CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 luglio 2011 promosso da: Sig. Andrea Pelagotti e Sig.ra Elena Saldutti per il minore Sig. G.P. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 luglio 2011 promosso da: Sig. Andrea Pelagotti e Sig.ra Elena Saldutti per il minore Sig. G.P. / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’A R B I T R O U N I C O Prof. Avv. Luigi Fumagalli nominato ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 23 luglio 2011 ha deliberato il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 504 (prot. n. 1445 del 31 maggio 2011) promosso da: Andrea Pelagotti ed Elena Saldutti, quali genitori del minore Giovanni Pelagotti, residenti in Firenze, Via Monteverdi 4/a, rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Giotti di siena, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Colle Val d’Elsa (SI), Via Mazzini n. 4, giusta delega in calce alla istanza di arbitrato datata 30 maggio 2011 ricorrenti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione depositata in data 20 giugno 2011 resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. I ricorrenti sono i genitori del sig. Giovanni Pelagotti (il “sig. Pelagotti” o il “Calciatore”), giovane calciatore dilettante, nato l’8 gennaio 1997, tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’A.S.D. D.L.F. Firenze Calcio (il “DLF”). 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. In data 10 aprile 2011 si disputava in Firenze l’incontro di calcio fra le squadre dell’Audax Rufina e del DLF (la “Gara”) valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi “B” organizzato dalla Delegazione di Firenze (la “Delegazione Provinciale”) del Comitato Regionale per la Toscana della Lega Nazionale Dilettanti (il “CR Toscana”). 4. Nel rapporto sulla Gara (il “Referto Arbitrale”) l’arbitro dell’incontro esponeva che il sig. Pelagotti “al 25’ del secondo tempo è stato da me espulso in quanto, in seguito ad una mia decisione tecnica, pronunciava le testuali parole: «non capisci una sega, se non avevi voglia potevi startene a casa a dormire». Dopo l’esibizione del cartellino rosso mi veniva contro strattonandomi per la divisa, cercando di strapparmela di dosso e pronunciando le testuali parole: «chi cazzo te l’ha data questa qua, bastardo». Preso con la forza da alcuni compagni, veniva allontanato per alcuni metri, riuscendo, poi, a divincolarsi e a tornare nuovamente verso me afferrando la divisa all’altezza dello sterno ed a cercare nuovamente di strapparmela dicendo ancora le testuali parole «forse non hai capito, ma io te la levo di dosso, non la meriti». Preso nuovamente a forza da alcuni compagni e dai dirigenti intervenuti dalla panchina, ed una volta invitato ad abbandonare il recinto di gioco mi insultava con gesti osceni e con un linguaggio blasfemo e scurrile. Una volta arrivato in prossimità della porta principale degli spogliatoi la colpiva violentemente con una serie di calci e pugni e fino al termine della gara usciva dagli stessi per andare a colpire sempre con violenza le finestre con dei pugni e la porta con calci fino a crearle una crepa di circa venti centimetri, cosa che mi è stata fatta notare subito dal custode e dai dirigenti della società ospitante appena rientrato al termine della gara. Mentre colpiva le porte e le finestre continuava ad insultarmi”. 5. Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale (il “Giudice Sportivo”), pronunciandosi in relazione alla Gara, con decisione pubblicata nel C.U. n. 46 del 13 aprile 2011 (la “Decisione del Giudice Sportivo”), infliggeva al sig. Pelagotti la squalifica fino al 31 marzo 2012. 6. La Decisione del Giudice Sportivo veniva così motivata: “A seguito di decisione tecnica del D.G. lo offendeva ripetutamente. Dopo la notifica dell’espulsione si avvicinava all’Arbitro strattonandolo per la divisa cercando di strappargliela di dosso e tenendo contegno irriguardoso. Veniva allontanato dai propri compagni di squadra ma si divincolava e raggiunto nuovamente il D.G. lo afferrava per la divisa all’altezza dello sterno cercando di levargli la divisa. Preso nuovamente a forza dai compagni e dai dirigenti, intervenuti dalla panchina, veniva portato fuori dal terreno di gioco e nel contempo offendeva ancora l’Arbitro anche con gesti osceni e con un linguaggio blasfemo e scurrile. Una volta raggiunto lo spogliatoio colpiva con calci e pugni la porta del medesimo. Al termine della gara colpiva ancora violentemente con calci e pugni sia la porta che le finestre dello spogliatoio tanto che si presentavano alcune crepe. Nel contempo reiterava le offese nei confronti dell’Arbitro. Sanzione aggravata poiché capitano. Restano a carico della società D.L.F. eventuali danni reclamati dalla società ospitante”. 7. Avverso la Decisione del Giudice Sportivo il DLF proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale del CR Toscana (la “Commissione Disciplinare”). 8. La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 73 del 5 maggio 2011 (la “Decisione della Commissione Disciplinare”), in riforma della Decisione del Giudice Sportivo ed in aggravamento della sanzione da questa imposta, così deliberava: “respinge il reclamo e in virtù del principio della reformatio in peius concessale dalle norme federali, squalifica il calciatore Pelagotti Giovanni fino al 13/10/2012. Restano ferme le altre disposizioni in ordine al risarcimento dei danni causati dallo stesso”. 9. A sostegno di siffatta decisione, ritenendo di non concordare con il Giudice Sportivo “in ordine alla quantificazione della sanzione”, la Commissione Disciplinare così motivava: “I fatti che si sono verificati in occasione della gara in oggetto e nello specifico il comportamento del calciatore Pelagotti Giovanni, sono di estrema gravità. Infatti, ciò che colpisce l’attenzione è la reiterazione dei gesti e delle parole in più momenti temporali. Da ciò si evince che non può trattarsi di uno scatto d’ira momentaneo, che comunque sarebbe stato censurabile anche in virtù del ruolo rivestito in campo, ma di un’attività violenta ed illecita protrattasi nel tempo e reiterata in momenti diversi. Non solo, ad avvalorare la tesi esposta, concorre l’assoluta assenza di un ravvedimento da parte del calciatore che mai, né in occasione della gara al suo termine, né successivamente verso il G.S. o, a maggior ragione, verso la scrivente Commissione (ove è possibile comparire personalmente anche a mezzo dell’esercente la potestà genitoriale), ha sentito la necessità di intervenire. La lettera del padre è da considerarsi come un gesto proprio del genitore piuttosto che una presa di coscienza del calciatore, che non l’ha sottoscritta (in certi casi anche la mancanza di capacità di agire può essere, se non in punto di mero diritto, quanto piuttosto quale asseverazione emozionale, sinonimo di un ravvedimento). Quindi si può sicuramente affermare che il calciatore, non solo ha agito con coscienza e volontà, ma nemmeno ha ritenuto, in un momento successivo (nonostante la sua qualifica di capitano della squadra), di riflettere sui gesti compiuti nell’ottica di un ripensamento, anche se tardivo. Come è noto la giurisprudenza del Collegio in tema di giovane età del responsabile di fatti antisportivi ed antigiuridici in generale, è orientata nell’ottica di considerare la stessa come un’aggravante piuttosto che un’esimente. Tale convincimento, ormai radicato e costante, trova il suo fondamento nella necessità di fare riflettere il responsabile nel caso di violazione delle regole (oggi del gioco, ma in generale del vivere in comune) in modo da ingenerare nello stesso un severo monito per il futuro. I giovani d’oggi, che saranno la colonna portante della società di domani, devono imparare a proprie spese cosa significa il rispetto delle norme e, soggettivamente, degl’altri, nel momento in cui violano i principi cardine della società di cui anche l’attività sportiva fa parte”. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 10. Con istanza in data 30 maggio 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), i genitori del sig. Pelagotti davano avvio al presente arbitrato avverso la FIGC per ottenere la riforma della Decisione della Commissione Disciplinare, con la riduzione della sanzione inflitta al Calciatore. Nella stessa istanza di arbitrato i Ricorrenti chiedevano che la controversia fosse decida da un arbitro unico e proponevano per la nomina il prof. avv. Luigi Fumagalli. 11. Con memoria depositata in data 20 giugno 2011 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dai Ricorrenti. Allo stesso tempo, la FIGC aderiva alla nomina dell’Arbitro Unico. 12. Nominato arbitro unico, in data 21 giugno 2011 il prof. avv. Luigi Fumagalli accettava l’incarico. Fissava quindi l’udienza per il tentativo di conciliazione e la discussione delle domande formulate dalle parti. 13. Il 18 luglio 2011 si teneva in Roma l’udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, le parti illustravano le rispettive posizioni. All’esito dell’udienza, l’Arbitro Unico si riservava ogni decisione sulle domande delle parti. C.2 Le domande delle parti a. Le domande dei Ricorrenti 14. I Ricorrenti, nella propria istanza di arbitrato, hanno formulato le seguenti domande: “Piaccia all’Ob. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, contrariis reiectis, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, ridurre la squalifica inflitta al calciatore Pelagotti Giovanni nella misura che sarà ritenuta di giustizia e di ragione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedimento, nonché di tutte le spese del presente procedimento arbitrale, ivi compresi i diritti amministrativi di € 500,00 già anticipati dalla parte istante e gli onorari degli arbitri”. b. Le domande della FIGC 15. Nella propria memoria di costituzione la FIGC ha chiesto: “il rigetto dell’istanza avversaria e la conseguente condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite”. C.3 La posizione delle parti a. La posizione dei Ricorrenti 16. I Ricorrenti formulano istanza di arbitrato “al solo fine di rideterminare in maniera equa la sanzione da infliggere al calciatore”, attesa la “eccessiva afflittività” della squalifica inflittagli dalla Commissione Disciplinare. Allo stesso tempo, i Ricorrenti e il Calciatore ribadiscono, nella istanza di arbitrato, “le … scuse … all’arbitro dell’incontro ed all’intera categoria arbitrale”, già formulate dal padre del Calciatore con una lettera in data 14 aprile 2011. 17. In relazione a quanto precede, più precisamente, i Ricorrenti contestano in primo luogo alcune affermazioni recate nella Decisione della Commissione Disciplinare, non ritenute corrette, ancorché da questa ritenute giustificare un aggravamento della sanzione. In particolare, i Ricorrenti sottolineano che ai fini del trattamento sanzionatorio: i. non rileva la mancanza di una firma del Calciatore sulla lettera di scuse inviata dal padre all’arbitro: quello che conta è che le scuse siano state comunque presentate; ii. non rileva la circostanza che l’arbitro non abbia ricevuto la lettera di scuse inviata dal padre: questi non poteva che indirizzarla alla Delegazione Provinciale; iii. non rileva la mancata partecipazione del Calciatore all’udienza di fronte alla Commissione Disciplinare: per poter essere sentite, le parti debbono farne istanza nel reclamo, che nel caso concreto è stato presentato dal DLF senza richiesta di audizione; iv. è erroneo ritenere che la giovane età del Calciatore costituisca un’aggravante, tenuto conto anche dell’assenza di precedenti disciplinari. 18. In secondo luogo, a parere dei Ricorrenti la misura della sanzione irrogata al Calciatore è eccessiva, rendendo evidente una diversità di trattamento rispetto a fattispecie della stessa natura, se non addirittura più gravi. Ed in relazione a ciò i Ricorrenti sottolineano che la condotta del Calciatore, per quanto “sicuramente grave”, è stata “diretta non alla persona dell’Arbitro, ma alla sua autorità, e quindi non caratterizzata da intento lesivo”: infatti, il Calciatore “non ha mai neppure tentato di colpire l’Arbitro e ha diretto la sua forza in maniera abnorme solo verso la maglia dell’Arbitro che non solo non ha tolto allo stesso, ma neppure strappato e/o danneggiato o rovinato”; e nemmeno i danni causati allo spogliatoio sono stati rilevanti, tanto che nessuna richiesta di risarcimento è stata avanzata. b. La posizione della FIGC 19. La FIGC si oppone alle domande dei Ricorrenti, delle quali chiede il rigetto. 20. A sostegno di tale richiesta, la Resistente sottolinea in primo luogo come i Ricorrenti non abbiano contestato il fatto storico, quale descritto nel Referto Arbitrale e come dunque le contestazioni mosse alla Decisione della Commissione Disciplinare abbiano ad oggetto unicamente la presunta eccessiva afflittività della sanzione irrogata al Calciatore. 21. A tal riguardo, poi, la FIGC ricorda i limiti che, secondo la giurisprudenza del TNAS, si pongono al sindacato sulle decisioni in materia disciplinare assunte dagli organi di giustizia federali e conclude che la sanzione inflitta al Calciatore “risulta pienamente congrua e proporzionata rispetto alla violazione disciplinare commessa dal Pelagotti”. A parere della FIGC, infatti, “detta violazione … ha assunto le forme e la sostanza di – una condotta violenta esercitata in danno del direttore di gara, fattispecie che rappresenta la più grave delle violazioni disciplinari di cui può rendersi responsabile un calciatore nel corso di una partita (cfr. articolo 19 comma 4 C.G.S.); - un comportamento reiterato e insistito in danno dell’arbitro, anche successivamente agli sforzi profusi dai compagni di squadra … per allontanarlo dal direttore di gara e riportarlo alla calma; - un inaccettabile sfogo di rabbia esercitato nei confronti delle infrastrutture sportive dell’Audax Rufina, che è continuato anche dopo l’allontanamento dell’istante dal recinto di gioco e per tutta la durata della partita”. 22. Secondo la FIGC, inoltre, “non colgono nel segno” gli elementi valorizzati dai Ricorrenti per incidere sulla misura delle sanzioni disciplinari, poiché i. il carattere violento della condotta del Calciatore è stato espressamente sottolineato dalla Commissione Disciplinare; ii. i casi indicati dai Ricorrenti a supporto della tesi della disparità di trattamento sono inconferenti, in quanto relativi a violazioni disciplinari differenti. 23. Infine, la Resistente sottolinea che l’entità della sanzione è stata determinata anche in considerazione dell’aggravante rappresentata dalla qualifica di capitano rivestita dal sig. Pelagotti in occasione della Gara. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I Ricorrenti contestano la decisione adottata nei confronti del sig. Pelagotti dalla Commissione Disciplinare. Questa avrebbe imposto una sanzione eccessiva. La FIGC non condivide tale tesi, e chiede la conferma della decisione impugnata. 2. La domanda formulata richiede dunque una valutazione della congruità della sanzione inflitta: la commissione di un illecito disciplinare da parte del Calciatore non è infatti contestata in questo arbitrato. 3. A tale riguardo l’Arbitro Unico ribadisce quanto affermato in precedente pronuncia (lodo 12 aprile 2011, San Pio X c. FIGC) e conferma che il potere di revisione della decisione endo-federale a lui riconosciuto incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all’associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, a parere dell’Arbitro Unico, laddove l’esercizio di siffatto potere discrezionale non si ponga in contrasto con le regole interne dell’associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, spetta al giudicante “esterno” all’associazione, quale è l’organo arbitrale TNAS, valutare unicamente se la sanzione imposta non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché dunque la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, essa andrà confermata nella misura determinata dall’organo disciplinare della federazione. 4. L’Arbitro Unico rileva peraltro le peculiarità del caso relativo al Giocatore: questo, infatti, è stato sanzionato in prime cure (dal Giudice Sportivo) con una squalifica di (circa) un anno, e quindi, per effetto di un’impugnazione proposta dal DLF, tesa ad ottenere la riduzione della sanzione, con la squalifica (irrogata dalla Commissione Disciplinare) di un anno e sei mesi. 5. L’Arbitro Unico osserva a tal proposito che la Decisione della Commissione Disciplinare è stata assunta in relazione agli stessi fatti, ed alla stessa loro qualificazione giuridica, posti alla base della Decisione del Giudice Sportivo: ed in effetti la Commissione Disciplinare ha sottolineato il carattere reiterato e violento del comportamento del Giocatore, nonché rilevato sussistente la circostanza aggravante dell’essere il Giocatore il capitano del DLF, già rilevati e considerati dal Giudice Sportivo, sui quali anche questo Arbitro Unico concorda. 6. La Commissione Disciplinare si è invece discostata dalle valutazioni già svolte dal Giudice Sportivo invocando differenti elementi, che hanno portato a ritenere più adeguata una sanzione inibitoria di più lunga durata: in particolare, si è evidenziata la giovane età del Calciatore e si è dato rilievo ad alcuni comportamenti del Calciatore successivi alla commissione dell’illecito, quali la mancata presentazione di scuse da parte del Giocatore personalmente e la mancata partecipazione all’udienza di fronte alla stessa Commissione Disciplinare. 7. A parere dell’Arbitro Unico tali elementi non potevano fondare nel caso concreto l’aggravamento della sanzione da irrogare nei confronti del Calciatore, nell’esercizio del potere di reformatio in peius previsto nel sistema endofederale. L’Arbitro Unico rileva infatti quanto segue: i. in relazione alla giovane età del Calciatore: a prescindere da ogni considerazione circa il carattere aggravante o attenuante della circostanza, essa appare già valutata dal Giudice Sportivo; ii. in relazione alla mancata presentazione delle scuse: esse sono state comunque fornite dal padre del Calciatore e confermate da questo nel corso del procedimento arbitrale; iii. a proposito della mancata partecipazione all’udienza di fronte alla Commissione Disciplinare: questa non è dipesa da una scelta del Giocatore, che ha, al contrario, “subito” la mancata formulazione da parte del DLF di una istanza a tal fine in occasione della presentazione del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo. 8. Dunque, appare equo all’Arbitro Unico confermare, anche in applicazione del principio sopra menzionato (§ 3), l’esercizio del potere discrezionale fatto dal Giudice Sportivo nel rispetto delle norme endofederali (ed in particolare in piena osservanza degli art. 16 comma 1 e 19 comma 4 C.G.S.). Dunque, in riforma della Decisione della Commissione Disciplinare, all’Arbitro Unico appare equo rideterminare la sanzione da infliggere al Giocatore nella misura corrispondente a quella inflitta già dal Giudice Sportivo. 9. In conclusione, dunque, le domande proposte dai Ricorrenti vanno accolte. La Decisione della Commissione Disciplinare, impugnata in questo arbitrato, va riformata e la sanzione a carico del Calciatore confermata nella misura già stabilita dal Giudice Sportivo. D. Sulle spese 10. Attesa la parziale rideterminazione della sanzione inflitta al Calciatore, appare equo all’Arbitro Unico porre le spese arbitrali a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, e compensare tra le stesse le spese di lite. P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. accoglie l’istanza di arbitrato dal sig. Andrea Pelagotti e dalla sig.ra Elena Saldutti, esercenti la potestà genitoriale nei confronti del sig. Giovanni Pelagotti, e, in riforma della impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, meglio indicata in motivazione, squalifica il sig. Giovanni Pelagotti fino al 31 marzo 2012; 2. pone a carico del sig. Andrea Pelagotti e della sig.ra Elena Saldutti, nella misura del 50%, e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella misura del 50%, gli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati in € 1.500 (millecinquecento/00) e le spese documentate sostenute dall’Arbitro Unico, per l’importo complessivo che sarà separatamente comunicato dalla Segreteria TNAS, oltre IVA e CPA come per legge; resta fermo il vincolo di solidarietà tra le parti; 3. compensa le spese di lite fra le parti; 4. pone a carico delle parti, per gli importi integrali di rispettiva competenza, i diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti; 6. respinge ogni ulteriore domanda o istanza. Così deciso in Milano, in data 23 luglio 2011, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it