F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 23 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2011 3) RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CELESTE ANGELO FINO AL 30.9.2012, SEGUITO GARA MESSINA SUD/A.C.R. MESSINA DEL 30.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. Uff. n. 56 del 06.04.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 23 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2011 3) RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CELESTE ANGELO FINO AL 30.9.2012, SEGUITO GARA MESSINA SUD/A.C.R. MESSINA DEL 30.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. Uff. n. 56 del 06.04.2011) Il Presidente Federale ha proposto ricorso ex art. 37 comma 1 lett. c) C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina – pubblicata con il Com. Uff. n. 56 del 6.4.2011 con la quale, a seguito della gara Messina Sud/ACR Messina è stata inflitta al signor Angelo Celeste, tesserato per la società ACR Messina, la sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 14 C.G.S., della inibizione fino al 30.9.2012 “per contegno offensivo nei confronti dell’Arbitro e per averlo colpito al volto, con la bandierina, procurandogli forte dolore e momentaneo stordimento”. Il ricorrente infatti ha rilevato che alla luce della documentazione agli atti e del referto di gara, tenuto conto del grave comportamento offensivo, nonchè del grave atto di violenza posto in essere dal dirigente della ACR Messina, Sig. Celeste Angelo, nei confronti dell’Ufficiale di gara, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare inadeguata e per questi motivi si è rivolto alla Corte di Giustizia per ottenere una riforma della decisione precedentemente assunta. Il ricorso è pienamente fondato atteso il comportamento estremamente violento, posto in essere, peraltro, durante una partita Juniores, assunto dal dirigente accompagnatore nei confronti del Direttore di gara e la inadeguatezza della pena inflitta. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, infligge al Sig. Celeste Angelo la sanzione della inibizione fino al 31.12.2012.
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