COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (624) – APPELLO DEL SIG. ELIO ASSISI (tesserato A.I.A. Sez. Vibo Valentia) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.d. territoriale presso il C.R. Calabria CU N°.153 del 31.5.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (624) – APPELLO DEL SIG. ELIO ASSISI (tesserato A.I.A. Sez. Vibo Valentia) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.d. territoriale presso il C.R. Calabria CU N°.153 del 31.5.2011). Con atto del 24 febbraio 2011, il Procuratore federale deferiva innanzi la CDT presso il Comitato Regionale Calabria il Dott. Assisi Elio, per aver contravvenuto al divieto per gli arbitri di calcio di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso Società calcistiche, nonché delle disposizioni dell'art. 28 del Settore Tecnico per aver svolto le funzioni innanzi precisate senza essere iscritto nel Ruolo dei Medici Sociali, così violando l'art. 1 comma 1 del CGS. Unitamente al Dott. Assisi Elio, il Procuratore federale deferiva innanzi alla predetta C.D.T. il Sig. D'Agostino Domenico, all'epoca dei fatti dirigente della US Vibonese Calcio, per aver permesso al Dott. Assisi Elio di svolgere le funzioni di medico sociale pur sapendo che lo stesso era arbitro di calcio della F.I.G.C. e che non era iscritto al Ruolo dei Medici Sociali presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., sottoscrivendo la distinta di gara, così violando l'art. 1 del CGS. Veniva, infine, deferita anche la US Vibonese, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS per il comportamento antiregolamentare del proprio dirigente e del Dott. Assisi Elio (art. 1, comma 5 del CGS). La Commissione disciplinare territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. del 31 maggio 2011, resa nel contradditorio delle parti, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, applicava al Sig. D'Agostino Domenico la inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell'art. 19 CGS, per mesi 4 (quattro) e cioè sino al 30 settembre 2011, ed alla US Vibonese l'ammenda di € 280.000,00 (€ duecentottantamila/00) ed, infine, al Dott. Assisi Elio la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 CGS per giorni 30 (trenta) e cioè sino al 30 giugno 2011. Avverso siffatta decisione, ha proposto impugnazione, nei termini stabiliti, il Dott. Assisi Elio, con cui ha chiesto la riforma della sentenza impugnata ed il proscioglimento del ricorrente da ogni addebito, con conseguente integrale annullamento della sanzione irrogata. A sostegno di tale richiesta, il ricorrente ribadisce anche nell'atto di appello di aver sin dall'inizio delle indagine condotte dalla Procura federale ammesso e confermato di aver svolto effettivamente le funzioni di medico sociale in occasione della gara Vibonese - Siracusa del 6.6.2010, categoria giovanissimi, su richiesta del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Vibo Valentia, senza la volontà di infrangere alcuna norma federale, ma anzi ponendo in essere un impeccabile comportamento etico e deontologico, nella consapevolezza che tale comportamento non avrebbe in alcun modo influenzato il regolare svolgimento della gara. Alla riunione odierna il ricorrente, assistito dal proprio difensore, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, mentre la Procura ne ha chiesto il rigetto. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Le motivazione addotte dal ricorrente Dott. Assisi Elio non appaiono conferenti e tali da annullare la decisione della Commissione disciplinare territoriale. Infatti, osserva la Commissione, tali motivazioni potrebbero influire solo sulla determinazione dell' entità della sanzione applicata, ai sensi dell'art. 19 CGS, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto essere commisurata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi. Nel caso di specie, il ricorrente richiede invece il proscioglimento da ogni addebito, con conseguente integrale annullamento della sanzione irrogata. La Commissione osserva, preliminarmente, che tale sanzione prevede un termine di inibizione di giorni 30 ( trenta) e che tale termine viene a scadenza in data odierna. Esso, pertanto, non appare più suscettibile di riforma. In secondo luogo, l'attività espletata dal Dott. Assisi Elio integra in ogni caso una violazione dell'art. 4, lett. "b" del Regolamento AIA che inibisce agli arbitri di svolgere attività agonistica, dirigenziale e collaborativa presso Società calcistiche. Osserva infine la Commissione che la mancanza di volontà di infrangere alcuna normativa federale, presuntivamente basata sull'ignoranza delle norme federali, non può essere invocata dal ricorrente ai fini dell'accoglimento del ricorso, a ciò ostando il disposto dell'art. 2, comma 2, del CGS. P.Q.M. rigetta il ricorso del Dott. Assisi Elio, confermando la decisione impugnata. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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