CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 giugno 2011 promosso da: Prof. Giovanni Tateo / Sig. Benito Emilio Docente
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 giugno 2011 promosso da: Prof. Giovanni Tateo / Sig. Benito Emilio Docente
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE
PROF. AVV. GUIDO CALVI – ARBITRO
PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 2290 del 21 ottobre 2010 promosso da: Prof. Giovanni Tateo, nato a Brindisi il 5 novembre 1969 e residente in Fermignano, Via Enrico Medi n. 12, cod. fisc. TTAGNN69S05B180C, rappresentato e difeso dall’Avv. Annalisa Rosetti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, Viale
Marconi n. 152 istante CONTRO Sig. Benito Emilio Docente, nato a Comiso l’11 dicembre 1983, cod. fisc. DCNBTM83T11C927F, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Rodella e Gianluca Rodella, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4
intimato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La vicenda de qua trae origine dal mandato procuratorio conferito da Benito Emilio Docente a Giovanni Tateo e volto all’assistenza e consulenza nel corso delle trattative e nei rapporti con le società sportive professionistiche, in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento Agenti. Con atto depositato in data 21 ottobre 2010 prot. n. 2290, l’istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Guido Calvi veniva nominato quale Arbitro della parte istante; il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Guido Calvi (Arbitro), Prof. Avv. Tommaso Edoardo (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 12 gennaio 2011 presso la sede dell’arbitrato. Il Prof. Tateo formulava le seguenti conclusioni: «Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa verifica della propria competenza, ed esperito il tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del Codice di Giustizia innanzi al TNAS e Disciplina degli Arbitri, disattesa ogni contraria istanza, azione e/o eccezione, condannare il signor Benito Emilio Docente al pagamento della somma di € 40.000,00 (quarantamila euro) a titolo di indennizzo per revoca anticipata del mandato tra agente e calciatore stipulato in Rimini il 30 dicembre 2009 in assenza di giusta causa. Oltre interessi dal dì del dovuto sino all’integrale pagamento. Con condanna esemplare dell’intimato al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio. Con ogni riserva istruttoria». Con atto depositato in data 26 novembre 2010 prot. n. 2594 il Sig. Benito Emilio Docente si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni di fatto e di diritto che precedono, adversis reiectis, in via principale, accertare e/o dichiarare che nessun importo, a nessun titolo è dovuto all’Agente Prof. Giovanni Tateo e, per l’effetto, rigettare integralmente la domanda dello stesso avanzata perché del tutto illegittima ed infondata. Con condanna dell’Agente Prof. Giovanni Tateo al pagamento e alla refusione delle spese, competenze ed onorari del procedimento e di quelle per il funzionamento del collegio arbitrale». All’udienza del 12 gennaio 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di
conciliazione, il Collegio, su istanza delle parti, assegnava alle stesse termine sino al 28 gennaio 2011 per il deposito di memorie, documenti e per la formulazione di nuove istanze, e termine sino all’11 febbraio 2011 per il deposito delle relative repliche, fissando l’udienza di discussione per il giorno 16 febbraio 2011. Sciogliendo la riserva assunta nel corso dell’udienza del 16 febbraio 2011, il Collegio, con ordinanza dell’1 marzo 2011, disponeva l’acquisizione del contratto di mandato in originale del 20 dicembre 2009 sottoscritto dalle parti; disponeva consulenza tecnica grafologica, nominando quale perito la dott.sa Valeria Cubeddu, e fissava l’udienza del 25 marzo 2011 per il conferimento d’incarico e la formulazione dei quesiti. All’udienza del 25 marzo 2011, il Collegio, dopo aver dato atto dell’acquisizione nel giudizio arbitrale del contratto di mandato del 20 dicembre 2009, formulava al C.T.U. il seguente quesito: «Il CTU, esaminati gli atti del procedimento e, in particolare, l’originale del contratto di mandato stipulato in data 30 dicembre 2009 tra il calciatore Docente Benito Emilio e l’agente Tateo Giovanni e gli eventuali documenti comparativi – da acquisire direttamente dalle parti se necessario – verifichi se la cifra di € 40.000,00 indicata sub a) sia quella originariamente apposta dalle parti ovvero abbia subito modifiche, alterazioni e/o correzioni». Il Collegio, inoltre, concedeva al CTU termine di 30 giorni, decorrenti dall’inizio delle operazioni peritali, per il deposito della relazione e riservava ogni ulteriore provvedimento all’esito del deposito della relazione peritale. In quella stessa sede, le parti nominavano i propri consulenti: per il ricorrente la dott.sa Luciana De Rose, per l’intimato il prof. Guido Angeloni. Si tratta dei medesimi consulenti dei quali sono state depositate in giudizio le perizie di parte. Con ordinanza del 18 maggio 2011, il Collegio assegnava alle parti termine sino al 27 maggio 2011 per il deposito di una memoria e termine sino al 6 giugno 2011 per il deposito della relativa replica, in relazione all’elaborato depositato dal CTU. Con ordinanza del 16 giugno 2011 il Collegio rigettava le istanze istruttorie formulate dalla difesa del signor Docente e fissava l’udienza di discussione per il giorno 23 giugno 2011, all’esito della quale il Collegio si riservava trattenendo la causa in decisione.MOTIVI
1.I. Il Sig. Tateo ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti di Benito Emilio Docente in virtù del rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti, attesa la revoca anticipata del mandato in assenza di giusta causa.
Il contratto stipulato con l’odierno intimato prevedeva ex art. 8, lettera a), che il calciatore avrebbe corrisposto all’agente la somma di € 40.000,00 qualora avesse revocato il mandato procuratorio in assenza di giusta causa. Infatti, osserva la difesa dell’agente, «prima della scadenza naturale del mandato, il signor Docente, a mezzo lettera raccomandata A/R, in data 22 aprile 2010, revocava ex art. 11.2 regolamento agenti di calciatori 2007, l’incarico all’odierno istante», non dando «impulso alla eventuale azione di accertamento della giusta causa ex art. 11 comma 4 regolamento agenti 2007».
2. Il Sig. Benito Emilio Docente, con la propria memoria di costituzione, chiede che ladomanda avversaria venga rigettata perché illegittima ed infondata.
I. La difesa del Sig. Docente osserva, infatti, come non «sia mai intercorsa una simile intesa e non è neanche vero, più in particolare, che l’importo di “€ 40.000,00” rinvenibile nell’apposito spazio del mandato sia stato apposto consensualmente tra le parti». Anzi, continua il Sig. Docente, l’importo per cui oggi è lite «[…] è stato apposto ad insaputa di Benito Docente e le parti, all’atto del conferimento dell’incarico, pattuirono che nessuna somma fosse dovuta all’Agente nel caso in cui il calciatore avesse deciso di revocargli il mandato anticipatamente. A tal fine, più in particolare, venne trascritta all’interno dell’apposito spazio riservato all’indicazione della somma consensualmente predeterminata dalle parti di cui al punto 8. lett. a) del mandato, la cifra “zero” (in numeri “0”) ad indicare proprio che, in caso di revoca senza giusta causa, l’importo dovuto all’Agente sarebbe stato “zero” (“0”)». La difesa dell’intimato osserva, inoltre, che, proprio la convinzione di aver sottoscritto con il procuratore un mandato che non prevedeva alcun indennizzo in caso di revoca senza giusta causa, è stato il motivo per cui «non si preoccupava di attivare la procedura ex art. 11 comma III Regolamento Agenti del 2007 finalizzata all’accertamento della giusta causa
della revoca». Successivamente, dopo aver ricevuto la richiesta di indennizzo da parte del Sig. Tateo, l’atleta si adoperava per richiedere copia del contratto sottoscritto con il proprio procuratore; una volta ricevuta copia del contratto, il Sig. Docente constatava che sul mandato procuratorio era stata trascritta, «a sua insaputa», la somma di € 40.000,00 in caso di revoca senza giusta causa. Pertanto, conclude la difesa di parte intimata, «l’esponente (sempre in data 20 luglio 2010, ore 18,25) si è reato presso la Stazione dei Carabinieri di Rimini – Via Flaminia e ha sporto formale querela relativamente ai fatti sopra descritti».
3.I Nel corso del procedimento arbitrale, le parti hanno provveduto al deposito di documenti e allo scambio di memorie e di repliche, così come autorizzate dal Collegio nel corso della prima udienza del 12 gennaio 2011.
Entrambe le parti si sono riportate alle proprie tesi difensive, illustrando ed argomentando le rispettive ragioni poste alla base delle differenti pretese. La difesa dell’agente ha osservato, nello specifico, come «colui il quale affermi di aver apposto la sua firma su foglio bianco o che il riempimento dello stesso sia avvenuto in violazione o in assenza di accordo, ha l’onere di provare la veridicità di quanto sostenuto. Tale onere grava anche su di lui che, pur riconoscendo di aver sottoscritto il documento, si duole del suo riempimento in modo difforme da quello pattuito, poiché deve provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e quindi di inadempimento del mandato
ad scribendum ovvero di non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva fosse dichiarato […]». «Tutto ciò [conclude la difesa del Sig. Tateo] manca nell’atto presentato dal Docente».
II. Con ordinanza resa fuori udienza in data 18 maggio 2011, il Collegio, attesa la relazione tecnica depositata dal CTU Dott.sa Cubeddu, ha concesso alle parti un doppio termine per la presentazione di memorie e di repliche. La difesa del calciatore contesta recisamente le conclusioni a cui è pervenuto il consulente del Collegio arbitrale. In primo luogo, il Sig. Docente non condivide l’indagine a cui è stata sottoposta l’attività istruttoria del consulente d’ufficio, in quanto, ciò che rileva per la parte intimata, è certificare «se tale cifra sia stata apposta sul mandato “in accordo” tra le parti e, più in particolare, se ciò sia avvenuto alla presenza del Docente». In ogni caso, la difesa del calciatore sottolinea «le gravi incoerenze e contraddittorietà rinvenibili nell’elaborato». Infatti, «i “ripassi” accertati in larga quantità dallo stesso CTU sulla cifra in verifica, ben possono inquadrarsi nella categoria delle “modifiche ed alterazioni” di cui si chiedeva
conto col quesito». Inoltre, sottolinea la difesa del calciatore, non si può sottacere «la singolare circostanza – anch’essa accertata dalla CTU – secondo cui, guarda caso (!!), proprio la cifra in numero “4” (a differenza di tutte le altre rinvenibili sul documento in questione) è stata vergata con due penne diverse!!». Pertanto, conclude il Sig. Docente, «non si comprende, invero, per quale ragione – se tutto si fosse davvero svolto pacificamente tra le parti (se cioè, come afferma controparte, la cifra in verifica “40.000,00” fosse stata apposta in presenza di ambo le parti) – il redattore del mandato, guarda caso proprio in corrispondenza del numento “4”, abbia avvertito il bisogno di usare due penne diverse!!!». La difesa dell’agente, nel contestare le argomentazioni svolte dal Docente, si limita a precisare come «la cifra sottoposta a verifica non è stata in alcun modo alterata, ma solo ripassata, ed i ripassi altro non sono che delle evidenziazioni che non apportano modificazioni a quanto originariamente scritto». In tal senso, continua il Sig. Tateo, le conclusioni del proprio consulente di parte e del consulente d’ufficio sono in linea tra loro.
4. Il Collegio è, in primo luogo, chiamato ad esaminare le eccezioni del Signor Docente relative al contenuto della clausola del contratto di mandato per cui è lite. In particolare, si tratta di stabilire se la cifra di € 40.000,00 convenuta a titolo di penale per l’ipotesi di revoca senza giusta causa del mandato sia stata originariamente apposta delle parti ovvero se – come assume la parte intimata – tale cifra in origine fosse pari a “0”. Dinanzi a conclusioni diametralmente opposte raggiunte dai rispettivi c.t. di parte con le perizie depositate in atti, il Collegio ha reputato opportuno disporre una c.t.u. Il C.T.U., dott.ssa Valeria Cubeddu, ha concluso il proprio elaborato rilevando che «[…] Sulla base dello studio effettuato, degli esami tecnici compiuti, delle dimostrazioni riportate nella presente relazione, e tenendo conto delle relazioni di parte, nonché delle note tecniche inviate, si ritiene che sulla cifra 40.000,00 non risulta alcuna evidenza di alterazione, ma solo ripassi. Tali ripassi non sono correttivi, né apportano modificazioni in quanto tracciati sulle medesime linee numeriche. Nella “sostanza” della cifra in verifica ed in particolare del numero 4 non vi sono modifiche, e tutti i ripassi in questione costituiscono solo un’evidenziazione. Si esclude la presenza di ulteriori numeri sottostanti. Giudizio finale in merito al quesito. La cifra in verifica 40.000,00 indicata sub a) non presenta evidenza di alterazione. Risulta essere ripassata, ma tali ripassi non sono correttivi, né apportano modifiche, Si esclude la presenza di ulteriori numeri sottostanti. [s.d.r.]». Le conclusioni alle quali ha attinto il C.T.U. sono condivise dal Collegio sia nel metodo che nel contenuto e, pertanto, deve affermarsi che la cifra originariamente apposta dalle parti sul contratto nella clausola in discussione sia quella di € 40.000,00. Non appaiono condivisibili le ulteriori deduzioni formulate dalla parte intimata nella memoria del 27 maggio 2011 volte a contestare le risultanze della perizia.
5. È accertato – e, peraltro, non contestato – che il Signor Docente abbia revocato il mandato al Prof. Tateo senza giusta causa. Da ciò consegue, in astratto, il diritto della parte istante ad ottenere il pagamento della penale convenuta nell’ambito del contratto di mandato e, cioè, dell’importo di € 40.000,00. Occorre, tuttavia, considerare che, a’ sensi dell’art. 1384 cod. civ., la penale può essere equamente ridotta dal giudice se il suo ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Tale riduzione può essere disposta dal giudice anche d’ufficio, in assenza di una espressa richiesta della parte debitrice. In questo senso appare consolidata sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità ( «In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, una volta allegate dalla parte interessata, o anche rilevabili "ex actis", le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale» [Trib. Varese, 01/06/2010]; «Il Giudice, ai sensi dell'art. 1384 c.c., ha il potere, anche d'ufficio, di diminuire la clausola penale, sia nell'ipotesi in cui la stessa sia manifestamente eccessiva, sia quando la sua riduzione sia necessaria e riconducibile al fatto che l'obbligazione principale è stata in parte eseguita ed i contraenti non abbiano previsto, in siffatta ipotesi, una riduzione della penale, con conseguente eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta. Si rileva, infatti, che il predetto potere dell'organo giudicante è previsto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, onde ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela.» [Trib. Bari Sez. I, 22/02/2010]; «Nel caso di una penale, inserita nell’accordo contrattuale, il giudice verifica anche d’ufficio la congruità della stessa e ne dispone, anche in assenza di una espressa richiesta di parte, la riduzione ai sensi dell’art. 1384 c.c. quando riscontra la sua eccessiva onerosità riguardo all’interesse della parte creditrice, ovvero che la prestazione è stata in tutto o in parte eseguita.»[App. Firenze Sez. I Sent., 18/01/2010]; «In tema di clausola penale cui può essere assimilata la clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività.» [Cass. civ. Sez. III, 18/11/2010, n. 23273]. Tenuto conto della durata del contratto di mandato, del tempo in cui è intervenuta la revoca, della categoria di appartenenza del calciatore, il Collegio reputa equo ridurre la penale a € 25.000,00 oltre interessi dalla data della domanda e fino all’integrale soddisfo.
6.Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono intendersi assorbite. Attesa la parziale soccombenza, il Collegio reputa equo disporre una parziale compensazione – nella misura indicata in dispositivo – delle spese di lite, della c.t.u. e degli onorari del Collegio arbitrale P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato presentata dal Prof. Giovanni Tateo nei confronti del Signor Benito Emilio Docente e, per l’effetto, condanna quest’ultimo al pagamento in favore del primo dell’importo di € 25.000,00 (venticinquemila) oltre interessi legali dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo;
2. compensa tra le parti 1/3 delle spese per assistenza difensiva; condanna il Signor Benito Emilio Docente al pagamento in favore del Prof. Giovanni Tateo dei restanti 2/3 che liquida, per questa quota, in € 650,00 oltre spese generali, iva e c.p.a.
3. pone a carico del Signor Benito Emilio Docente 2/3 del compenso e delle spese relative alla c.t.u. e a carico del prof. Giovanni Tateo il restante 1/3. Liquida, complessivamente, il compenso e le spese a favore del c.t.u., dott.ssa Valeria Cubeddu, in € 600,00 oltre spese documentate per € 152,32, oltre spese generali, iva e c.p.a.
4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Benito Emilio Docente 2/3 degli onorari del Collegio arbitrale a carico del prof. Giovanni Tateo il restante 1/3. Liquida, complessivamente, gli onorari del Collegio arbitrale in € 3.000,00.
5. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Benito Emilio Docente 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e a carico del prof. Giovanni Tateo il restante 1/3.
6. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato, all’unanimità, in data 23 giugno 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Maurizio Benincasa
F.to Guido Calvi
F.to Tommaso Edoardo Frosini