F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 23 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2011 4) RICORSO AVIGLIANO CALCIO PZ AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.12.2012 E AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 AL CALCIATORE PETILLI FRANCESCO;SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE GERARDI VITO;SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE VACCARO RUBEN;SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE SABATO VINCENZO, INFLITTE SEGUITO GARA AVIGLIANO/ISOLA DI PROCIDA DEL 25.5.2011 – FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 190 del 26.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 23 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2011 4) RICORSO AVIGLIANO CALCIO PZ AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.12.2012 E AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 AL CALCIATORE PETILLI FRANCESCO;SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE GERARDI VITO;SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE VACCARO RUBEN;SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE SABATO VINCENZO, INFLITTE SEGUITO GARA AVIGLIANO/ISOLA DI PROCIDA DEL 25.5.2011 – FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 190 del 26.5.2011) La Corte di Giustizia Federale, visto il ricorso della società Avigliano avverso le decisioni pubblicate nel Com. Uff. n. 190 del 26.5.2011, assunte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti relativamente alla gara indicata in epigrafe; letti gli atti; premesso che con ricorso del 28.5.2011, tempestivamente proposto, la Avigliano Calcio ha impugnato le decisioni con le quali il Giudice Sportivo ha inflitto: a) la punizione sportiva della squalifica del campo di gioco sino al 31.12.2012 e l’ammenda di € 2.500,00 alla società; b) la squalifica sino al 31.1.2012 al calciatore Petilli Francesco; c) la squalifica per 5 gare effettive ai calciatori Gerardi Vito e Vaccaro Ruben; d) la squalifica per 2 gare al calciatore Sabato Vincenzo. La reclamante contesta l’accadimento dei fatti così come descritti negli atti ufficiali di gara e chiede a questa Corte l’annullamento o, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni con le motivazioni qui di seguito articolate. Quanto agli addebiti contestati alla società, sanzionata per i gravi episodi di violenza posti in essere dai propri sostenitori sia durante che alla fine della gara, la reclamante esclude che gli stessi possano aver avuto la natura attribuita dal Giudice Sportivo, asserendo invece che sarebbe avvenuta, esclusivamente, una semplice discussione tra alcuni calciatori di entrambe le squadre. Relativamente, poi, all’aggressione subita dall’assistente dell’arbitro, la società esclude che la stessa sia avvenuta all’interno del terreno di gioco e, comunque, precisa che la stessa non è da addebitare ai tesserati della Avigliano Calcio che, al contrario, hanno posto in essere ogni precauzione al fine del regolare svolgimento della gara. Quanto alla posizione del calciatore Petilli, la reclamante deduce che i fatti posti in essere, ben più limitati di quelli riportati al Giudice Sportivo, potrebbero integrare, tutt’al più, una ipotesi di tentativo, sicuramente non sufficiente a giustificare la misura della sanzione inflitta. Quanto, infine, alle posizioni degli altri tesserati Gerardi, Vaccaro e Sabato, la reclamante, lamentando la genericità della descrizione delle condotte effettuata dal Giudice Sportivo, ritiene le stesse, di fatto, non verificatesi, non essendo state né verbalizzate né sedate dalle Forze dell’Ordine. Tanto premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva che il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Il contenuto dei referti del Direttore di Gara e degli assistenti fornisce prova incontrovertibile del reale svolgimento dei fatti e della loro natura, non potendo quindi condividersi la tesi con la quale la reclamante, nel maldestro tentativo di sminuire condotte la cui gravità è incontestabile, soprattutto per le modalità con le quali sono state poste in essere e l’età degli autori, si pone in contrasto con documenti che, tra l’altro, godono di fede probatoria privilegiata. Questa Corte osserva comunque che, a prescindere dal dato puramente normativo, la linearità e la precisione con la quale è stata descritta la dinamica degli eventi, non lascia spazio ai dubbi interpretativi meramente sollevati dalla reclamante. A nulla rilevano, quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive della Avigliano Calcio, tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità ai propri sostenitori e tesserati ed al loro effettivo svolgimento, senza in realtà fornire alcun concreto elemento di valutazione a sostegno della propria tesi. In una tale situazione, ciò che rileva è la valutazione della congruità, o meno, delle sanzioni inflitte in merito ai fatti addebitati. Da un esame complessivo degli atti, questa Corte deve ritenere assolutamente congrue le squalifiche irrogate, di entità certamente non modesta ma ben adeguata alla gravità dei fatti verificatisi, tanto più per le modalità di maturazione. È difatti più che singolare che il Petilli, di certo non in un accesso di vis agonistica in fase di gioco, abbia tenuto atteggiamenti chiaramente provocatori nei confronti dell’Arbitro poi trasmodati nella fisicità perché dallo stesso non raccolti. Ed è estremamente significativa ed indicativa di una personalità tendenzialmente contraria al rispetto delle regole, dei ruoli e della lealtà e correttezza, la circostanza che il Petilli, peraltro capitano della squadra, dopo aver tentato di aggredire l’Arbitro e essere stato fermato dai propri compagni di squadra, abbia partecipato attivamente ai disordini innanzi agli spogliatoi, venendo stavolta steso al suolo dagli stessi che, solo così, potevano impedirgli di portare alle estreme conseguenze la condotta violenta reiteratamente posta in essere con calci e pugni. Allo stesso modo deve ritenersi provata la responsabilità dei calciatori Gerardi, Vaccaro e Sabato i quali sono stati chiaramente individuati come responsabili di episodi più che censurabili, contrari alle regole – anche non scritte – che dovrebbero caratterizzare le competizioni sportive, tanto più in ambito giovanile dilettantistico. La società, dal canto suo, deve ritenersi responsabile dei fatti alla stessa ascritti avendo concorso a determinarli e a non impedirli. L’aver consentito l’ingresso in campo – del quale sino a prova contraria ha la diretta responsabilità – di facinorosi che hanno posto in essere condotte violente e situazioni di conclamato pericolo e la cosciente inerzia tenuta in occasione del parapiglia verificatosi innanzi agli spogliatoi (non sussistendo alcun elemento, tantomeno solo in via di deduzione, che possa far ritenere esseri verificato qualcosa di diverso), sono situazioni da censurare sia perché è stato lasciato all’iniziativa di pochi ragionevoli il compito di impedire, in particolare, al Petilli di proseguire nelle sue condotte, sia perché nessuno dei dirigenti si è attivato per dare un segnale della presenza della società. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Avigliano Calcio PZ di Avigliano (Potenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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