CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 3 maggio 2011 promosso da: Dott. Roberto Benigni, Dott. Massimo Collina e Ascoli Calcio 1898 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 3 maggio 2011 promosso da: Dott. Roberto Benigni, Dott. Massimo Collina e Ascoli Calcio 1898 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Filippo Lubrano (Arbitro) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) riunito in conferenza personale del 3 maggio 2011 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0705 del 24 marzo 2011) promosso da: Dott. Roberto Benigni, Ascoli Calcio 1898 SpA e Dott. Massimo Collina, rappresentati e difesi dall’Avv. Enzo Proietti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Catone n. 21 parti istanti Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 24 marzo 2011 (prot. n. 0705), il Dott. Roberto Benigni, l’Ascoli Calcio 1898 SpA e il Dott. Massimo Collina (di seguito, per brevità, anche “istanti”, “ricorrenti” o le “parti istanti”), presentavano al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche FIGC, la “parte intimata”) per sentire «…previa concessione del provvedimento cautelare e della riduzione dei termini…annullare, revocare e/o riformare integralmente il provvedimento del 23.2.2011 della Corte di Giustizia Federale - FIGC (C.U. n. 187/CFG 2011) perché errato e destituito di presupposti in fatto ed in diritto e, comunque, ingiusto e sproporzionato…». Con la decisione n. 5 di cui al C.U. n. 187/CGF 2011, integrato con le motivazioni di cui al C.U. 230/CGF (2010-2011) del 5 aprile 2011, la Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, 2° Collegio, aveva respinto il ricorso proposto in data 9 dicembre 2010 dal Dott. Roberto Benigni, nella qualità di legale rappresentante dell’Ascoli Calcio 1898 SpA e del Dott. Massimo Collina, nella qualità di consulente amministrativo, e dall’Ascoli Calcio 1898 SpA avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che, con deliberato in data 6 dicembre 2010 C.U. n. 36/CDN del 6.12.2010, aveva inflitto al Dott. Benigni e al Dott. Collina l’inibizione per mesi sei ognuno da scontarsi nella corrente stagione sportiva e alla società Ascoli Calcio 1898 SpA, a titolo di responsabilità diretta, la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010-2011, per violazione dell’art. 10, commi 3 e 4, Codice di Giustizia Sportiva, in prosieguo C.G.S., in relazione al Titolo I, paragrafo IV, lett. A), punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver documentato il pagamento, entro il termine del 18 ottobre 2010, delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativamente agli emolumenti dovuti ai tesserati delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2010. Le parti istanti nominavano quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Filippo Lubrano. Con provvedimento in data 25 marzo 2011 prot. n. 0724, il Presidente del TNAS, in attesa del deposito della motivazione della decisione impugnata, “differiva ogni pronuncia sulle richieste di sospensione e riduzione dei termini avanzate dal ricorrente in attesa dell’acquisizione agli atti della decisione impugnata in forma completa” Con memoria depositata in data 5 aprile 2011 prot. n. 0819, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalla parte istante, «…Con refusione, inoltre, delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), quale arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Il Prof. Avv. Filippo Lubrano e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 3 maggio 2011. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. I difensori delle parti depositavano le motivazioni del provvedimento impugnato e, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Codice, concordemente, chiedevano di anticipare la discussione. Le parti autorizzavano congiuntamente il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. Con verbale in data 6 maggio 2011 prot. n. 1255, pubblicato il 6 maggio 2011, il Collegio Arbitrale pronunciava il dispositivo, comunicandolo contestualmente alle parti. DIRITTO 1. Preliminarmente va esaminata la censura, ribadita anche all’udienza di discussione orale, secondo la quale la decisione della CGF sarebbe viziata in quanto adottata dopo lo scadere del termine di quindici giorni, qualificato “perentorio” dalle istanti , previsto dall’art. 34, comma 2, del C.G.S. L’eccezione è infondata. Come già statuito da questo Tribunale (lodo in data 3 febbraio 2010, Moggi c. FIGC e altri due coevi, Zavaglia c. FIGC e Gallo c. FIGC; lodo in data 6 maggio 2011 Benigni e altri c. FIGC), alla fattispecie in esame si applica, infatti, il principio generale e valido per tutti i provvedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito sia del dispositivo, sia della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio. La sua violazione non incide, pertanto, sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario, ovvero sotto il profilo della responsabilità dell’Amministrazione ai fini dell’azione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89. 2.1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la citata decisione n. 5 di cui al C.U. n. 187/CGF 2011, integrato con le motivazioni di cui al C.U. 230/CGF (2010-2011) del 5 aprile 2011, la Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, 2° Collegio, aveva respinto il ricorso proposto in data 9 dicembre 2010 dal Dott. Roberto Benigni, nella qualità di legale rappresentante dell’Ascoli Calcio 1898 SpA e del Dott. Massimo Collina, nella qualità di consulente amministrativo, e dall’Ascoli Calcio 1898 SpA avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che, con deliberato in data 6 dicembre 2010 C.U. n. 36/CDN del 6.12.2010, aveva inflitto al Dott. Benigni e al Dott. Collina l’inibizione per mesi sei ognuno da scontarsi nella corrente stagione sportiva e alla società Ascoli Calcio 1898 SpA, a titolo di responsabilità diretta, la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010-2011, per violazione dell’art. 10, commi 3 e 4, C.G.S., in relazione al Titolo I, paragrafo IV, lett. A), punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver documentato il pagamento, entro il termine del 18 ottobre 2010, delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativamente agli emolumenti dovuti ai tesserati delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2010. Con il ricorso depositato in data 24 marzo 2011, le parti istanti hanno censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. 2.2. Il Collegio Arbitrale osserva, anche per gli aspetti sostanziali, che le conclusioni alle quali è pervenuto l’organo di giustizia sportiva con la citata decisione n. 5 appaiono legittime e pertinenti agli atti del procedimento e alle relative risultanze istruttorie. L’art. 10 del C.G.S., significativamente intitolato “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, al terzo comma, disciplina le ipotesi di mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera; in relazione a quanto previsto nel citato Comunicato Ufficiale n. 117/A , Titolo I “Criteri legali ed economico-finanziari”, paragrafo IV “Certificazione delle leghe professionistiche”, lett. A), punto 2). Si tratta di ipotesi che esplicitamente il citato art. 10, comma 3, sanziona per il loro inadempimento in relazione alla previsione di un termine (del 18 ottobre 2010 per documentare il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera previsto dal C.U. n. 117/A predetto) qualificabile come essenziale ex art. 1184 c.c. La sanzione prevista dal C.U. n. 117/A è di “almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2010/2011”. Il sistema delineato dalle descritte previsioni contenute nel C.G.S. e nel C.U. n. 117/A si completa con la disposizione di cui all’art. 85, paragrafo VII, delle Norme Organizzative Interne della FIGC – N.O.I.F., il quale, appunto, prevede i termini e le modalità con i quali le società devono documentare l’avvenuto pagamento delle predette ritenute, dei summenzionati contributi e del Fondo Fine Carriera. Con il loro comportamento, le parti istanti, come finiscono per ammettere esse stesse quando cercano di dare una valenza meno grave ai ritardi dei pagamenti effettuati, hanno realizzato una condotta che viola la previsione espressamente contemplata e sanzionata come inadempimento dalle richiamate norme. 3.2. La Corte di Giustizia Federale ha correttamente assoggettato alla cognizione degli organi della giustizia sportiva il Dott. Massimo Collina, come già statuito da questo Tribunale (lodo in data 6 maggio 2011 Benigni e altri c. FIGC). A quest’ultimo, infatti, consulente amministrativo della società Ascoli Calcio 1898 SpA, come risulta dagli atti di causa in particolare, dalla delega in data 21 gennaio 2010 a firma del Dott. Benigni, documento n. 2 del fascicolo della parteintimata FIGC), è stata conferita la delega “a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale, a partecipare a qualsiasi attività di organi federali, a rappresentare la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale con particolare riferimento all’assunzione di obbligazioni in nome e per conto della società e alla sottoscrizione di tutti gli atti che impegnano la stessa nei confronti della Federazione Italiana Giuoco calcio, della Lega nazionale professionisti, nonché delle società e dei tesserati affiliati alla F.I.G.C. ed alle federazioni calcistiche internazionali.” Dall’ampiezza e dal contenuto della delega conferita al Dott. Collina da parte del Dott. Benigni si evince la correttezza delle statuizioni emesse sul punto dalla Corte di Giustizia Federale. 4. In conclusione, le argomentazioni sulle quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni vanno condivise. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte abbia correttamente accertato la sussistenza degli inadempimenti temporali contestati alle parti istanti con la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, in linea con quanto previsto anche dagli articoli 78 e seguenti delle citate Norme Organizzative Interne della FIGC - NOIF. L’impianto della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale appare, dunque, sostanzialmente corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. La motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile, salvo le precisazioni che saranno svolte al punto successivo a proposito dell’entità delle sanzioni erogate dalla Corte stessa. 5. Come si è già detto, le parti istanti hanno chiesto che le sanzioni siano “…ridotte o graduate…evitando la manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione…». a censura attinente ai profili di incongruità, per eccesso, della pena irrogata, merita parziale accoglimento, analogamente ad altra controversia fra le stesse parti (lodo in data 6 maggio 2011 Benigni e altri c. FIGC). Su tale specifico punto la Corte di Giustizia Federale, affermata la responsabilità degli incolpati in ordine alle violazioni regolamentari contestate con il provvedimento di deferimento, si è limitata a confermare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Si tratta, a ben vedere, di una motivazione eccessivamente sintetica, la quale non appare totalmente rispettosa del principio di adeguatezza. La riportata motivazione, infatti, non tiene adeguatamente conto né dei principi e precetti normativi generali e speciali che regolano la materia, né di tutti i dati della fattispecie come sopra esposta e analizzata. Va, infatti, ricordato che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito si delinea in modo compiuto anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”. Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito all’effettività della condotta attribuita alle parti istanti, non appare, però, proporzionata alla gravi tà della condotta stessa la misura della sanzione inflitta della sospensione per un periodo di sei mesi ognuno al Dott. Benigni e al Dott. Collina. Dal riepilogo dei fatti di causa risulta che l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata all’entità dell’inadempimento realizzato dalle parti istanti, che, nella fattispecie, per essere stati effettuati i pagamenti con ritardi non particolarmente elevati, se non addirittura minimi, finisce per assumere scarsa importanza, anche avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, nell’ambito dell’obbligazione posta a carico delle parti istanti. In sostanza, la violazione delle parti istanti resta grave ma, alla luce delle superiori considerazioni, non così grave da giustificare un periodo di sospensione della durata di quattordici mesi per ognuno degli incolpati. Il Collegio, pertanto, ritiene di confermare la penalizzazione di un punto da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010-2011 all’Ascoli Calcio 1898 SpA irrogata dalla Corte di Giustizia Federale, ma di ridurre a due mesi il periodo di inibizione ciascuno al Dott. Roberto Benigni e al Dott. Massimo Collina. 6. Attesa la complessità delle questioni trattate e la sostanziale soccombenza delle parti istanti, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico del Dott. Roberto Benigni, dell’Ascoli Calcio 1898 SpA e del Dott. Massimo Collina le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 700,00 (settecento/00) e gli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati complessivamente in € 6000,00 (seimila/00) e al rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la decisione n. 5 di cui al C.U. n. 230/CFG del 5 aprile 2011, meglio indicata in motivazione, riduce la sanzione a carico del Dott. Roberto Benigni e del Dott. Massimo Collina da mesi sei a mesi due ciascuno, da scontarsi nella corrente stagione sportiva; b) conferma per il resto la decisione n. 5 di cui al C.U. n. 230/CGF del 5 aprile 2011; c) pone a carico del Dott. Roberto Benigni, del Dott. Massimo Collina e della società dell’Ascoli Calcio 1898 SpA il pagamento in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio delle spese per assistenza difensiva liquidate come in motivazione; d) pone a carico del Dott. Roberto Benigni, Dott. Massimo Collina e della società Ascoli Calcio 1898 SpA, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione; e) pone a carico del Dott. Roberto Benigni, del Dott. Massimo Collina e della società Ascoli Calcio 1898 SpA il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; f) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, il giorno 3 maggio 2011, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di cinque originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Filippo Lubrano F.to Massimo Zaccheo
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