CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 luglio 2011 promosso da: Sig. Andrea Cattoli / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 luglio 2011 promosso da: Sig. Andrea Cattoli / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Presidente) Prof. Avv. Luigi Fumagalli (Arbitro) Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro) in data 18 luglio 2011, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1450 del 31 maggio 2011) promosso da: Sig. Andrea Cattoli, nato a il 19 dicembre 1981 a Cesena e ivi residente, agente di calciatori e società autorizzato FIGC (tessera n. 598), rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna alla via De’ Marchi n. 4/2 parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del presidente dott. Giancarlo Abete, rappresenta e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma alla via Panama n. 58 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Il Sig. Andrea Cattoli, nella sua qualità di agente di calciatori, veniva ritenuto dalla Commissione disciplinare (C.U. n. 83/CDN del 2 maggio 2011) responsabile di avere violato l’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 4 e al punto 7 del codice di condotta professionale allegato alla lettera A) del Regolamenti Agenti dei Calciatori, avendo presenziato con il calciatore Karamoko Cissé agli incontri con la dirigenza dell’Atalanta e dell’Albinoleffe avvenuti nel dicembre 2008/gennaio 2009, partecipando attivamente alle trattative per il trasferimento del calciatore stesso, quando questo risultava essere ancora rappresentato da un altro agente (Sig. Zambetti), o comunque si trovava nella vigenza del periodo di preavviso successivo al recesso previsto e disciplinato dall’art. 11 del regolamento dei calciatori vigente all’epoca dei fatti. In virtù della violazione riconosciuta in capo al Sig. Cattoli, la Commissione disciplinare irrogava la sanzione della sospensione della licenza per mesi 4 e un’ammenda di euro 15.000,00. La Corte di giustizia confermava, in secondo grado, le misure sanzionatorie inflitte dal giudice di prime cure (C.U. n. 295/CGF del 27 maggio 2011). 2. Con atto depositato presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (d’ora in poi: TNAS), in data 31 maggio 2011 (prot. n. 1450), il sig. Andrea Cattoli presentava istanza di arbitrato domandando di «annullare e/o revocare la sanzione nei confronti del Sig. Andrea Cattoli dalla Commissione disciplinare nazionale c/o FIGC con C.U. n. 83/CDN del 2 maggio 2011, confermata dalla Corte di Giustizia in mesi 4 (quattro) di inibizione, con C.U. n. 295 del 27 maggio 2011. In via subordinata, ridurre la sanzione nella misura ritenuta di giustizia e, comunque, limitata al presofferto», col seguito degli interessi. Con atto depositato in data 17 giugno 2011 (prot. n. 1537), si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la quale chiedeva «che la domanda avversaria venga respinta perché infondata». 3. La parte istante proponeva la nomina dell’Arbitro unico, che non veniva accettata dalla parte intimata. Pertanto, la parte ricorrente provvedeva a nominare quale Arbitro il Prof. Avv. Luigi Fumagalli, mentre il Prof. Avv. Maurizio Benincasa veniva nominato quale Arbitro dalla parte resistente; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 28 giugno 2011 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. 4. Il Collegio Arbitrale teneva l’udienza in data 18 luglio 2011 presso la sede del TNAS; dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e 2, del Codice, si conveniva, nel rispetto del principio del contraddittorio, di procedere alla discussione. Le parti autorizzavano il Collegio a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo. Il Collegio si riservava la decisione. 5. In sintesi, il sig. Cattoli sostiene di avere accompagnato il calciatore presso la sede dell’Albinoleffe senza svolgere un ruolo attivo nell’ambito delle trattative relative al trasferimento, atteso che queste erano da tempo già definite. La presenza del Cattoli, pertanto, era motivata solo da un rapporto di tipo amicale e non professionale con il calciatore. Con riferimento, poi, all’esercizio dell’attività di agente senza disporre di relativo mandato, il Cattoli afferma che l’ipotesi di mandato e il deposito dello stesso presso la competente commissione federale sarebbe stato i) impossibile per l’esistenza di analogo accordo fra il calciatore (Cissè) e il suo agente (Zambetti) ii) sanzionato per lo stesso motivo (e oggetto di un pronunciamento del TNAS in data 21 aprile 2011, allegato al ricorso della parte). Di contro, la FIGC contesta quanto sostenuto dal signor Cattoli, sottolineando come vi sia stata effettiva e attiva partecipazione del Cattoli alle trattative del calciatore Cissè, nonostante quest’ultimo avesse ancora un legame con altro procuratore, anche perché anche laddove ci fosse una revoca del mandato, questa si perfeziona solo 30 giorni dopo la trasmissione del preavviso. Nella memoria della FIGC vengono poi riportate affermazioni di due dirigenti dell’Atalanta, rese in sede di Procura, che attestano la fattiva partecipazione del Cattoli nelle operazioni di trasferimento del calciatore Cissè dall’Atalanta all’Albinoleffe, nonché delle dichiarazioni rese alla stampa dal Sig. Cattoli, e non smentite, nelle vesti di agente del calciatore. MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Gli argomenti avanzati dal Sig. Cattoli sono da respingere. Primo, perché sulla base della documentazione e degli atti forniti, e quindi attentamente esaminati e valutati da questo Collegio, è da ritenersi senz’altro fondato il fatto che il Sig. Cattoli abbia presenziato e partecipato attivamente, fungendo così quale agente di fatto, agli incontri che il calciatore Karamoko Cissè ha svolto con i dirigenti di due società calcistiche (Atalanta e Albinoleffe) al fine di perfezionare il suo trasferimento professionale. E nonostante il calciatore fosse ancora legato da mandato con altro procuratore, anche in virtù della clausola dei trenta giorni che devono intercorrere quale preavviso per la revoca del mandato (art. 11, comma 2, Regolamenti Agenti 2007); e che pertanto la revoca si perfeziona solo dopo che sono trascorsi i trenta giorni di preavviso, stante in questo periodo il divieto di assumere nuovi mandati. Il fatto, poi, che il mandato stesso tra il calciatore (Cissè) e il suo procuratore (Zambetti) sia stato dichiarato nullo da lodo arbitrale del TNAS (in data 21 aprile 2011) non rileva ai fini di questo giudizio, anche perché al momento del fatto contestato (dicembre 2008/gennaio 2009), il Cattoli non poteva certo sapere che il mandato sarebbe stato dichiarato nullo, circa tre anni dopo, da un lodo arbitrale del TNAS. 7. Il Sig. Cattoli, poi, non poteva non sapere che il calciatore fosse ancora legato da mandato con altro procuratore, e che pertanto non poteva svolgere attività di agente per suo conto. Non poteva non sapere anche perché ogni procuratore, nell’assumere l’incarico di curare gli interessi di un atleta, ha l’onere di appurare se questi ha già un agente o meno. E lo può fare non solo chiedendo direttamente all’atleta ma anche tramite semplice richiesta alla Commissione Agenti, detentrice di tutti i mandati regolarmente rilasciati dai calciatori. L’onere di accertamento, se vi è già un agente a cura degli interessi professionali di un calciatore, è da ritenersi uno di quei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, che ogni procuratore deve osservare anche nell’ambito dei rapporti con i colleghi, e che sono codificati al punto VII nel Codice di condotta professionale allegato A al Regolamento Agenti (del 2007, vigente all’epoca dei fatti). L’entità della sanzione appare congrua e non sproporzionata, e pertanto viene qui confermata. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. respinge l’istanza di arbitrato; 2. condanna il Sig. Andrea Cattoli al pagamento delle spese per assistenza difensiva sostenute dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che liquida in € 1.000 oltre spese generali, IVA e CPA; 3. pone a carico del Sig. Andrea Cattoli e fermo il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, che liquida in € 4.500 oltre spese e accessori; 4. pone a carico del Sig. Andrea Cattoli il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 18 luglio 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Luigi Fumagalli F.to Maurizio Benincasa
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