaggio per la società sanzionata e in presenza di condizioni del tutto giustificative delle condotte». La parte istante, infatti, sostiene come le allegazioni probatorie dimostrino, in modo inequivoco, la scusabilità dell’errore ascritto alla società calcistica e come le condotte da essa poste in essere a mezzo dei propri organi siano qualificabili come meramente marginali. Così vengono riassunte le tesi difensive della parte istante : a) «natura del tutto scusabile e incolpevole degli errori di inoltro e delle dichiarazioni rese, avvenute in piena buona fede; b) assenza di alcun vantaggio alla Villacidrese Calcio S.r.l.; c) assenza di qualsivoglia compromissione di poteri di controllo da parte della Co.Vi.So.C., la quale è entratain possesso ben prima della riunione istruttoria per l’ammissione ai campionati di tutta la documentazione necessaria.» 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie vengano respinte perché infondate. I. In primo luogo, la Federazione precisa come ognuno degli inadempimenti posti in essere dalla società calcistica costituisca un illecito disciplinare sanzionato con un punto di penalizzazione in classifica. A dar luogo all’irregolarità è stato il ritardo nel deposito della documentazione e la circostanza che la società avvalendosi del “termine di grazia” sia stata regolarmente ammessa al campionato di II divisione non rende inoperativa la suindicata sanzione. Per quanto attiene la presunta eccessività della sanzione comminata alla parte istante, la difesa della F.I.G.C. rileva come la «penalizzazione di punti in classifica per il mancato tempestivo adempimento di taluni incombenti prescritti per l’iscrizione ai campionati è soluzione introdotta nell’ordinamento federale da qualche anno al fine di mitigare la precedente impostazione di sistema, che prevedeva l’automatica estromissione dal campionato della società che non avesse assolto a tutti gli adempimenti prescritti nell’unico termine all’uopo assegnato». 3.I Nel corso del procedimento arbitrale, parte istante, in data 20 aprile 2011, ha depositato i “motivi aggiunti”, con i quali ha contestato nuovamente la decisione oggi impugnata, insistendo «sull’omessa ed erronea valutazione […] di domentazione nuova liberatoria dagli addebiti contestati […]». La società calcistica lamenta altresì, a mezzo della propria memoria, un’illegittima sperequazione di trattamento tra il Villacidrese e il Latina Calcio S.p.a. sostenendo che i comportamenti tenuti dalla società pontina fossero del tutto analoghi a quelli tenuti dalla Villacidrese Calcio S.r.l. Il Latina Calcio S.p.a. era «andata esente da responsabilità, con conseguente annullamento dei 2 punti di penalizzazione in precedenza irrogati, in ragione del fatto, di aver depositato in data 27/08/2010 presso la Lega Pro la documentazione richiesta dai punti 15 e 16 del C.U. F.I.G.C. 117/A del 25 maggio 2010, nonché di aver già sotto contratto le figure richieste dal C.U., pur non avendo depositato detta documentazione, nel termine previsto dallo stesso Comunicato Ufficiale, alla neo- costituita Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi della FIGC». Veniva altresì avanzata istanza di provvedimento cautelare ex art. 23 e di abbreviazione dei termini ex art. 25, co. 4, del C.G.. II La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con propria memoria autorizzata depositata in data 21.04.2011 prot. n. 1088, prendeva posizione rispetto ai “motivi aggiunti” dedotti da controparte. Nello specifico la parte intimata deduce che: le richieste di ammissione ai campionati si inseriscano nel contesto di una procedura di tipo ammissivo, caratterizzata dal connotato della concorsualità delle società iscrivibili; che lo svolgimento di tali procedure è regolato dalla lex specialis dettata dalla Federazione con apposito Comunicato Ufficiale, emanata in vista di ogni singola stagione sportiva; i termini e gli adempimenti ivi contemplati non sono suscettibili di applicazione elastica e/o flessibile […], a ciò opponendosi la necessità di garantire la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione.» La F.I.G.C. nella propria memoria autorizzata prende posizione anche sulla tesi dell’errore scusabile sostenendo, in primis, come non sussistano gli elementi perché possa parlarsi di errore e come, d’altro canto, manchino del tutto gli elementi che possano qualificare come scusabile l’errore, che tale può essere definito solo in presenza di elementi di tipo oggettivo. Conclude la F.I.G.C. sul tema ricordando come la Villacidrese fosse al suo secondo campionato e, come tale, ben consapevole delle procedure indispensabili per una corretta iscrizione al nuovo campionato. In ultimo, la parte intimata prende posizione sul tema della sperequazione di trattamento della Villacidrese rispetto al Latina Calcio illustrando come le violazioni ascritte al Latina Calcio siano di tipo sportivo e organizzativo, mentre quelle ascritte all’odierna istante siano di tipo economicofinanziario. Viene puntualizzato come la posizione del Latina Calcio sia distinta da quella dell’odierna istante; la squadra pontina, infatti, era stata precedentemente ripescata ed era stata proprio questa circostanza ad indurre la Corte di Giustizia Federale ad annullare la sanzione inflitta al Latina Calcio dal giudice di primo grado. 4. L’istanza di arbitrato è infondata e deve essere rigettata. Il Collegio reputa che le conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi di giustizia sportiva domestica siano legittime e pertinenti agli atti dei procedimenti e alle relative risultanze istruttorie. In particolare, il Collegio ritiene che il Villacidrese Calcio S.r.l. sia incorso nella violazione dei punti 6 e 8 del Titolo I par. III lett. B del citato C.U. omettendo di depositare regolarmente presso la Co.Vi.So.C. a) le ricevute di invio telematico delle dichiarazioni relative al periodo di imposta terminato al 31 dicembre 2008; b) la nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario dedicato. Rispetto a nessuno di tali inadempimenti è configurabile un errore scusabile. Una pluralità di inadempimenti ai quali – in linea di continuità con la giurisprudenza formatasi nell’ambito del TNAS [cfr. Lodo S.S. Juve Stabia vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 13 maggio 2009 (Collegio:Scino Pres., Vessichelli, Benincasa)]– consegue una pluralità di sanzioni. In linea con un orientamento già espresso nell’ambito del TNAS [ cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 11 maggio 2009 (Collegio: Frosini Pres., Benincasa, Russo) e Lodo Benigni vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 15 maggio 2009 (Collegio: Frosini Pres., Benincasa, Russo)], occorre ribadire che nell’ipotesi in cui nell’ordinamento sportivo siano prescritti determinati adempimenti da svolgere entro un termine perentorio, grava sul soggetto tenuto a porre in essere le diverse condotte l’onere di attivarsi tempestivamente e diligentemente per realizzare le condizioni sulle quali si basa l’adempimento. Ferme queste considerazioni di carattere generale, con riguardo al diverso trattamento sanzionatorio applicato alla società istante rispetto a quello inflitto al Latina Calcio S.p.a., colgono nel segno le osservazioni della Federazione che sottolineano come la società pontina sia stata ripescata in Seconda Divisione solo in data 4 agosto 2010, vale a dire in un tempo molto prossimo al termine perentorio stabilito dal C.U. della FIGC. In ogni caso – e l’argomento appare dirimente – il diverso contenuto della decisione relativa al Latina Calcio non può, di per sé, inficiare la correttezza di quella impugnata in questa sede. Ben potrebbe, infatti, essere viziata la decisione presa come elemento di raffronto. In definitiva, gli argomenti sui quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni possono essere condivisi dal Collegio. È stata correttamente accertata la sussistenza degli inadempimenti contestati agli istanti con la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. La motivazione della decisione impugnata, pertanto, è sostanzialmente corretta alla luce delle risultanza procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logicogiuridico. Inoltre, la motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile. Ribadite, le considerazioni svolte in merito all’infondatezza dell’istanza di arbitrato, il Collegio non può esimersi, comunque, dal porre l’accento sull’opportunità che il legislatore federale confezioni in futuro le proprie regole attinenti al rilascio delle c.d. licenze nazionali con un grado maggiore di semplificazione, predisponendo, altresì, adeguati sistemi di informazione e supporto e anticipando i tempi di emanazione dei C.U. contenenti la disciplina. 5. In considerazione della natura della controversia e attesa la complessità delle questioni trattate, appare giustificata la compensazione integrale delle spese di lite, degli onorari degli arbitri e delle spese di funzionamento del Collegio che vengono liquidati in € 6.000,00 (seimila/00). P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l’istanza di arbitrato presentata dall’On.le Siro Marrocu e dalla società Villacidrese Calcio S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio; compensa tra le parti le spese per assistenza difensiva; pone a carico delle parti – On.le Siro Marrocu, Villacidrese Calcio S.r.l. e Federazione Italiana Giuoco Calcio –, in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; pone a carico delle parti – On.le Siro Marrocu, Villacidrese Calcio S.r.l. e Federazione Italiana Giuoco Calcio – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, in data 19 maggio 2011 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Maurizio Cinelli F.to Tommaso Edoardo Frosini
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