F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 02 Agosto 2011 31) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE GIAMBELLUCA GIOVANNI N. MATRICOLA 2.678.558.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 02 Agosto 2011 31) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE GIAMBELLUCA GIOVANNI N. MATRICOLA 2.678.558. Con rituale istanza 20.5.2011 il calciatore Giambelluca Giovanni nato in Germania il 22.12.1969, già tesserato per l’A.S.D. Finale, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione irrogatagli dal G.S. presso il C.R. Sicilia, con proposta di preclusione in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ratificata dal Presidente Federale (C.U. n. 108/A del 9.12.2003), per avere posto in essere condotte violente nei confronti dell’arbitro. Nella seduta del 14.6.2011 la C.G.F. – Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola perché sussistenti i requisiti normativi. Si osserva, infatti che la squalifica di 5 anni aveva esaurito i suoi effetti il 4.12.2007 e che, inoltre, era decorso il termine di anni sei ex art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, norma, questa, che deve essere applicata in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 del C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. accoglie l’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Giambelluca Giovanni sussistendone i presupposti.
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